Il marchio Radio 80 non si tocca. Interessante provvedimento del Tribunale di Trento in tema di tutela di marchi radiofonici, in un momento in cui contenuto e brand assumono una rilevanza sempre più accentuata a fronte di un livellamento della loro diffusione.
Con ordinanza resa il 07/11/2022, il giudice dr.ssa Giuliana Segna ha disposto una inibitoria nei confronti di una concessionaria radiofonica utilizzatrice del marchio Radio 80 (segno distintivo della stazione veneta di proprietà della s.r.l. O-sphera) che, conseguentemente, non potrà essere utilizzato “nella identificazione, pubblicizzazione e diffusione di servizi radiofonici in FM, DAB, HBBTv, Visual Radio, Internet Radio, su Facebook e sugli altri social network ed in qualsiasi altra forma di comunicazione al pubblico”.
La vicenda Radio 80
La vicenda trae origine da un ricorso promosso dalla O-sphera al fine di ottenere tutela ex art. 131 c.p.i. del marchio Radio 80, da essa registrato e riconducibile all’omonima emittente presente in varie regioni del nord Italia con emissioni FM, DAB, streaming, visual radio e tramite eventi promozionali e di merchandising.
Le pretese
La ricorrente lamentava, infatti, l’utilizzo da parte di un’altra stazione, attiva su parte dello stesso bacino, del medesimo identificativo e di un logo “altamente somigliante” al proprio. La situazione, peraltro, secondo la O-sphera, si stava aggravando in quanto la concorrente “avrebbe di recente avviato una campagna di ampliamento della propria diffusione in altre regioni italiane, pubblicizzandosi anche tramite social network con l’hashtag “#Radio80”.
La decisione
Il giudice, preso atto che “ogni tentativo di comporre in via bonaria la controversia” era “stato vano, stante il mancato riscontro da parte della resistente”, ha accolto le richieste avanzate per “i) l’inibitoria di ogni utilizzo delle parole “Radio 80” e del logo, oltre che del dominio internet; ii) il trasferimento provvisorio a proprio favore del domain name adottato dalla resistente; iii) il ritiro e la distruzione del materiale promozionale da parte della resistente; iv) la fissazione di una somma a titolo di penale ex artt. 131 comma 2 c.p.i. e 614-bis c.p.c.; v) la pubblicazione dell’emanando provvedimento su riviste di settore”, a carico della resistente, che non si era costituita nel giudizio.
Le motivazioni del tribunale di Trento
Interessanti le motivazioni della decisione. “Nonostante si tratti di un marchio complesso composto da una pluralità di elementi, è innegabile che il fulcro del marchio – su cui si fonda la sua riconoscibilità – sia proprio la dicitura Radio 80”, osserva il Tribunale di Trento, secondo il quale “dal confronto grafico tra il marchio della ricorrente e il segno di fatto utilizzato dalla resistente, è evidente la sovrapponibilità dei due loghi, che ben può ingenerare confusione nel pubblico”.
Slogan meri ausiliari del brand
“Per contro, come correttamente eccepito dalla ricorrente, a nulla rilevano i diversi slogan (…) con cui le parti hanno accompagnato il proprio logo, in quanto [essi] rivestono una funzione ancillare e non contribuiscono in modo determinante alla identificazione del segno”. Il rischio di confusione, spiega il giudice nell’ordinanza, “deve essere valutato complessivamente, secondo la percezione che il pubblico di riferimento ha dei segni e dei prodotti o servizi in questione, prendendo in considerazione tutti i fattori pertinenti al caso di specie, in particolare l’interdipendenza tra la somiglianza dei segni e quella dei prodotti o dei servizi designati” (Trib. UE T-424/10) e “nel caso di specie, le parti offrono entrambe un servizio radiofonico in Regioni parzialmente coincidenti e si rivolgono ad un pubblico di ascoltatori che ben potrebbero essere indotti a confondere le due emittenti e ad associare i segni loro corrispondenti”.
In hoc signo vinces
“Ciò è tanto più vero se si esaminano i segni fonetici adottati dalla resistente: questa ha infatti iniziato ad usare il segno distintivo Radio 80 – che in nulla differisce dal segno registrato dalla ricorrente – in vari contesti comunicativi (come hashtag sui canali social, come nome identificativo breve dell’emittente), perpetrando un comportamento che si presta a sviare gli ascoltatori meno accorti”.
Dominio
“Tale rischio si riscontra anche nell’utilizzo di un domain name che, per affinità fonetica, è sovrapponibile a quello della ricorrente; come da questa correttamente eccepito, anche la denominazione del sito internet rientra nell’alveo di tutela degli artt. 20 e 22 c.p.i., in quanto strumento che, data la sua pervasività e il suo carattere divulgativo-pubblicitario, funge da collettore di utenti ed è determinante nell’identificare l’emittente”.
Confusione tra gli utenti
“In sintesi, dunque, la condotta della resistente integra la violazione, che si ritiene assorbente, degli artt. 20 e 22 c.p.i.: per affinità tra i servizi offerti, l’uso di segni grafici e fonetici assimilabili a quelli registrati dalla ricorrente è passibile di ingenerare confusione negli utenti e di condurre ad una associazione tra i segni”.
Periculum in mora
“Per quanto attiene al periculum in mora, l’utilizzo attuale e continuativo di tali segni distintivi da parte della resistente su tutti i canali di diffusione (compresi i social network) è certamente passibile di “annacquare” la forza attrattiva e l’incisività del marchio di O-sphera, soprattutto alla luce della politica di ampliamento della platea di ascoltatori da questa avviata”.
L’inibitoria
Conseguiva da ciò, secondo l’organo giurisdizionale, che la richiesta di inibitoria formulata dalla ricorrente doveva essere accolta, con ciò disponendo “nei confronti della resistente l’inibitoria da ogni utilizzo de nome Radio 80 e di elementi accessori, nonchè dal logo come rappresentato nel ricorso, oltre che dal domain name nella identificazione, pubblicizzazione e diffusione di servizi radiofonici in FM, DAB, HBBT, Visual Radio, Internet Radio, su Facebook e sugli altri social network, ed in qualsiasi altra forma di comunicazione al pubblico, autorizzando la O-sphera Srl a dare notizia di quanto sopra al Ministero dello Sviluppo Economico e all’Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni, al fine di adeguare gli elenchi delle emittenti”.
Gli obblighi
La controparte è stata altresì condannata al ritiro dal commercio e alla distruzione a proprie spese del materiale pubblicitario recante i segni distintivi riportati in narrativa, mentre il giudice ha fissato ex artt. 131 comma 2 c.p.i. e 614-bis c.p.c. in euro 200,00 la somma dovuta a titolo di penale per ogni giorno di ritardo nell’esecuzione del provvedimento.
I provvedimenti connessi
Infine, sono stati disposti ai sensi dell’art. 133 c.p.i. il trasferimento provvisorio del domain name a favore di O-sphera, la pubblicazione del dispositivo del provvedimento a spese della resistente, per una volta, su una rivista di settore scelta dal ricorrente e la rifusione delle spese di lite. (E.G. per NL)