Radio. Eliminazione della ricezione FM dagli smartphone. Ecco il parere del Mise sulla questione. L’interpretazione della L 205/2017 con una norma del 1938

ricezione

In queste ultime settimane si è molto parlato della decisione di Samsung (ma pare che anche altri produttori siano intervenuti in modo analogo) di disattivare la funzione di ricezione FM dai propri smartphone.
Come avevamo (per primi) sottolineato, la modifica di Samsung consegue ad un (dichiarato) adempimento rispetto alle previsioni dell’art. 1 c. 1044 L. 205/2017.

Obbligo interfaccia per la ricezione della radio digitale

Quest’ultima disponeva l’obbligo dal 01/01/2020 di vendita di apparecchi atti alla ricezione della radiodiffusione sonora con integrata un’interfaccia che consentisse all’utente di ricevere i servizi della radio digitale (DAB+ e non meramente un flusso streaming, come vedremo).

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L. 55/2019

Successivamente, la L. 55/2019 (pubblicata in G.U. il 17/06/2019) aveva convertito in legge il D.L. n. 32/2019 recante “Disposizioni urgenti per il rilancio del settore dei contratti pubblici, per l’accelerazione degli interventi infrastrutturali, di rigenerazione urbana e di ricostruzione a seguito di eventi sismici” (G.U. il 18/04/2019).

Apparati atti alla ricezione radio integrati da interfaccia per digitale

Tale novella, all’art. 28 c. 5 aveva previsto che “Nelle more del recepimento della direttiva (UE) 2018/1972, del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’11 dicembre 2018, ai fini dell’attuazione dell’articolo 1, comma 1044, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, per “apparecchi atti alla ricezione della radiodiffusione sonora” si intendono i ricevitori autoradio venduti singolarmente o integrati in un veicolo nuovo della categoria M e N nonché i ricevitori con sintonizzatore radio che operino nelle bande destinate al servizio di radiodiffusione secondo il Piano nazionale di ripartizione delle frequenze di cui al decreto del Ministro dello sviluppo economico 5 ottobre 2018, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 244 del 19 ottobre 2018 ad esclusione delle apparecchiature utilizzate dai radioamatori e dei prodotti nei quali il ricevitore radio e’ puramente accessorio.

Obbligo per smartphone dal 31/12/2020

Per gli apparati di telefonia mobile e per i veicoli nuovi di categoria N gli obblighi di commercializzazione al consumatore, di cui all’articolo 1, comma 1044, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, decorrono dal 31 dicembre 2020. Per i veicoli nuovi della categoria M sono fatti salvi i veicoli prodotti in data antecedente al 1° gennaio 2020 e messi in circolazione sul mercato fino al 21 dicembre 2020, entro il limite del 10 per cento dei veicoli messi in circolazione nel 2019 per ciascun costruttore”.

L’adempimento di Samsung alla L. 205/2017

La decisione di Samsung, avevamo spiegato in un altro articolo, ribaltava quindi la prospettiva dell’obbligo fissato dalla L. 205/2017. In altri termini, anziché introdurre sugli smartphone un modulo per la ricezione DAB+ integrativo di quella FM, ha disabilitato quest’ultimo, eliminando alla radice la questione, in quanto il telefono non era più assimilabile ad un ricevitore radio via etere.

Perplessità

La questione ha sollevato molte perplessità tra i tecnici in ordine alla legittimità del comportamento di Samsung, al di là dell’effettivo interessse (o disinteresse) dell’utenza per la questione.

Disamina tecnico-giuridica

Per comprendere la ratio della decisione di Samsung occorre quindi effettuare un excursus giuridico.

Cosa si intende per radio digitale?

In relazione alla circostanza che la “radio digitale” si declina in più direttrici, quali DAB+, DRM, radio IP, radio digitale satellitare e varie interfacce cd. “smart”, erano stati chiesti alla D.G.P.G.S.R del Ministero dello Sviluppo Economico chiarimenti interpretativi in merito al citato art. 1, comma 1044 della legge 205/2017.

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… e cosa per interfaccia

A riguardo, la D.G. interrogata, con parere reso in data 18/09/2018, si era così espressa: “La norma stabilisce l’integrazione, in apparecchi atti alla ricezione della radiodiffusione sonora, di almeno un’interfaccia che permetta all’utente di ricevere i servizi della radio digitale.

Ciò in linea con analoghe iniziative volte ad aprire nuove prospettive di sviluppo per la radiofonia che sono in corso anche in altri Paesi europei quale, a titolo di esempio, la Germania, ove di recente in un disegno di legge è stata prevista l’integrazione di almeno un’interfaccia digitale in ogni apparecchio radio, nonché in linea con l’evoluzione della radio digitale in Paesi come la Norvegia, la Svizzera, il Regno Unito, Danimarca e Olanda.

Le Raccomandazioni ITU-R

La suddetta disposizione normativa è inoltre coerente con le raccomandazioni ITU-R BS.774-4 e ITU-R BS 1114-10, secondo cui

“The ITU Radiocommunication Assembly (…) invites the ITU membership and radio-receiver manufacturers to consider economically viable, portable, multiband, multistandard radio receivers designed to work, through manual or preferably automatic selection, with all the different analogue and digital radio broadcasting systems currently in use in all the relevant frequency bands;”

e con il principio di neutralità tecnologica richiesto dall’Unione Europea, infatti la norma non prescrive uno standard specifico.

La spiegazione per l’applicazione della legge del 2017 in una norma del 1938

Quanto all’ambito di applicazione della suddetta norma si rinvia alla definizione, su quali siano “gli apparecchi atti alla ricezione della radiodiffusione sonora” fornita, in riferimento all’applicazione del RDL n. 246/1938, da questa Amministrazione con nota del 22.2 2012, di cui si riporta il seguente estratto:

Quali sono gli apparati atti alla ricezione della radiodiffusione sonora

“1. “Un apparecchio si intende “atto” a ricevere le radioaudizioni se e solo se include nativamente gli stadi di un radioricevitore completo: sintonizzatore radio (che operi nelle bande destinate al servizio di Radiodiffusione), decodificatore e trasduttori audio/video per i servizi radiotelevisivi, solo audio per i servizi radiofonici”. (…)

Il sintonizzatore radio

Inoltre, un sintonizzatore radio/TV dovrà essere conforme ad almeno uno degli standard previsti nel sistema italiano per poter ricevere le radiodiffusioni nelle bande di frequenze assegnate dal Piano nazionale di ripartizione delle frequenze (PNRF).

Gli esempi

(…) si indicano per gli apparati “atti”, a titolo esemplificativo, i seguenti elenchi delle tipologie di apparati maggiormente significative che, pur non essendo esaustivi, possono essere proposti come un riferimento:
– Ricevitori radio fissi;
– Ricevitori radio portatili;
– Ricevitori radio per mezzi mobili;
– Terminale d’utente per telefonia mobile dotato di ricevitore radio;
– Riproduttore multimediale dotato di ricevitore radio (per esempio, lettore mp3 con radio FM integrata);”.

No IP

Per quanto sopra, risulta che la normativa in esame si riferisce al servizio di radiodiffusione sonora e non include altre forme di distribuzione del segnale audio (p.es. Web Radio, IPTV).

La conclusione della DG del Mise

Dal punto di vista soggettivo la norma ha un ambito applicativo ampio ma graduato nel tempo, richiedendo l’integrazione del sintonizzatore digitale in un arco temporale che prevede, a partire dal 1°giugno 2019, l’obbligo di vendita da parte delle aziende produttrici ai distributori al dettaglio e, a partire dal 1° gennaio 2020, la vendita dei predetti apparecchi agli utenti”, concludeva quindi la D.G. del Mise. (M.L. per NL)

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