Sono in corso in queste settimane delle verifiche a tappaeto degli impianti FM da parte di molti Ispettorati territoriali del Ministero dello Sviluppo Economico.
L’iniziativa, come è evidente, è connessa alla realizzazione, da parte dell’Autorità per le garanzie nelle Comunicazioni del Catasto Radio mediante l’inclusione degli impianti di radiodiffusione sonora analogica operanti in banda FM (87,5–108 MHz) all’interno della sezione speciale del Registro degli operatori di comunicazione, delle relative modifiche alla delibera n. 666/08/CONS del 26/11/2008 (abrogazione del c. 2 dell’art. 13 , del c. 3 dell’art. 21, dell’Allegato A ; riformulazione dell’art. 18 dell’All. A ; modifica del comma 1 dell’art. 21 dell’All. A , inserimento del c. 3 bis all’art. 21 dell’All. A ), integrata dalla recentemente pubblicata specifica di formato (FM2) da utilizzare per la trasmissione dei dati tecnici e amministrativi degli impianti di radiofonici analogici. L’inclusione degli impianti di radiodiffusione sonora analogica all’interno della Sezione speciale del Registro degli operatori di comunicazione consentirà all’Autorità di disporre di un database telematico contenente le informazioni relative alle infrastrutture di diffusione su frequenze terrestri operanti nel territorio nazionale. I dati da fornire, sono sostanzialmente allineati alle informazioni contenute nelle schede B e C del D.M. 13/12/1984. E’ bene sottolineare che, pertanto, non si tratta di un nuovo censimento impiantistico con effetti di sanatoria d’irregolarità d’esercizio, ma di una raccolta di dati che saranno successivamente verificati con l’ausilio degli Ispettorati territoriali competenti e delle D.G. del Ministero dello Sviluppo Economico. La raccolta dei dati riguarda ovviamente anche gli impianti destinati alla ripetizione simultanea e integrale di programmi radiofonici nazionali e locali, ai sensi dell’art. 30, comma 1, D. Lgs 177/2005 e successive modificazioni, la cui gestione operativa “è sempre demandata all’operatore radiofonico del quale vengono ripetuti i programmi”, con la conseguenza che devono essere “gli stessi operatori esercenti l’attività di radiodiffusione sonora a trasmettere le informazioni dei dati tecnici degli impianti trasmissivi gestiti per conto di soggetti di cui al citato art. 30, comma 1, del d.lgs. n. 177/05”. A mente della novella regolamentare, “I soggetti esercenti impianti trasmittenti su frequenze terrestri del servizio di radiodiffusione sonora in tecnica analogica e digitale e televisiva in tecnica digitale comunicano, attraverso i servizi telematici esposti nella sezione dedicata all’indirizzo www.impresainungiorno.gov.it ovvero all’indirizzo www.catastofrequenze.agcom.it ed in conformità alle specifiche di formato approvate dall’Autorità con separato provvedimento, l’entrata in esercizio, la cessione e/o l’acquisizione, la cessazione, nonché ogni altra variazione intervenuta nei dati dichiarati, entro trenta giorni dal verificarsi della circostanza”. “In fase di primo popolamento” gli operatori esercenti impianti di radiodiffusione sonora analogica sono tenuti a comunicare i dati tecnici e amministrativi degli impianti, in conformità alle specifiche di formato FM 2 di cui all’Allegato 1, dal 15/09/2016 al 15/12/2016. La struttura di competenze a più livelli Consultmedia (collegata a questo periodico) ha predisposto il consueto service sull’argomento. Per informazioni: [email protected]. (E.G. per NL)