Radio, interferenze FM. Mise D.G. a I.T.: non solo misure strumentali, ma accertare anche qualità d’ascolto

Con nota del settembre 2015, la D.G.S.C.E.R.P. Divisione V del Ministero dello Sviluppo Economico, prendendo lo spunto da una pretesa situazione interferenziale determinata dalla modifica in frequenza di un diffusore radiofonico, ha ribadito alcuni propri precedenti orientamenti, così costituendo un nuovo importante formante giuridico.
La vicenda, come anticipato nel paragrafo che precede, prendeva le mosse da una modifica della frequenza d’esercizio disposta (a ratifica) da un Ispettorato territoriale relativamente ad un impianto censito ex art. 32 L. 223/1990 oggetto di un contenzioso giudiziario in sede civile e in quella sede già modificato dall’A.G.O. La variazione del valore frequenziale aveva determinato una ancorché minima alterazione dell’equilibrio radioelettrico pregresso, che si era tradotto nel marcato rispetto del rapporto S/N riferito alla raccomandazione ITU-R BS 412.9 in due punti di misura su cinque, pur in presenza di una qualità d’ascolto “buona” ex Rec. ITU-R BS 562.3. A seguito del predetto accertamento, l’I.T. aveva revocato tout court l’autorizzazione, prescrivendo il ripristino della situazione quo ante. L’emittente colpita dal provvedimento ablativo aveva contestato la determinazione periferica avanti alla superiore D.G., censurando l’abnormità della restrizione imposta ed evidenziando che il ripristino della condizione d’esercizio originaria avrebbe provocato la riviviscenza delle interferenze originarie, risolte dalla magistratura civile, determinando anche rilevanti ricadute su più livelli giuridici. Accogliendo le doglianze dell’e.p., la D.G. suggeriva all’I.T. competente l’opportunità di una sospensione della revoca dell’autorizzazione nelle more di una decisione dell’Autorità giudiziaria amministrativa già interessata per aspetti connessi alla vicenda in parola, ritenendo “spropositata” la portata dell’atto attesa la rilevanza sostanziale della pretesa incompatibilità r.e. In tale occasione, la D.G. confermava alcuni precedenti orientamenti, che qui di seguito si riportano in quanto indiziari di un costante orientamento amministrativo confermato anche in sede giurisprudenziale dottrinale e giudiziale: 1) le linee guida di cui alla L. 122/1998, tuttora vigenti, prevedono in caso di situazione interferenziale conseguente a modifica disposta per esigenze di compatibilizzazione r.e., prima della revoca del provvedimento, la possibilità di interventi correttivi (per esempio alla potenza del trasmettitore o al layout del sistema radiante); 2) in sede di accertamento interferenziale occorre verificare la qualità d’ascolto del segnale dichiarato interferito ex rec. ITU-R BS 562.3, così come richiamata sia dalla DGSCERP (ex DGCA) che dalla DGPGSR, in particolare con le note ministeriali del 05/08/2010, del 20/11/2002, del 11/02/2003 e del 08/11/2004.  (M.L. per NL)

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