Video killed the radio stars è stato il primo video trasmesso da MTV all’avvio delle proprie trasmissioni il 01/08/1981, data simbolica per indicare l’era in cui i videoclip musicali (nel linguaggio corrente, semplicemente “video musicali” o addirittura “video”) sono diventati mainstream.
Ora che l’indispensabile ibridità della radio spinge molte emittenti a veicolare i propri contenuti sul digitale terrestre (DTT), oltre che in FM, sul web e in qualche caso in DAB+ si stanno profilando alcuni aspetti in tema di assogettamento al diritto d’autore ed ai diritti connessi.
Nel merito, ove le trasmissioni in DTT non abbiano luogo solo con la forma audio, audiografica (cd. “cartello”, identificativo statico) o radiovisiva con contenuti propri (es. costante ripresa degli studi senza contribuzione esterne), ma attingano a produzioni di terzi, nella specie videoclip musicali o d’immagini in movimento, sorge la questione del corretto inquadramento giuridico e della discendente disciplina. Trattandosi di opere dell’ingegno, non ci sono dubbi sul fatto che, in entrambi i casi (videoclip musicali o d’immagini in movimento), si debba fare riferimento alla legge 633/1941, meglio nota come legge sul diritto d’autore, nel testo attualmente vigente che è frutto di modifiche intervenute nel tempo. All’interno di questo quadro comune, però, videoclip musicali e videoclip costituiti solo da immagini in movimento ricevono una disciplina differente perché diversa è la natura creativa delle due opere. I videoclip musicali, infatti, sono produzioni creative composte, dove musica e immagini sono sullo stesso piano e si integrano: testo e note sono il soggetto del video, che non è affatto subordinato alla musica, bensì ha un valore aggiunto contenuto nella sequenza cinematografica di immagini in movimento, che – per usare una definizione amata da esperti del settore – lo rendono “musica da vedere”. Se è vero che il videoclip musicale è nato per pubblicizzare (e quindi accompagnare) le opere di musica leggera, è pur vero che l’evoluzione degli elementi che lo compongono – sceneggiatura, scenografia, coreografia, regia, montaggio, effetti speciali – ha conferito al prodotto una notevole dignità artistica, consacrata dalle celebrazioni annuali che premiano i migliori videoclip – si pensi agli MTV Video Music Awards – proprio come accade per i film. Dal punto di vista giuridico, dunque, l’accostamento è proprio alle opere cinematografiche minori: il video musicale è assoggettato alla disciplina contenuta nel Titolo I della l. 633/1941, dedicato alle disposizioni sul diritto d’autore e – in particolare – negli artt. 44 e ss. che si occupano specificamente delle opere cinematografiche. Da ciò discende che “si considerano coautori dell’opera cinematografica l’autore del soggetto, l’autore della sceneggiatura, l’autore della musica ed il direttore artistico” (art. 44) e che il produttore – che, fino a prova contraria, si presume essere quello indicato come tale sulla pellicola – è il titolare dell’esercizio dei diritti di utilizzazione economica dell’opera (art. 45). Al produttore spetterà dunque il diritto di sfruttamento cinematografico dell’opera prodotta, mentre gli “autori dell’opera cinematografica hanno diritto che i loro nomi, con l’indicazione della loro qualità professionale e del loro contributo nell’opera siano menzionati nella proiezione della pellicola cinematografica”. A dimostrazione del fatto che musica e video si integrano, ma restano elementi indipendenti, l’art. 49 sancisce che “gli autori delle parti letterarie o musicali dell’opera cinematografica possono riprodurle o comunque utilizzarle separatamente, purché non ne risulti pregiudizio ai diritti di utilizzazione il cui esercizio spetta al produttore”. Diverso è il caso del videoclip di semplici immagini in movimento: per quanto sia anch’esso un’opera dell’ingegno, non può essergli riconosciuta la stessa dignità sul piano creativo e la disciplina giuridica di riferimento sarà, pertanto, quella del Titolo II della l. 633/1941, che concerne i diritti connessi all’esercizio del diritto d’autore, segnatamente agli artt. 78 bis e ter. dedicati ai diritti dei produttori di sequenze di immagini in movimento. Si tratta di una disciplina più scarna, che si limita a conferire in capo al produttore il diritto esclusivo di autorizzare la riproduzione, la distribuzione, il noleggio e la messa a disposizione del videoclip in originale o in copia. L’assenza di contrappesi che limitino il diritto del produttore si spiega proprio con l’inquadramento giuridico dell’opera sotto il cappello dei “diritti connessi”, cioè i diritti limitrofi a quello d’autore, attribuiti a chi con la sua attività di impresa o con la propria creatività interviene sull’opera stessa: nel caso di specie, il produttore del videoclip – costituito da una semplice sequenza di immagini – che accompagna il brano musicale messo in onda in digitale. (V.D. per NL)