Nuovo episodio della quarantennale lotta del comune di Rocca di Papa contro i ripetitori di Monte Cavo.
E anche questa volta il tentativo – invero piuttosto sommario – del comune dei Castelli romani, che ospita i principali ripetitori radiotelevisivi ha trovato sanzione davanti al TAR Lazio, con esiti sorprendenti. O forse no.
Riassunto delle puntate precedenti
Come tempestivamente riportato da questo periodico, il 24 novembre scorso il Sindaco di Rocca di Papa aveva improvvisamente – e senza alcun preavviso – interdetto l’accesso all’area di Monte Cavo Vetta (peraltro di proprietà privata), sulla base della presunta pericolosità dei luoghi.
Sfiducia
Come primo risultato, ciò aveva prodotto la sfiducia della giunta comunale (evidentemente in disaccordo) al sindaco Veronica Cimino. La quale, concluso il suo mandato, veniva sostituita da un commissario prefettizio.
Accesso parametrato sugli orari comunali
L’accesso al sito trasmissivo era stato quindi regolamentato in maniera inevitabilmente inadeguata, parametrandolo sulla base degli orari e giorni di apertura degli uffici comunali.
Tutti i trasmettitori fermi perchè… gli uffici comunali sono chiusi
Ed infatti in occasione di un forte temporale ai primi di dicembre, in concomitanza con il fine settimana, alcuni impianti erano stati spenti addirittura per giorni.
Peggio di così…
A seguito di ricorso della società titolare dell’area nella quale si trovano tutti gli impianti, nel quale sono intervenuti anche una serie di emittenti radiofoniche nazionali e locali, il TAR Lazio si è pronunciato, con la più sfavorevole delle pronunce possibili per il comune.
Sequela
Infatti, il collegio giudicante, nel confermare la proprietà privata delle aree in questione, sulla base anche di sentenze del Tribunale di Roma e della Corte di Appello di Roma, ha ravvisato tutta una serie di illegittimità in quanto attuato dal comune di Rocca di Papa.
Sentenza diretta
E, data l’evidenza della situazione, anziché provvedere con ordinanza cautelare ha emesso direttamente sentenza, chiudendo il primo grado di giudizio, condannando anche il comune di Rocca di Papa a pagare, in favore della ricorrente, le spese di giudizio. (E.G. per NL)