In assenza di PNAF FM si applica la Raccomandazione ITU-R BS 562.3. I giudici amministrativi si sono recentemente (nuovamente) espressi sulla vexata quaestio della quantificazione delle interferenze FM in una condizione di assenza della preventiva pianificazione delle frequenze.
L’origine della vicenda
L’origine della decisione dell’organo di giustizia amministrativa è un ricorso promosso da un concessionario privato verso un provvedimento del Ministero dello Sviluppo Economico che aveva disposto una doppia (cioè articolata in due fasi) riduzione della potenza di un diffusore interferente emissioni RAI, ritenuta dal ricorrente eccessiva.
Interferenze
Il provvedimento restrittivo era stato impugnato sulla scorta di un unico articolato motivo di ricorso basato sulla circostanza che, dopo una prima riduzione di potenza, era risultato un generale notevole miglioramento dei rapporti interferenziali con gli impianti RAI.
Solo per ulteriore tutela della RAI, era stata autorizzata in via provvisoria e sperimentale delle modifiche proposte, una potenza di emissione ulteriormente ridotta rispetto a quanto poi riscontrato come necessario. La riduzione della potenza mancava, quindi, di una giustificazione tecnica e risultava quale arbitraria e gravosa limitazione dell’impianto.
ITU R BS 562.3
L’opposizione ad autorizzare il progetto della ricorrente nella sua integralità era, pertanto, ad avviso del ricorrente, immotivata in quanto il layout individuato era idoneo a garantire all’impianto RAI, in tutti i punti di misura considerati, una qualità di ascolto pari o superiore a “Q4”, secondo la normativa tecnica contenuta nella Raccomandazione ITU R BS 562.3, superiore alla qualità che RAI era tenuta a garantire ai sensi del Contratto di servizio stipulato con il Ministero. (segue per iscritti SIT) (M.L. per NL)