Molte le novità del nuovo TUSMAR, D. Lgs. 208/2021 (che dal 25/12/2021 abrogherà l’antico D. Lgs. 177/2005), alcune ampiamente attese, altre no.
Nel primo caso rientrano, ad esempio, l’aumento dell’ambito diffusivo delle radio locali fino al 50% della popolazione nazionale e la criptica (e potenzialmente pericolosissima) “attività di ricognizione e progressiva razionalizzazione dell’uso delle risorse frequenziali in tecnica analogica in particolare al fine di eliminare o minimizzare situazioni interferenziali con i paesi radioelettricamente confinanti”, su cui NL (per primo) aveva puntato i riflettori, in occasione della discussione sul testo preliminare.
Altre, come la soppressione della recentissima possibilità di trasformare una radio comunitaria in commerciale, oppure l’opportuno obbligo a carico di aggregatori, indicizzatori, motori di ricerca, e piattaforme OTT di garantire rilievo a fornitori SMA e radiofonici (con modalità da definire da parte di Agcom), decisamente inaspettate.
TUSMAR in G.U.
E’ stato pubblicato sulla GU Serie Generale n. 293 del 10/12/2021 – Suppl. Ordinario n. 44, il D. Lgs. 208/2021, cd nuovo TUSMAR, recante “Attuazione della direttiva (UE) 2018/1808 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14/11/2018, recante modifica della direttiva 2010/13/UE, relativa al coordinamento di determinate disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri, concernente il testo unico per la fornitura di servizi di media audiovisivi in considerazione dell’evoluzione delle realtà del mercato”.
Sotto l’albero
Il nuovo TUSMAR entrerà in vigore il giorno di Natale, abrogando, dal 25/12/2021, l’attuale D. Lgs. 177/2005
Analisi del D. Lgs. 208/2021
Data la portata del provvedimento, l’esame su queste pagine avverrà in più fasi. In sede di prima analisi, concentriamo l’attenzione su alcune novità rilevanti per il comparto radiofonico (inteso in senso ampio, cioè ricomprendendo l’area visual).
I soggetti che si considerano operanti in Italia
L’art. 2 (Ambito di applicazione del diritto nazionale per i servizi di media audiovisivi e radiofonici) del D. Lgs. 208/2021 dispone che sono soggetti alla giurisdizione italiana i fornitori di servizi di media audiovisivi e radiofonici e i concessionari radiofonici che operano in Italia e identifica in quali casi un soggetto è considerato un fornitore di servizi di media audiovisivi e radiofonici e un concessionario radiofonico che opera nel nostro paese.
Le Gif non sono un programma
Interessante (considerato l’impiego nelle visual radio) la definizione di “programma” dettata dall’art. 3 c. 1 lettera g) del D. Lgs. 208/2021, che definisce tale “una serie di immagini animate, sonore o non, escluse le cosiddette gif, che costituiscono un singolo elemento, indipendentemente dalla sua durata, nell’ambito di un palinsesto o di un catalogo stabilito da un fornitore di servizi di media, comprensivo di lungometraggi, videoclip, manifestazioni sportive, commedie di situazione (sitcom), documentari, programmi per bambini e fiction originali”.
Palinsesto
Analogamente, alla lettera n) dell’art. 3 c. 1 si definiscono «palinsesto televisivo» e «palinsesto radiofonico» l’insieme, predisposto da un’emittente televisiva o radiofonica, analogica o digitale, “di una serie di programmi unificati da un medesimo marchio editoriale e destinato alla fruizione del pubblico, diverso dalla trasmissione differita dello stesso palinsesto, dalle trasmissioni meramente ripetitive, o dalla prestazione, a pagamento, di singoli programmi, o pacchetti di programmi, audiovisivi lineari, con possibilità di acquisto da parte dell’utente anche nei momenti immediatamente antecedenti all’inizio della trasmissione del singolo programma, o del primo programma, nel caso si tratti di un pacchetto di programmi”. Pregevole la previsione alla lettera s) della definizione di «programmi originali autoprodotti», che considera tali i “programmi realizzati in proprio dall’emittente, anche analogica, o dalla sua controllante o da sue controllate, o in co-produzione con altra emittente, anche analogica”.
Radio locale fino al 50% della popolazione nazionale….
Novellata dal D. Lgs. 208/2021 la definizione di radio locale, di cui questo periodico era stato primo promotore, evidenziando l’assurda disparità di trattamento con l’analoga definizione di tv locale e l’anacronismo del limite previgente. Ora l’art. 3 c. 1 lettera cc) del D. Lgs. 208/2021 considera «ambito locale radiofonico» l’esercizio dell’attività di radiodiffusione sonora, con irradiazione del segnale fino a una copertura massima del 50 per cento della popolazione nazionale. Per converso, la lettera dd) del medesimo comma definisce «ambito locale televisivo» l’attività di fornitura di servizi di media audiovisivi veicolati in uno o piu’ aree tecniche corrispondenti alle reti di I livello, comunque non superiori a dieci, anche non limitrofi, purché con copertura inferiore al 50 per cento della popolazione nazionale.
… ma dal 01/01/2023
Tuttavia, l’art. 71 c. 3 del D. Lgs. 208/2021, dispone che le disposizioni di cui all’articolo 3, comma 1, lettera cc), e all’articolo 21, comma 3 (“Uno stesso soggetto esercente la radiodiffusione sonora in ambito locale, direttamente o attraverso piu’ soggetti tra loro collegati o controllati, può irradiare il segnale fino ad una copertura massima del 50% della popolazione nazionale“) si applicano dalla data improrogabile del 01/01/2023, onde favorire l’adeguamento all’evoluzione tecnologica e di mercato. Restano in vigore fino al 31/12/2022 le disposizioni di cui all’articolo 2, comma 1, lettera v), e all’articolo 24, comma 3, del decreto legislativo n. 177/2005.
Le radio comunitarie restano tali
Persa per strada la previsione della legge n. 176/2020, che aveva novellato il disposto normativo ex art. 27 c. 6 D. Lgs. 177/2005 con l’aggiunta della seguente riformulazione: “In caso di trasferimento di concessione per emittente di radiodiffusione sonora in ambito nazionale o locale o di trasformazione della forma giuridica del titolare, la concessione e’ convertita in concessione a carattere comunitario o commerciale secondo i requisiti del nuovo titolare”. Per conseguenza, curiosamente (dimenticanza?), non sarà più possibile trasformare una radio comunitaria in commerciale. Così chi ne ha approfittato nella breve finestra temporale può considerarsi soddisfatto.
Titoli abilitativi
L’art. 5 (rubricato Principi generali del sistema dei servizi di media audiovisivi e della radiofonia a salvaguardia del pluralismo e della concorrenza), al comma 1 lettera b) dispone la previsione di “diversi titoli abilitativi per lo svolgimento
delle attività di operatore di rete o di fornitore di servizi di media audiovisivi anche a richiesta o radiofonici oppure di fornitore di servizi interattivi associati o di servizi di accesso condizionato, con la previsione del regime dell’autorizzazione generale per le attività di operatore di rete oppure di fornitore di servizi interattivi associati o di servizi di accesso condizionato”.
Divieto di contitolarità di emittenti locali e nazionali su frequenze terrestri
La successiva lettera d) prevede titoli distinti per lo svolgimento delle attività di fornitura di cui alla lettera b), rispettivamente in ambito nazionale e in ambito locale, quando le stesse sono esercitate su frequenze terrestri, stabilendo, comunque, che uno stesso soggetto o soggetti tra di loro in rapporto di controllo o di collegamento non possono essere, contemporaneamente, titolari di autorizzazione per fornitore di servizi media radiofonici digitali in ambito nazionale e in ambito locale.
Piani frequenze Radio (FM e DAB+)
L’art. 50 c. 5 dispone che “L’Autorità adotta e aggiorna i piani nazionali di assegnazione delle frequenze per il servizio di radiodiffusione terrestre considerando le codifiche o standard piu’ avanzati per consentire un uso piu’ efficiente dello spettro nonché garantendo su tutto il territorio nazionale un uso efficiente e pluralistico della risorsa radioelettrica, una uniforme copertura, una razionale distribuzione delle risorse fra soggetti operanti in ambito nazionale e locale, in conformità con i principi di cui all’articolo 11. Per la pianificazione delle frequenze in ambito locale è adottato il criterio delle aree tecniche” (già impiegato per il DTT).
Piani solo con frequenze coordinate a livello internazionale
Il successivo comma 6 prevede che “Al fine di escludere interferenze nei confronti di Paesi radioelettricamente confinanti, in ciascuna area di coordinamento definita dagli accordi internazionali sottoscritti dal Ministero e dalle autorità degli Stati radioelettricamente confinanti, sono oggetto di pianificazione esclusivamente le frequenze attribuite all’Italia dagli accordi stessi. Le frequenze non attribuite internazionalmente all’Italia nelle aree di coordinamento definite dagli accordi internazionali di cui al presente comma, non possono essere pianificate dall’Autorità né assegnate dal Ministero. Nella predisposizione dei piani di assegnazione di cui al comma 5 l’Autorità adotta il criterio di utilizzazione efficiente e razionale dello spettro radioelettrico, suddividendo le risorse in relazione alla tipologia del servizio e prevedendo di norma reti isofrequenziali per macroaree di diffusione”.
Nelle more…
L’Autorità, a mente dell’art. 50 c. 10 del D. Lgs. 208/2021, “adotta il piano nazionale di assegnazione delle frequenze radiofoniche in tecnica analogica, tenendo conto del grado di sviluppo della radiodiffusione sonora in tecnica digitale.
… gli interventi di rimozione delle interferenze FM agli stati esteri
Nelle more di una effettiva diffusione della radiodiffusione sonora in tecnica digitale e dello sviluppo del relativo mercato, il Ministero, in coordinamento con l’Autorità, può procedere ad attività di ricognizione e progressiva razionalizzazione dell’uso delle risorse frequenziali in tecnica analogica in particolare al fine di eliminare o minimizzare situazioni interferenziali con i paesi radio-elettricamente confinanti, ed incoraggiare l’efficiente uso e gestione delle radiofrequenze, tutelando gli investimenti e promuovendo l’innovazione”.
Rilievo ai servizi di media audiovisivi e radiofonici di interesse generale
Decisamente interessante l’art. 29 (Disposizioni generali) del D. Lgs. 208/2021, che, mutuando l’obbligo di munire le auto di almeno una interfaccia per la ricezione della radio digitale, al comma 1 prevede che “Allo scopo di assicurare il pluralismo, la libertà di espressione, la diversità culturale e l’effettività dell’informazione per la piu’ ampia utenza possibile, è garantito adeguato rilievo ai servizi di media audiovisivi e radiofonici di interesse generale forniti mediante qualsiasi strumento di ricezione o accesso a tali servizi impiegato dagli utenti, qualunque sia la piattaforma utilizzata per la prestazione dei medesimi servizi”.
Aggregatori, motori di ricerca, piattaforme OTT obbligate a garantire rilievo a fornitori SMA e radiofonici
A riguardo (comma 2), “L’Autorità, mediante linee guida, definisce i criteri di qualificazione di un servizio di media audiovisivo o radiofonico quale servizio di interesse generale. Mediante le medesime linee guida, l’Autorità definisce, altresì, le modalità e i criteri cui i produttori di apparecchi idonei alla ricezione di segnali radiotelevisivi o radiofonici, i prestatori di servizi di indicizzazione, aggregazione o reperimento di contenuti audiovisivi o sonori o i prestatori che determinano le modalita’ di presentazione dei servizi sulle interfacce degli utenti, dovranno attenersi allo scopo di assicurare l’osservanza di quanto previsto al comma 1“. (E.G. per NL)