Dopo il recente pronunciamento sulle problematiche interferenziali con stazioni radio estere, con ordinanza del 18/12/2018 la Corte di Cassazione, Sesta – I Sez. Civile ha fornito un nuovo, importante, orientamento in tema di perturbazioni in ambito radiofonico.
“Nella fattispecie (una controversia avente tema il preuso di un impianto FM, ndr),- spiega l’avvocato Antonio Lucianelli del Foro di Napoli, difensore dell’impresa radiofonica che, a monte della decisione disaminata della Suprema Corte, aveva presentato ricorso per regolamento di competenza avverso l’ordinanza del Tribunale di Napoli, Sezione specializzata in materia d’impresa che aveva stabilito che la competenza “è limitata alle ipotesi in cui la controversia interferisca con privative di tipo industrialistico” – la S.C. ha ribadito non solo che la competenza delle Sezioni Specializzate in materia di impresa si radica soltanto nelle ipotesi di concorrenza sleale interferente e non di concorrenza sleale c.d. “pura” (sul punto, però, negli anni scorsi, la giurisprudenza della Magistratura di merito non è mai stata univoca), ma anche che, in tema di concorrenza sleale, il luogo di commissione dell’illecito (rilevante ai fini della corretta individuazione del giudice competente per territorio alla stregua dei criteri alternativi indicati dagli artt. 19 e 20 c.p.c.) è quello nel quale si siano materialmente verificati sia agli atti che si assumono lesivi della norma di cui all’art. 2598 c.c., sia i conseguenti effetti, sul mercato, dell’attività concorrenziale vietata”. (M.L. per NL)