Radio. Il 2020 sara’ l’anno del DAB+? Grande attesa per le determinazioni dell’Agcom ex Del 223/19/CONS. Queste le novita’ che riguarderanno gli editori

223/19/CONS, interfaccia

La Delibera 223/19/CON dell’Agcom, insieme al novellato (dalla legge 55/2019) obbligo di introduzione di almeno un’interfaccia digitale per la ricezione della radio con l’automobile, potrebbero costituire la vera svolta per lo sviluppo del broadcasting digitale radiofonico, che insieme a quello televisivo (visual radio DTT) ed alle soluzioni IP eterogenee (smartphone, pc, smart speaker, smart tv, ecc.), costituiscono la cd. multipiattaforma numerica.
Come, noto la L. 55/2019 (pubblicata in G.U. il 17/06/2019) ha convertito in legge il D.L. n. 32/2019 recante “Disposizioni urgenti per il rilancio del settore dei contratti pubblici, per l’accelerazione degli interventi infrastrutturali, di rigenerazione urbana e di ricostruzione a seguito di eventi sismici” (G.U. il 18/04/2019).
L’art. 28 c. 5 ha novellato gli obblighi relativi all’introduzione fissata dall’articolo 1, comma 1044, della legge 205/2017, di almeno un’interfaccia digitale per la ricezione di programmi radiofonici sulle automobili.
La norma ha chiarito che per “apparecchi atti alla ricezione della radiodiffusione sonora” si intendono i ricevitori autoradio venduti singolarmente o integrati in un veicolo nuovo della categoria M e N nonché i ricevitori con sintonizzatore radio che operino nelle bande destinate al servizio di radiodiffusione secondo il Piano nazionale di ripartizione delle frequenze ex DM Mise 05/10/2018 ad esclusione delle apparecchiature utilizzate dai radioamatori e dei prodotti nei quali il ricevitore radio e’ puramente accessorio.

Slittamento al 31/12/2020

Attraverso la legge 55/2019, è stato disposto che per gli apparati di telefonia mobile e per i veicoli nuovi di categoria N gli obblighi di commercializzazione al consumatore decorrono dal 31/12/2020. Per i veicoli nuovi della categoria M sono invece fatti salvi i veicoli prodotti in data antecedente al 01/01/2020 e messi in circolazione sul mercato fino al 21/12/2020, entro il limite del 10 per cento dei veicoli messi in circolazione nel 2019 per ciascun costruttore.

Cosa si intende per categorie M e N

Ricordiamo che tecnicamente fanno parte della categoria veicoli M, quei mezzi a motore progettati e costruiti per il trasporto di persone ed aventi almeno quattro ruote. Appartengono a tale classe: autobus, autobus elettrici o autobus a idrogeno, furgoncini, camper o anche le automobili. I veicoli appartenenti alla categoria N sono invece dei mezzi progettati appositamente per il trasporto di merci e prodotti di diverso tipo, quali furgoni o autocarri (questi rientrano quindi nella classe dei veicoli commerciali).
Occorrerà quindi verificare se lo slittamento dell’iniziale obbligo ex L. 205/2017 avrà effetti sulla diffusione sulle nuove vetture dei ricevitori DAB+.

Occhi puntati sull’Agcom

Ma un’altra iniziativa di tipo regolamentare potrebbe determinare incentivi importanti all’affermazione del digital audio broadcasting in Italia (di cui si sta discutendo in questi giorni anche all’IBC 2019 ad Amsterdam).
Parliamo di due delibere dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni: la 13/19/CONS e la 223/19/CONS.
Con la delibera n. 13/19/CONS, con cui l’Agcom ha avviato il procedimento di pianificazione dello spettro che renderà finalmente disponibile su tutto il territorio le risorse frequenziali necessarie per l’effettivo avvio del servizio DAB+ sia a livello nazionale che locale.
Con la delibera 223/19/CONS Agcom (il numero della delibera è evocativo per gli editori radio, richiamando la prima legge di sistema radiotelevisiva, la L. 223/1990) ha invece ritenuto opportuno di svolgere un aggiornamento della disciplina dal Regolamento sulla radiodiffusione sonora in tecnica digitale allegato alla delibera n. 664/09/CONS e successive modificazioni.

Obbligo comunicazione variazioni denominazione marchi DAB+ come per gli FSMA del DTT

Nel merito della Del. 223/19/CONS, l’attuale articolo 3 comma 9 del Regolamento prevede l’obbligo in capo ai soggetti titolari di autorizzazione di comunicare al Mise il cambiamento delle informazioni indicate nella domanda anche relative al marchio o alla denominazione di identificazione del programma o del palinsesto, entro 90 giorni dal verificarsi dell’evento. Tuttavia, nella prassi, si è registrata una tendenza ad apportare continue variazioni dei marchi editoriali o continui aggiornamenti della denominazione di programmi, con una cadenza ben inferiore.
L’Autorità ha quindi valutato opportuno prevedere che ogni variazione debba essere comunicata preventivamente al Mise, almeno trenta giorni prima della data di attuazione della modifica.

Obbligo per i consorzi nazionali di utilizzare in proprio max 72 unità di capacità del blocco di diffusione

Inoltre, l’attuale Regolamento prevede all’articolo 12 che nella fase di avvio dei mercati, i diritti di uso in ambito nazionale, siano rilasciati esclusivamente a società consortili esclusivamente partecipate da concessionari per la radiodiffusione sonora in ambito nazionale che hanno ottenuto l’autorizzazione per l’attività di fornitore di programmi radiofonici in tecnica digitale, nonché partecipate da almeno il 40% delle emittenti legittimamente esercenti l’attività di radiodiffusione sonora in tecnica analogica in ambito nazionale, che siano anche titolari di autorizzazione per la fornitura di programmi radiofonici in ambito nazionale (art.12, comma 5) .
Il medesimo Regolamento all’articolo 14, comma 3, lettera b), specifica poi che l’operatore di rete radiofonica privato in ambito nazionale sia soggetto al vincolo di destinare ai fornitori di contenuti radiofonici in ambito nazionale autorizzati, partecipanti al capitale sociale delle società consortili, una capacità trasmissiva massima pari a 72 unità di capacità del blocco di diffusione, e che la capacità trasmissiva non utilizzata dai partecipanti alle società consortili è resa disponibile ai fornitori di contenuti radiofonici in ambito nazionale autorizzati anche non partecipanti al capitale sociale delle medesime società.

Controlli piu’ stringenti su destinazione capacità trasmissiva. Favorire destinazione extraconsortile per sviluppare DAB+

Tuttavia, in sede di applicazione pratica di tali disposizioni sono emerse criticità con riferimento all’accesso alla capacità trasmissiva disponibile sui multiplex nazionali DAB da parte di fornitori di contenuti radiofonici in ambito nazionale autorizzati, non partecipanti al capitale sociale delle società consortili. Per conseguenza, Agcom ha valutato di procedere ad una revisione del Regolamento diretta ad introdurre una dettagliata disciplina sulle condizioni e le modalità di accesso alla capacità trasmissiva da parte di soggetti, titolari di un’autorizzazione per la fornitura di contenuti radiofonici, che non siano in rapporto di controllo o collegamento con gli operatori di rete, al fine di assicurare lo sviluppo del mercato delle trasmissioni radiofoniche terrestri in tecnica digitale.
In questa prospettiva Agcom ha previsto attraverso la Delibera 223/19/CONS sottoposta a consultazione pubblica l’introduzione, per tutti gli operatori di rete nazionali, di un obbligo di riserva di una quota di unità di capacità del blocco di diffusione assegnato, in favore dei fornitori di contenuti indipendenti.

Obbligo riserva RAI di 216 unità di capacità e per i privati di 144

In particolare, in ragione delle diverse modalità di assegnazione dei diritti d’uso valevoli per la Concessionaria del servizio pubblico e per gli operatori di rete privati, è previsto per la RAI l’obbligo di riservare una quota pari a 216 unità di capacità del blocco di diffusione assegnato mentre per gli operatori di rete privati l’obbligo di riservare una quota pari a 144 unità di capacità.
Allo scopo di perseguire un uso efficace ed efficiente delle risorse spettrali e delle relative unità di capacità, nonché di garantire un’adeguata qualità del servizio agli utenti finali, Agcom attraverso la Del. 223/19/CONS, ha valutato che le quote di capacità trasmissiva riservata debbano essere assegnate ai soggetti richiedenti nella quantità di un unico modulo da 36 unità di capacità oppure di un unico modulo da 72 unità di capacità, prevedendo che, in ogni caso, a ciascun fornitore di contenuti radiofonici indipendente possa essere assegnata una capacità trasmissiva massima pari a 72 unità di capacità del blocco di diffusione.

Tutela per fornitori contenuti indipendenti attraverso Offerta di Servizio

Per assicurare una gestione trasparente delle risorse trasmissive, secondo Agcom è necessario che la cessione di capacità trasmissiva riservata ai fornitori di contenuti indipendenti avvenga sulla base di condizioni economiche eque e ragionevoli attraverso una Offerta di Servizio contenente le condizioni tecnico-economiche del servizio di accesso alla capacità trasmissiva destinata ai fornitori di contenuti radiofonici indipendenti, nella quale dovranno essere almeno indicati:
 la durata contrattuale minima, comunque non inferiore a un anno, relativa all’offerta di unità di capacità;
 la tempistica di attivazione; le caratteristiche di copertura del servizio in termini di territorio e popolazione coperti;
 il corrispettivo per la cessione di un singolo modulo da 36 unità di capacità o da 72 unità di capacità e la periodicità di fatturazione;
 le condizioni tecniche ed economiche per la consegna del segnale;
 le condizioni e le modalità di esercizio del diritto di recesso dal contratto.

Massima trasparenza Offerte di Servizio

Le offerte di servizio dovranno essere comunicate all’Autorità ai fini delle opportune verifiche e, successivamente, dovranno essere pubblicate sui siti web dei rispettivi operatori di rete nazionali nonché sul sito web dell’Autorità.
Sempre al fine di assicurare una gestione trasparente delle risorse trasmissive, Agcom dettaglierà le procedure e le modalità attraverso cui i fornitori di contenuti potranno richiedere l’accesso alle unità di capacità nonché i criteri applicabili per soddisfare le relative richieste, sia a regime che in sede di prima applicazione.
La delibera 223/19/CONS prevede inoltre un regime di salvaguardia per gli eventuali contratti di fornitura di capacità trasmissiva in essere con fornitori di contenuti indipendenti, stipulati entro la data di adozione del presente provvedimento di consultazione pubblica. (E.L. per NL)

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