Radio. Esame schema nuovo TUSMAR prorogato a 19/10/2021. Oggi affrontiamo un particolare della novella relativa alla diffusione radio locale

19/10/2021

Le commissioni parlamentari hanno chiesto una proroga dei termini per l’esame dello schema del decreto legislativo in attuazione della direttiva (UE) 2018/1808, che novellerà il datato (16 anni) TUSMAR (Testo Unico dei Servizi di Media Audiovisivi e Radiofonici Digitali). La nuova scadenza è stata fissata al 19/10/2021.

La conclusione dell’analisi dei contributi alla riunione del 19/10/2021

Frattanto, per parte nostra, oggi concludiamo l’analisi di alcuni dei contributi esposti dagli stakeholder in occasione dell’incontro del 09/09/2021 al Ministero dello sviluppo economico sul futuro della radiofonia.

Le ragioni dell’incontro

La riunione, voluta dalla sottosegretaria allo S.E. Anna Ascani, in conseguenza del dibattito mediatico sviluppatasi a fine luglio dopo lo scoop di NL sul contenuto del testo di riforma dell’attuale TUSMAR, si è essenzialmente incentrata sulla ventilata ipotesi di uno switch-off DAB+/FMsullo sviluppo di quest’ultima piattaforma e sulla attualissima e controversa questione delle interferenze internazionali in modulazione di frequenza. Tuttavia il consesso telematico ha permesso di recepire anche tutta una serie di contributi a riguardo delle novelle normative introdotte nello schema di decreto legislativo.

Stakeholder

Attraverso i primi tre articoli avevamo esposto la posizione di due stakeholder: Confindustria Radio Tv e Consultmedia, le cui restanti osservazioni inoltrate dalla struttura di competenze a più livelli in ambito radiotelevisivo pubblichiamo oggi.

Consultmedia documento Mise sul futuro della radiofonia - Radio. Esame schema nuovo TUSMAR prorogato a 19/10/2021. Oggi affrontiamo un particolare della novella relativa alla diffusione radio locale

Tema

Il tema della disamina riguarda una particolare (e poco comprensibile) previsione contemplata all’art. 71 dello schema di d. lgs. al vaglio delle commissioni con rinnovata scadenza al 19/10/2021. Articolo rubricato “norme transitorie e di coordinamento”.

Art. 71 (Norme transitorie e di coordinamento)

La prospettata revisione della definizione di “radio locale” contenuta nello schema di decreto legislativo in argomento, corregge uno storico anacronismo giuridico: la diversa quantificazione di ambito locale delle radio rispetto alle televisioni (locali).

Radio locale oggi

Allo stato, infatti, le prime hanno un tetto di copertura di 15 milioni di abitanti (D. Lgs. 177/2005, art. 2, c. 1, lettera V). L’ambito locale delle seconde è invece definito in “uno o piu’ bacini, comunque non superiori a dieci, anche non limitrofi, purché con copertura inferiore al 50 per cento della popolazione nazionale; l’ambito e’ denominato “regionale” o “provinciale” quando il bacino di esercizio dell’attivita’ di radiodiffusione televisiva e’ unico e ricade nel territorio di una sola regione o di una sola provincia, e l’emittente, anche analogica, non trasmette in altri bacini”. Con l’ulteriore precisazione che l’espressione “ambito locale televisivo” riportata senza specificazioni si intende riferita anche alle trasmissioni in ambito regionale o provinciale (D. Lgs. 177/2005, art. 2, c. 1, lettera Z). La normalizzazione degli ambiti diffusivi costituisce quindi un’azione di opportuno adeguamento normativo.

Radio locale domani

Sennonché, il comma 3 dell’art. 71 dello schema di d.lgs che le commissioni parlamentari dovranno terminare di esaminare entro il 19/10/2021, introduce la precisazione che “Le disposizioni di cui all’articolo 4, comma l, lettera w), e all’articolo 24, comma 3, si applicano dalla data del l° gennaio 2023. Restano in vigore fino al 31 dicembre 2022 le disposizioni di cui all’articolo 2, comma l, lettera v), e all’articolo 24, comma 3, del Citato decreto legislativo n. 177 del 2005″.

Il mistero della posticipazione

“Perché la modifica dovrebbe decorrere dal 2023?”, si chiede l’avvocato Stefano Cionini, senior partner di Consultmedia. “Non risultano all’evidenza condizioni ostative all’immediata attuazione del correttivo. Si suggerisce quindi l’espunzione di tale differimento temporale“. (E.G. per NL)

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