TuneIn soccombe anche in appello nella causa con Warner e Sony in UK. Tuttavia la decisione fissa importanti paletti a favore anche degli aggregatori. Ma apre pericolosi scenari innovativi a riguardo di catch-up radio e podcast musicali.
La Corte d’appello inglese, con decisione del 26/03/2021, ha respinto il ricorso dell’aggregatore di flussi streaming radio TuneIn Inc (USA) verso la decisione di primo grado favorevole a Warner Music UK Limited e Sony Music Entertainment UK Limited.
Confermata la decisione dell’Alta Corte
Con sentenza all’unaminità, la Corte d’Appello ha confermato la decisione dell’Alta Corte, secondo cui l’aggregatore TuneIn sarebbe responsabile di una violazione delle norme sul copyright.
Aggregare in sé non è illecito
In breve, secondo la prospettazione dei giudici inglesi, la violazione del diritto d’autore commessa da TuneIn non risiede nella possibilità offerta agli utenti inglesi di fruire via IP ad un catalogo di 70.000 stazioni musicali autorizzate in tema di diritto d’autore per territori diversi da quello UK.
E nemmeno lucrarci sopra
Nè è illecito generare attraverso tale attività reddito (attraverso pubblicità display e digital audio in preroll) senza riconoscere alcunché agli aventi diritto (d’autore e connesso) del catalogo musicale sotteso.
Premium non premia (TuneIn)
Il problema, semmai sta(va) nel servizio Premium di TuneIn, attraverso il quale gli utenti potevano registrare contenuti radiofonici bypassando gli annunci pubblicitari.
La tesi di Warner & Sony
In realtà, secondo Warner Music e Sony Music TuneIn avrebbe violato in generale il diritto d’autore consentendo l’accesso in UK anche a stazioni non autorizzate in tale territorio (in termini di corresponsione del relativo diritto d’autore).
E quella di TuneIn
TuneIn, per parte propria, si era difesa adducendo che il proprio ruolo era appunto quello di mero aggregatore. Cioè uno strumento di catalogazione di flussi streaming comunque già (diversamente) disponibili in UK.
TuneIn: noi solo facilitatori
In sostanza, TuneIn facilitava la fruizione, ma certamente non la consentiva in assoluto.
La valutazione dei giudici
Tuttavia, secondo i tribunali inglesi (di primo e secondo grado), l’inclusione della funzione di registrazione nell’app “Pro” di TuneIn costituiva un mezzo tecnico diverso rispetto rispetto alla comunicazione originale. Così concretando una diversa forma di “comunicazione al pubblico”, indipendentemente dal fatto che ci fosse un nuovo pubblico (cioè che fosse sempre lo stesso).
Precedente giurisprudenziale importante
La decisione confermativa della Corte d’appello inglese nella causa Warner + Sony vs TuneIn costituisce un precedente giurisprudenziale importante.
E lo fa nella misura in cui riconosce che la mera facilitazione dell’accesso ad un sito web/flusso streaming comunque liberamente fruibile (con altre piattaforme) non costituisce violazione del diritto d’autore.
Rimaneggiamento dell’opera
Ma anche qualificando il principio del “rimaneggiamento”, a mente del quale l’elaborazione/riproposizione di quel contenuto in un momento differente costituisce una nuova comunicazione, soggetta quindi al pagamento di un diverso corrispettivo per lo sfruttamento dell’opera.
Occhio a catch-up radio e podcast musicali
Questione che, evidentemente, rileva a riguardo dei podcast musicali o nelle soluzioni catch-up radio sempre più diffuse.
Nuova comunicazione al pubblico
In altri termini, se nel primo caso l’onere dell’assolvimento del diritto d’autore/diritto connesso pesa sull’originario sfruttatore (la radio), nel secondo grava sul soggetto che “comunica” al pubblico un’opera che, scostandosi a livello temporale, diventa originale. (E.G. per NL)