Se fosse approvato il Piano delle frequenze FM, cioè il Piano di assegnazione delle frequenze di radiodiffusione in tecnica analogica, tutti coloro che oggi trasmettono con frequenze più o meno interferite avrebbero un miglioramento? Cioè, si vedrebbero assegnata una frequenza FM scevra da perturbazioni di terzi nel proprio bacino? No, anzi.
Ecco cosa accadrebbe
Avete presente l’autorizzazione alla prosecuzione dell’attività ex L. 66/2001, quella che tecnicamente è definita come “esito della verifica del possesso dei requisiti previsti per la prosecuzione dell’attività di radiodiffusione sonora, ai sensi della legge n. 66 del 20 marzo 2001″?
Leggete bene
Quel documento, che tutti gli editori attivi posseggono (al limite con richiamo nel provvedimento di voltura della concessione acquisita da un soggetto dopo il 2001), termina così: “Pertanto la medesima [emittente] può proseguire nell’esercizio dell’attività di cui sopra, con gli obblighi e i diritti del concessionario, fino all’adozione del Piano di assegnazione delle frequenze di radiodiffusione sonora in tecnica analogica, secondo quanto previsto dall’art. 1 comma 2 della citata legge 66/2001″.
L’art. 24 dell’attuale TUSMAR
Tale previsione è confluita all’art. 24 (rubricato Durata e limiti delle concessioni e autorizzazioni radiofoniche su frequenze terrestri in tecnica analogica) del D. Lgs. 177/2005 (l’attuale TUSMAR, Testo unico dei servizi di media audiovisivi e radiofonici).
Attivi solo fino al piano delle Frequenze FM
La norma citata (c.1) dispone infatti che: “Fino all’adozione del piano nazionale di assegnazione delle frequenze di radiodiffusione sonora in tecnica analogica di cui all’articolo 42, comma 10, la radiodiffusione sonora privata in ambito nazionale e locale su frequenze terrestri in tecnica analogica e’ esercitata in regime di concessione o di autorizzazione con i diritti e gli obblighi stabiliti per il concessionario dalla legge 6 agosto 1990, n. 223, e successive modificazioni, da parte dei soggetti legittimamente operanti in possesso, alla data del 30 settembre 2001, dei seguenti requisiti (…)”.
Agcom e il Piano FM
Il richiamato art. 42 c. 10, prevede che: “L’Autorita’ adotta il piano nazionale di assegnazione delle frequenze radiofoniche in tecnica analogica successivamente all’effettiva introduzione della radiodiffusione sonora in tecnica digitale e allo sviluppo del relativo mercato”.
Switch-off/over
Come abbiamo avuto modo di illustrare approfonditamente in occasione degli articoli successivi allo scoop di NL sulla bozza di riforma del TUSMAR, proprio sulla novella di tale disposizione si gioca la problematica sottesa ai processi di switch-off o switch-over FM/DAB+.
Prima del previsto
Ora, la bozza di revisione del TUSMAR che NL ha visionato a luglio 2021 prevede, all’articolo 24 c. 5, che: “Entro sessanta giorni dall’entrata in vigore del presente decreto è istituito presso il Ministero, in coordinamento con l’Autorità, un tavolo tecnico che precede alla regolamentazione dei limiti delle concessioni ed autorizzazioni radiofoniche su frequenze terrestri in tecnica analogica e della relativa copertura”.
Cosa potrebbe quindi succedere?
Abbastanza semplice stabilirlo: quello che è accaduto in ambito televisivo. Cioè azzeramento dell’esistente e riscrittura del panorama radiofonico italiano (privato).
Il tutto attraverso procedure competitive per l’assegnazione delle (poche) frequenze FM coordinate con bandi per la definizione di graduatorie per l’attribuzione delle risorse.
Come per la tv
Esattamente come quelle a cui entro il 21/09/2021 dovranno concorrere gli attuali editori televisivi locali (fornitori di servizi di media audiovisivi, FSMA). Con aspettativa di sopravvivenza nell’ordine del 30-50%.
FM coordinata
E beninteso: solo successivamente all’assegnazione dei diritti d’uso per l’esercizio di frequenze FM coordinate sarà possibile prevedere la dismissione a fronte di indennizzi. Non prima, come qualcuno sta cominciando a pensare; a dispetto dell’oste ministeriale. (M.L. per NL)