Tempi duri per le emittenti radiofoniche. Oltre ad essere sottoposte a controlli sempre più frequenti dell’Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni in merito al pagamento dei canoni di concessione, le radio non potranno ricevere i contributi previsti dal D.M. 225/2002 qualora risultassero debitrici per i canoni non versati.
Come noto, nell’ultimo anno si sono intensificate le verifiche svolte dall’Agcom in attuazione dell’art. 4, comma 2, del D.M. 23 ottobre 2000 del Ministero del Tesoro, del Bilancio e della Programmazione Economica (ora Ministero dell’Economia e delle Finanze). I controlli dell’Autorità vertono sia sull’avvenuto pagamento del canone di concessione, sia sui relativi importi versati, nell’ipotesi in cui l’ammontare del canone pagato sia stato calcolato non sull’intero valore del fatturato realizzato nell’anno precedente, ma sul solo valore imputabile all’attività radiofonica. In tale caso l’Agcom richiede alle emittenti la produzione di apposita documentazione attestante la corretta determinazione della somma versata a titolo di canone di concessione. All’attività svolta dall’Autorità si sta affiancando l’azione del Ministero dello Sviluppo Economico-Comunicazioni che, con riguardo all’erogazione dei contributi radio relativi all’anno 2008, sta operando le compensazioni con i debiti per canoni di concessione, dando così piena applicazione alla disposizione contenuta all’art. 4, comma 3, del citato D.M. 225/2002. Tale norma statuisce infatti che “L’avvenuto versamento dei canoni dovuti per l’esercizio dell’attività di radiodiffusione sonora costituisce condizione per l’erogazione del contributo. A tal fine, il Ministero delle comunicazioni trattiene in pagamento, totale o parziale, le somme di cui le emittenti risultino debitrici sugli importi da erogare a titolo di contributo (…)”: Pertanto, mentre le misure di sostegno per l’anno 2007 erano state erogate anche ai concessionari titolari di emittenti non in regola con il pagamento dei canoni, i contributi 2008, a seguito di un parere dell’Avvocatura dello Stato, vengono invece trattenuti a compensazione dei debiti. E ciò anche nell’ipotesi in cui tali debiti non siano stati contratti dall’attuale titolare dell’emittente. Sono frequenti i casi di concessionari che, pur avendo ottenuto l’autorizzazione ministeriale, ai sensi dell’art. 3, c. 12, della delibera 664/09/CONS, per la fornitura dei programmi radiofonici numerici in tecnica digitale su frequenze terrestri, risultando in regola con il versamento dei canoni di concessione, non hanno invece ricevuto l’erogazione dei contributi radio 2008, esercendo un’emittente debitrice per canoni non pagati dai precedenti titolari della medesima. E ad essere oggetto di compensazione non sono solo le misure di sostegno inerenti il 2008, ma anche i contributi degli anni pregressi andati in perenzione (e per i quali erano stati richiesti nuovi stanziamenti). (D.A. per NL)