Niente da fare, il ministro allo Sviluppo Economico Stefano Patuanelli è stato fermo: nessun ampliamento per 80 mln della provvista per il 2019 dei contributi ex DPR 146/2017 per radio e tv locali che fanno informazione. Ma se ne riparlerà nel decreto di aprile.
Ok invece alle “Misure straordinarie urgenti a sostegno della filiera della stampa” di cui all’art. 94 (numerazione della bozza) del DL Cura Italia (in corso di pubblicazione in GU) “recante misure di potenziamento del servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19″.
Credito d’imposta secco del 30% per chi fa pubblicità
Tale disposizione prevede che “All’articolo 57-bis del decreto-legge 24 aprile 2017 n. 50, convertito con modificazione dalla legge 21 giugno 2017 n. 96, dopo il comma 1-bis, sono inseriti i seguenti commi: “1-ter. Limitatamente all’anno 2020, il credito d’imposta di cui al comma 1 è concesso, alle stesse condizioni e ai medesimi soggetti ivi contemplati, nella misura unica del 30 per cento del valore degli investimenti effettuati, e in ogni caso nei limiti dei regolamenti dell’Unione europea richiamati al comma 1, entro il limite massimo di 60 milioni di euro in ragione d’anno, che costituisce tetto di spesa.
Corrispondente riduzione Fondo per il pluralismo e l’innovazione dell’informazione
Alla copertura del relativo onere finanziario si provvede mediante corrispondente riduzione delle risorse del Fondo per il pluralismo e l’innovazione dell’informazione, di cui all’articolo 1 della legge 26 ottobre 2016, n. 198. La predetta riduzione del Fondo è da imputare per 40 milioni di euro sulla quota spettante alla Presidenza del Consiglio dei ministri e per 20 milioni di euro alla quota spettante al Ministero dello sviluppo economico. Ai fini della concessione del credito d’imposta si applicano, per i profili non derogati dalla presente disposizione, le norme recate dal regolamento di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 16 maggio 2018, n. 90.
Comunicazioni entro 30/09/2020
Per l’anno 2020, la comunicazione telematica di cui all’articolo 5, comma 1, del predetto decreto è presentata nel periodo compreso tra il 1° ed il 30 settembre del medesimo anno, con le modalità stabilite nello stesso articolo 5. Le comunicazioni telematiche trasmesse nel periodo compreso tra il 1° ed il 31 marzo 2020 restano comunque valide”. (M.L. per NL)