Inapplicabilità di sanzioni pecuniarie ex art. 98 D. Lgs. 259/2003 alle emittenti concessionarie per la radiodiffusione sonora in tecnica analogica.
Il principio è affermato da tempo (dal 2018 anche al massimo livello dalla Suprema Corte). Ciononostante molti ispettorati territoriali hanno continuato a sanzionare le società concessionarie radiofoniche.
L’ispettorato sanzionatore di Palermo
Tra di essi quello palermitano che, per un minimo spostamento di sito trasmissivo nell’ambito della stessa postazione, ha inteso elevare sanzione a carico di una nota emittente siciliana.
Ne è scaturito ricorso avanti il Giudice di Pace di Palermo, patrocinato dagli Avvocati Gianluca Barneschi e Giuseppe Caruso, che è stato accolto dopo la prima udienza, senza neanche svolgimento di attività istruttoria.
Aberratio ministeriale
La raffinata motivazione del giudice palermitano evidenzia che seguendo l’impostazione presupposta dall’ispettorato irragionevolmente “ne conseguirebbe l’aberratio per la quale qualunque trasgressore (pur se per diverse species del genus di che trattasi) verrebbe sottoposto alla comminatoria della medesima sanzione, come se tutti i casi fossero uguali e le tipologie impiantistiche altrettanto”.
Il fascio d’erba degli Ispettorati
Inoltre, nel provvedimento, si sottolinea come l’intento del Legislatore fosse proprio quello di evitare l’effetto “di tutta l’erba un fascio”, proprio perchè le diversità impiantistiche sottoposte all’adozione di diverso tipo di atto amministrativo al fine della loro rispettiva installazione legittimano regolamentazione (anche sanzionatoria) diversa.
Non possano trovare applicazione le norme ex art. 32, L. 223/1990, in quanto dettate per la fase preconcessoria
La motivazione di questa notevole sentenza del Giudice di Pace di Palermo sottolinea -correggendo le affermazioni della Cassazione – come nella fattispecie non possano trovare applicazione le norme ex art. 32, L. 223/1990, in quanto dettate per la fase preconcessoria, evidenziando una sostanziale carenza di strumenti sanzionatori per l’attività radiodiffusiva sonora in tecnica analogica.
L’Ispettorato paga
L’accoglimento del ricorso è stato accompagnato da condanna alle spese dell’ispettorato Sicilia (E.G. per NL)