Il Consiglio di Stato, con recentissima decisione, nell’accogliere l’appello di una top station radiofonica veneta, assistita dall’avvocato Gianluca Barneschi, contro una sentenza del T.A.R. Veneto, ha sanzionato – a quanto consta per la prima volta – la gestione dei procedimenti da parte degli organi dell’ex MISE, relativamente alle cosiddette interferenze internazionali.
Interferenze internazionali
Il contenzioso aveva avuto origine dall’ordine di riduzione del segnale per presunti disturbi ad emittente slovena, intimato dal locale ispettorato territoriale, sulla base di interlocuzioni anche con le competenti direzioni generali del Ministero delle imprese e del made in Italy.
Primo e secondo grado
A definizione del giudizio di primo grado, il T.A.R. Veneto aveva respinto il ricorso, ma il Consiglio di Stato accogliendo l’appello, con ampia ed argomentata motivazione, ha ritenuto il provvedimento dell’ispettorato inficiato da “generale carenza istruttoria e motivazionale”.
Interferenze internazionali: principi guida
Molto importante la parte della motivazione nella quale – a fronte della eccepita non conformità dei livelli del segnale sloveno a quanto legittimato dalla pianificazione internazionale – il supremo giudice amministrativo, nel riconoscere la reciprocità interferenziale ha affermato: “A fronte di un conflitto reciproco interferenziale, l’Amministrazione avrebbe dovuto, da un lato, specificare la disposizione internazionale – vincolante per l’Italia ed esecutiva nell’ordinamento interno a conformazione dell’attività dei relativi soggetti di diritti – fonte del diritto di protezione in favore delle emittenti straniere registrate, dall’altro, rappresentare le ragioni per le quali il preuso non fosse rilevante per individuare l’operatore cui accordare tutela”.
Preuso anche internazionale
In pratica ritenendo applicabile il criterio del preuso di frequenza anche a questo tipo di interferenze.
No atteggiamento passivo verso rivendicazioni estere
E’ stato dunque sanzionato l’atteggiamento passivo degli organi dell’amministrazione nei confronti delle segnalazioni di interferenze da parte di emittenti straniere, che, non solo hanno spesso denunziato micro disturbi, a volte stagionali e meramente strumentali, imponendo rilevanti limitazioni ai segnali dei concessionari italiani, spesso violando loro stesse le pianificazioni tecniche internazionali.
Orientamento giurisprudenziale e politico
Quanto affermato dal Consiglio di Stato appare in linea anche con le più recenti indicazioni dei vertici politici del competente ministero, dopo che, sino a qualche mese fa, i proponimenti apparivano di segno opposto, con minacciose ipotesi di rilevanti limitazioni sia per i segnali analogici, che per quelli digitali delle emittenti radiofoniche private. (E.G. per NL)