Radio. Interferenze FM, TAR: I.T. devono accertare autonomamente, non basta prendere atto della segnalazione estera

Con recentissima sentenza, il TAR Sardegna si è pronunciato a riguardo di un ricorso avente oggetto le cd. “interferenze internazionali” in modulazione di frequenza.

Il provvedimento costituisce un importante intervento giurisprudenziale in quanto sottolinea l’obbligo degli Ispettorati Territoriali (ora unità della D.G.A.T., Divisione Generale Attività Territoriale) del Ministero dello Sviluppo Economico di accertare in autonomia quanto segnalato dalle amministrazioni estere, contrastando la deplorevole consuetudine di acquisire tout court le doglianze degli organismi stranieri prescrivendo riduzioni a compatibilità – spesso devastanti per l’operatività dei diffusori nostrani – senza instaurare un contraddittorio tecnico con l’emittente italiana. Nel merito, il procedimento giudiziario di cui trattasi s’incardinava a seguito di un ricorso promosso da una stazione privata contro un provvedimento del 2008 con il quale l’Ispettorato Territoriale Sardegna del Ministero dello Sviluppo Economico – Comunicazioni aveva prescritto l’obbligo di assicurare protezione ad una stazione francese, modificando il sistema radiante del diffusore FM italiano in modo tale da assicurare il servizio esclusivamente nel territorio nazionale. Il TAR adito, respinte le censure preliminari, accoglieva il ricorso, ritenendo fondato il vizio di legittimità per difetto di istruttoria e di motivazione, dal momento che l’atto impugnato era stato adottato senza avere preventivamente svolto alcuna attività istruttoria procedimentale. In particolare, come risultava anche dalla documentazione versata in atti dal Ministero, doveva ritenersi fondato il rilievo secondo cui l’amministrazione non aveva proceduto ad un autonomo accertamento tecnico circa la sussistenza dei disturbi e interferenze lamentate dalla stazione francese, limitandosi a far propri i dati tecnici trasmessi dall’amministrazione francese. Detta circostanza, ad avviso dei giudici amministrativi, comportava la compromissione del principio di adeguatezza e completezza dell’istruttoria procedimentale, codificato nell’art. 6 della legge n. 241 del 1990, alla luce del quale l’amministrazione è tenuta ad accertare d’ufficio i fatti e gli atti posti a base delle sue decisioni, potendo anche esperire verifiche tecniche ed ispezioni necessarie per il corretto esercizio della funzione amministrativa. “Anche se ciò – si legge in sentenza – non significa che l’autorità procedente non possa basarsi anche sugli elementi di fatto che affluiscano al procedimento per iniziativa del privato interessato o da altre fonti (come nel caso di specie), purché l’amministrazione si riservi un autonomo accertamento della veridicità e congruità dei dati acquisiti; accertamento da rendere esplicito in sede di motivazione”. (M.L. per NL)
 

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