Radio. Freccia colpisce nel segno al TAR. Distonia normativa a riguardo dell’art. 74 c. 2 L. 448/2001

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Con ordinanza del 20/04/2018 il TAR Piemonte – Torino sez. II, ha accolto l’istanza di sospensiva formulata da A.C.R.C., titolare dell’emittente comunitaria nazionale Radio Freccia (gruppo RTL 102,5), nell’ambito del ricorso presentato avverso la determinazione del Comune di Mompantero, il quale applicando l’art. 16 comma 2 L.R. Piemonte n. 19/2004, ha comminato all’emittente una sanzione amministrativa di € 30.000,00, poiché, a detta propria, l’ente radiofonico avrebbe installato un nuovo impianto senza richiedere l’autorizzazione prevista dalla L.R. citata.
“Con il ricorso ACRC ha evidenziato che l’impianto sito nel Comune convenuto è stato attivato ai sensi dell’art. 74 comma 2 L. 448/2001, articolo dedicato alle emittenti comunitarie nazionali con il quale, al fine di raggiungere la copertura prevista per legge e non vedersi revocare la concessione, possono attivare nuovi impianti a condizione che non pervengano, entro i successivi 90 giorni, segnalazioni di interferenze da parte di terzi soggetti legittimamente operanti“, commenta a NL l’avvocato Gianluca Mura, che ha patrocinato il ricorso.

Decorso detto termine, in assenza di segnalazioni, la frequenza attivata si intende definitivamente autorizzata sul piano radioelettrico. La L.R. Piemonte invece è stata emanata riprendendo il principio dettato dal procedimento di cui all’art. 87 D. Lgs. 259/2003 (cd. Codice delle Comunicazioni Elettroniche). Questo, in particolare, richiede a chi vuole installare nuovi impianti e/o reti di comunicazione elettronica l’inoltro di una istanza corredata da un progetto di antenna, indirizzata all’ente locale. Decorsi 90 giorni dalla presentazione dell’istanza, in assenza di dinieghi da parte del Comune e/o dell’ARPA (deputata al controllo ambientale e sanitario), l’installazione si riterrà approvata per il principio del silenzio–assenso.
Sennonché, nel caso oggetto del ricorso, ACRC ha attivato la frequenza e, decorsi i 90 giorni senza segnalazioni ostative, ha ottenuto la definitività all’esercizio; indi, ha presentato istanza ai sensi della L.R. Piemonte, che a differenza del Codice delle comunicazioni elettroniche, prevede che il Comune rilasci provvedimento espresso. Fatto avvenuto nel caso di specie, se pur successivamente il Comune convenuto, ritenendo probabilmente tardiva l’istanza ricevuta, ha ritenuto di applicare l’art. 16 della L.R. citata e sanzionare ACRC come se avesse omesso di presentare la domanda.

Il TAR, se pur nella fase sommaria dell’analisi cautelare, ha tuttavia ritenuto fondato il fumus boni iuris, quanto meno per l’evidente carenza di coordinamento tra le norme chiamate in gioco.
Risulterebbe di fatto impossibile rispettare la L.R. Piemonte citata per una emittente comunitaria, legittimata da una legge nazionale ad attivare una frequenza ai sensi dell’art. 74 c. 2, poiché detta attivazione non potrà essere assimilata all’installazione normata dall’art. 87 D. Lgs. 259/2003, dal momento che è sottoposta ad un periodo sperimentale di 90 giorni entro i quali il sistema radiante potrà essere oggetto di modifiche laddove venissero segnalate problematiche interferenziali o addirittura essere disattivato qualora fosse del tutto incompatibile con le risorse radioelettriche esercite da altri terzi legittimati”, spiega Mura. antenne FM Pistoia - Radio. Freccia colpisce nel segno al TAR. Distonia normativa a riguardo dell'art. 74 c. 2 L. 448/2001Solo dopo che l’attivazione ai sensi dell’art. 74 L. 448/2001 otterrà la definitività, allora l’emittente potrà richiedere il riconoscimento legittimante richiesto dalla L.R. Piemonte. Ma sicuramente non durante il periodo di sperimentazione normato dalla predetta L. 448/2001. Di qui, pertanto, la distonia normativa portata all’attenzione dei giudici amministrativi da Radio Freccia.
“Analogo caso si è presentato, sempre a danno di ACRC, in altro Comune nella Regione Molise, dove l’emittente ha attivato un impianto ai sensi dell’art. 74 poi disattivato, ma che è stato sufficiente per indurre il Comune, in applicazione della L.R. vigente in Molise ad emettere ordinanza – ingiunzione, sottoposta al procedimento di cui alla L. 689/81, di ben 50.000,00 euro, per la quale è stato presentato, sia ricorso al TAR avverso l’ordinanza sindacale, sia memoria difensiva avverso il verbale di contestazione, richiedendone l’archiviazione, pur attendendosi l’emissione di un’ordinanza – ingiunzione“, annota il legale.
“Pertanto, se pur circoscritto nella fase cautelare, risulta molto importante l’ordinanza del TAR Piemonte nella misura in cui evidenzia il rilievo, fulcro del problema giuridico sotteso alla questione, dell’evidente mancato coordinamento tra le diverse normative“, conclude l’avv. Mura. (M.L. per NL)

Foto antenne di Floriano Fornasiero

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