Avranno tempo sino al prossimo 25 marzo le emittenti radiofoniche aventi impianti nella Regione Toscana per regolarizzare i diffusori e relativi ponti radio ai sensi della nuova L.R. Toscana n. 49/2011, pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione il 12 ottobre 2011 ed entrata in vigore il successivo 27 ottobre.
La recente normativa, che disciplina la localizzazione, l’installazione, la modifica, il controllo ed il risanamento degli impianti fissi per telecomunicazioni e radiotelevisivi operanti nell’intervallo di frequenza tra 100 KHz e 300 GHz, ha abrogato la precedente L.R. 54/2000, alla luce delle innovazioni intervenute dal 2000. Tra queste l’entrata in vigore del Codice delle Comunicazioni elettroniche di cui al D.L.vo 259/2003, che ha regolamentato le procedure per il rilascio dei titoli abilitativi relativi alle infrastrutture di comunicazione elettronica per impianti radioelettrici, semplificandone il relativo procedimento. La nuova legge ribadisce l’obbligo di presentare, entro il 31 ottobre di ogni anno, la dichiarazione sugli impianti – contenente, tra altro, la specificazione delle caratteristiche radioelettriche e geometriche e le relative localizzazioni – nonché il programma di sviluppo della rete. Ciò ai fini della formazione e gestione del catasto regionale degli impianti, istituito presso l’ARPAT. Viene confermata l’attribuzione ai comuni delle competenze delle funzioni amministrative concernenti il rilascio dei titoli abilitativi all’installazione e alla modifica degli impianti, i controlli e le azioni di risanamento. E’ previsto, tra l’altro, in capo ai gestori l’obbligo di applicare, entro novanta giorni dall’installazione dell’impianto, l’etichetta informativa prevista dall’articolo 9, comma 7, della L. 36/2001. A riguardo viene precisato che l’etichetta deve essere posizionata in luogo accessibile e visibile al pubblico e deve contenere i dati identificativi del gestore e gli estremi del titolo abilitativo. Un apposito articolo (17) è dedicato alla regolarizzazione degli impianti privi di titolo abilitativo rilasciato dal comune e che non abbiano procedimenti abilitativi pendenti. Per i titolari di impianti radiofonici che si trovino nella suddetta situazione è previsto che la domanda per il rilascio dell’autorizzazione debba essere presentata entro 150 giorni dall’entrata in vigore della L.R., quindi entro il prossimo 25 marzo (per gli impianti televisivi il termine previsto era di 120 giorni dal 27 ottobre, mentre per gli altri impianti di radiocomunicazione e per servizi internet, la scadenza è fissata al 180° giorno dal 27 ottobre). Coloro che invece eserciscono impianti autorizzati prima dell’entrata in vigore del D.L.vo 259/2003, devono presentare, entro i citati termini, “al comune la documentazione concernente l’impatto di inquinamento elettromagnetico quando tale aspetto non sia stato preso in considerazione in sede di rilascio del titolo abilitativo”. (D.A. per NL)