Radio e Tv locali, schema DPR contributi. CdS: tutto da rifare, provvedimento fallace

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Il Consiglio di Stato in Sezione Consultiva per gli Atti Normativi nell’adunanza di Sezione del 04/05/2017 (numero affare 690/2017) si è espresso sul controverso Schema di decreto del Presidente della Repubblica recante il regolamento concernente i criteri di riparto tra i soggetti beneficiari e le procedure di erogazione delle risorse del Fondo per il pluralismo e l’innovazione dell’informazione in favore delle emittenti televisive e radiofoniche locali.
L’orientamento del supremo consesso di Giustizia Amministrativa consegue alla nota n. 9247 del 12/04/2017, con la quale il Ministero dello sviluppo economico ha chiesto il parere sullo schema di decreto. Il CdS si è espresso come segue (testo integrale), sostanzialmente demolendo l’architettura dello schema regolamentare. Che quindi è tutto da rifare. (M.L. per NL)

PREMESSO

  1. Il Ministero dello sviluppo economico (di seguito anche MISE) ha chiesto, ai sensi dell’articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, il parere del Consiglio di Stato sullo schema di D.P.R. in oggetto, previsto dall’articolo 1, comma 163, della legge 28 dicembre 2015, n. 208 (legge di stabilità 2016), al fine di stabilire “i criteri di riparto tra i soggetti beneficiari e le procedure per l’erogazione delle risorse del Fondo di cui al precedente comma 160, lettera b), da assegnare in favore delle emittenti radiofoniche e televisive locali per la realizzazione di obiettivi di pubblico interesse, quali la promozione del pluralismo dell’informazione, il sostegno dell’occupazione nel settore, il miglioramento dei livelli qualitativi dei contenuti forniti e l’incentivazione dell’uso di tecnologie innovative”.

Il comma 160 dell’articolo 1 della legge n. 208 ha, infatti, previsto la costituzione di un Fondo unico per il pluralismo e l’innovazione dell’informazione (di seguito anche Fondo unico o Fondo), in cui confluiscono le risorse destinate ai contributi pubblici a sostegno delle emittenti radiofoniche e televisive in ambito locale.

Tale disposizione, modificata dall’art. 10, comma 1, della legge 26 ottobre 2016, n. 198, ha previsto, in particolare, che «Per gli anni dal 2016 al 2018, le eventuali maggiori entrate versate a titolo di canone di abbonamento alla televisione rispetto alle somme già iscritte a tale titolo nel bilancio di previsione per l’anno 2016 sono riversate all’Erario per una quota pari al 33 per cento del loro ammontare per l’anno 2016 e del 50 per cento per ciascuno degli anni 2017 e 2018, per essere destinate: a) all’ampliamento sino ad euro 8.000 della soglia reddituale prevista dall’articolo 1, comma 132, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, ai fini della esenzione dal pagamento del canone di abbonamento televisivo in favore di soggetti di età pari o superiore a settantacinque anni; b) al finanziamento, fino ad un importo massimo di 100 milioni di euro in ragione d’anno, del Fondo per il pluralismo e l’innovazione dell’informazione istituito nello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze; c) al Fondo per la riduzione della pressione fiscale, di cui all’articolo 1, comma 431, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, e successive modificazioni. Le somme di cui al presente comma sono ripartite con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, che stabilisce altresì le modalità di fruizione dell’esenzione di cui alla lettera a), ferma restando l’assegnazione alla società RAI-Radiotelevisione italiana Spa della restante quota delle eventuali maggiori entrate versate a titolo di canone di abbonamento. Le quote delle entrate del canone di abbonamento già destinate dalla legislazione vigente a specifiche finalità sono attribuite sulla base dell’ammontare delle predette somme iscritte nel bilancio di previsione per l’anno 2016, ovvero dell’ammontare versato al predetto titolo nell’esercizio di riferimento, se inferiore alla previsione per il 2016. Le somme di cui al presente comma non impegnate in ciascun esercizio possono esserlo in quello successivo».

Il Fondo unico per il pluralismo e l’innovazione dell’informazione era stato inizialmente previsto nello stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico ma, per effetto delle modifiche contenute nell’articolo 1 della citata legge n. 198 del 2016, è ora inserito nello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze (MEF), che assegna al MISE la quota delle risorse del Fondo destinata alle emittenti televisive e radiofoniche locali.

Il regolamento previsto dal comma 163 della legge n. 208 del 2015 disciplina quindi l’erogazione delle risorse assegnate dal Ministero dell’economia e delle finanze al MISE, per effetto del riparto del Fondo Unico, ai sensi della citata legge, nonché delle risorse disponibili nello stato di previsione del MISE per l’esercizio finanziario 2016 che, in virtù del comma 3 dell’articolo 10 della legge n. 198 del 2016, sono state mantenute nel bilancio di previsione del MISE.

Sullo schema di regolamento in oggetto, il Ministero dello sviluppo economico ha acquisito il concerto del Ministero dell’Economia e delle Finanze, espresso il 16 marzo 2017.

La Ragioneria Generale dello Stato ha verificato positivamente testo del decreto e relazioni, apponendo il relativo bollino in data 28 marzo 2017.

  1. Come emerge dalle citate disposizioni normative, la costituzione di un Fondo unico per il pluralismo e l’innovazione dell’informazione ha il fine di contribuire a promuovere e sostenere la funzione di pubblico interesse svolta dagli operatori del settore dell’informazione e quindi a promuovere «il pluralismo dell’informazione, il sostegno dell’occupazione nel settore, il miglioramento dei livelli qualitativi dei contenuti forniti e l’incentivazione dell’uso di tecnologie innovative».

Il regolamento in esame intende recepire gli obiettivi indicati dal legislatore e stabilisce, quindi, i criteri per il riparto delle risorse pubbliche del Fondo unico destinate alle emittenti radiofoniche e televisive locali, nonché le procedure per la concessione e l’erogazione dei contributi pubblici.

In particolare, come si evince anche dall’AIR, il regolamento intende superare le criticità emerse dall’attuazione della disciplina previgente, che prevedeva graduatorie su base regionale e non differenziava l’attribuzione dei contributi in base a criteri di merito, determinando una eccessiva parcellizzazione “a pioggia” del beneficio economico.

L’Amministrazione proponente ha, quindi, affermato che il regolamento è finalizzato a premiare selettivamente, sulla base di criteri di efficienza e di seria organizzazione d’impresa, i soggetti che investono nell’attività editoriale di qualità, anche mediante l’impiego di dipendenti e giornalisti e l’utilizzo di tecnologie innovative, ed a scoraggiare invece la mera occupazione di spazio frequenziale.

Come si evince dalla relazione illustrativa predisposta dal MISE, il regolamento intende raggiungere diversi obiettivi:

– la semplificazione e l’efficientamento delle procedure di individuazione dei beneficiari dei contributi;

– l’introduzione di una graduatoria unica a livello nazionale, sulla base di una procedura istruttoria di esame delle domande condotta dal MISE, con l’eliminazione delle precedenti procedure che prevedevano l’istruttoria sulle domande dei Comitati Regionali per le Comunicazioni (Co.Re.Com), la redazione e approvazione di graduatorie su base regionale e un successivo decreto ministeriale di riparto delle risorse tra le regioni;

– la riduzione dei tempi dell’iter procedurale, con l’eliminazione della necessità di dover acquisire documentazione da altre pubbliche amministrazioni e l’assegnazione al solo MISE dell’esame istruttorio delle domande, nonché della predisposizione delle graduatoria dei soggetti ammessi e della conseguente liquidazione dei contributi;

– la semplificazione della procedura per la presentazione delle domande e per la loro valutazione, anche grazie alla dematerializzazione dei documenti e all’informatizzazione dell’iter procedurale.

L’Amministrazione ha poi rilevato che, a seguito del processo di digitalizzazione del segnale trasmissivo, l’emittenza televisiva locale è sovradimensionata, per numero di operatori e canali, a scapito della qualità dei servizi offerti e della sostenibilità dell’intero comparto, ed ha pertanto aggiunto che la nuova regolamentazione dei contributi pubblici intende favorire, nel medio periodo, il processo di riassetto del settore, attraverso la razionalizzazione dell’offerta e la concessione dei contributi pubblici in favore di quelle sole aziende che fanno realmente impresa, promuovendo progetti di informazione e di comunicazione delle realtà locali.

Al fine di scoraggiare, pertanto, la mera occupazione di spazio frequenziale, di accrescere l’audience delle televisioni e delle radio locali e di ottenere un miglioramento dei livelli qualitativi dei contenuti forniti, il nuovo regolamento stabilisce, fra i requisiti che devono essere posseduti dai richiedenti, limitazioni dello spazio destinato alle televendite e richiede la necessaria presenza di spazi destinati all’informazione.

  1. Scendendo ancor più nel dettaglio, il regolamento prevede:

– una graduatoria unica a livello nazionale, con l’individuazione nel MISE dell’amministrazione responsabile della graduatoria finale;

– l’introduzione di semplificazioni procedurali con la dematerializzazione dei documenti e l’informatizzazione dell’iter procedurale;

– la ripartizione annua delle risorse finanziarie disponibili, riservate nella misura dell’85%, alle emittenti televisive operanti in ambito locale e nella misura del 15 % alle emittenti radiofoniche operanti in ambito locale.

– l’assegnazione di una quota delle risorse alle televisioni e alle radio comunitarie (che operano senza fini di lucro): rispettivamente nella misura del 4% e del 25%;

– l’accantonamento dell’1% delle risorse per i possibili contenziosi.

Inoltre, le emittenti televisive, per poter accedere ai contributi, ai sensi dell’art. 4, comma 1, devono:

– avere un numero di dipendenti e giornalisti a tempo determinato e indeterminato effettivamente applicati all’attività, che variano in ragione del numero di abitanti del territorio sul quale trasmettono;

– rispettare un limite percentuale, progressivo negli anni, di trasmissione di programmi di televendite, nella fascia oraria tra le 7 le 23;

– aderire al “Codice di autoregolamentazione in materia di televendite” e al “Codice di autoregolamentazione sulla tutela dei minori in TV”;

– trasmettere almeno due edizioni giornaliere di telegiornali con valenza locale.

Per le emittenti radiofoniche locali, i requisiti richiesti riguardano solo il numero minimo di dipendenti a tempo determinato e indeterminato, pari a due, ed il numero di giornalisti, pari ad almeno uno (art. 4, comma 2).

CONSIDERATO

  1. II nuovo regolamento predisposto dal Ministero in intestazione, come è stato chiaramente esposto anche nella Relazione illustrativa, è diretto a modificare radicalmente la precedente procedura (considerata burocratica e complessa) di assegnazione dei contributi pubblici alle emittenti radio e televisive locali, e ad incidere sul numero dei soggetti beneficiari, anche attraverso la predisposizione di criteri di selezione volti, condivisibilmente, a favorire il miglioramento dei livelli qualitativi dei contenuti forniti e l’incentivazione dell’uso di tecnologie innovative.
  2. Prima di entrare nell’esame in dettaglio del testo normativo trasmesso, la Sezione preliminarmente osserva che il MISE ha giustamente evidenziato la necessità che la nuova regolamentazione persegua il conseguimento degli obiettivi, indicati dal legislatore, di garantire il pluralismo dell’informazione, il sostegno dell’occupazione nel settore, il miglioramento dei livelli qualitativi dei contenuti forniti e l’incentivazione dell’uso di tecnologie innovative.
  3. Il MISE ha anche evidenziato la necessità di superare, con la nuova regolamentazione, le criticità emerse dall’attuazione della disciplina previgente (che prevedeva graduatorie regionali) attraverso la previsione di una unica graduatoria unica a livello nazionale, con l’individuazione nel MISE dell’unica amministrazione responsabile della graduatoria finale.

La Sezione ritiene che, sul punto, la previsione di una unica procedura a livello nazionale gestita dal MISE e di una graduatoria unica appaiono effettivamente volti a realizzare quegli obiettivi di semplificazione e accelerazione delle procedure di liquidazione che costituiscono uno dei principali obiettivi della riforma, anche se, in sede dell’ineludibile monitoraggio applicativo, ne andranno valutati concretamente gli effetti.

  1. La Sezione deve peraltro osservare che nel testo del regolamento la graduatoria unica nazionale è definita elenco nazionale (art. 5, comma 3). E’ inoltre prevista una distinzione fra emittenti televisive a carattere commerciale e comunitario (la cui definizione è contenuta nell’art. 2 del d.lgs. n. 177 del 31 luglio 2005), oltre ad una distinzione fra televisioni e radio locali, e i beneficiari sono poi raggruppati per singola regione (art. 5, comma 4). Dall’esame del testo sembra quindi evincersi che in realtà verrebbero predisposte più graduatorie (o più elenchi) sulla base dei diversi criteri dettati. Sul punto si ritiene opportuna una maggiore chiarezza delle disposizioni regolamentari predisposte.
  2. Risulta poi parimenti condivisibile, sempre nell’ottica del perseguimento degli obiettivi di alleggerimento e accelerazione delle procedure, anche la prevista introduzione di semplificazioni procedurali, con la affermata dematerializzazione dei documenti e l’informatizzazione dell’iter di procedura.

Sul punto la Sezione deve tuttavia osservare che nel testo trasmesso manca un sostanziale riferimento al concreto necessario utilizzo di modalità informatiche nel procedimento di presentazione delle domande di contributo, di esame delle domande, di assegnazione e di liquidazione dei contributi. L’unico riferimento all’utilizzo di procedure informatiche è, infatti, contenuto nell’articolo 5, comma 3 (poi richiamato dal successivo comma 6) che si limita a prevedere la pubblicazione sul web dell’elenco nazionale provvisorio dei soggetti ammessi al contributo.

Ciò può essere stato determinato dal fatto che il Ministero proponente ha ritenuto di dover demandare ad un successivo decreto ministeriale (art. 5, comma 2) i criteri per la presentazione delle domande e la documentazione da presentare.

La Sezione, tuttavia, ritiene opportuno che il testo del regolamento, in coerenza con gli obiettivi dichiarati, dia adeguato risalto all’utilizzo delle procedure informatiche nella presentazione delle domande di concessione del contributo e nelle successive fasi del procedimento, fermo restando il possibile rinvio a successivi decreti ministeriali per l’indicazione, negli appositi bandi annuali, delle tempistiche e dei dettagli anche tecnici delle procedure.

  1. Sempre in via generale, la Sezione deve anche rilevare che, nella documentazione trasmessa, non è stata data una chiara indicazione circa le ragioni che hanno determinato la scelta (art. 2, comma 1, del regolamento) di assegnare le risorse complessivamente disponibili in misura molto diversa alle televisioni locali (alle quali è riservato l’85% dei contributi) e alle radio locali (alle quali è riservato il 15% dei contributi), anche se nella relazione AIR l’Amministrazione rappresenta (a pag. 15) che la ripartizione del fondo, nella misura indicata, è stata condivisa con le Associazioni delle emittenti televisive e radiofoniche.
  2. Ancora in via generale, l’Amministrazione segnala che lo schema di regolamento non introduce nuove misure di sostegno pubblico ma si limita a ridisciplinare, con nuovi criteri, il sostegno all’emittenza radio televisiva locale, già previsto dalla legge n. 448 del 1998, le cui disposizioni non sono state in passato notificate alla Commissione europea, ai sensi dell’art. 108, paragrafo 3 del TFUE, né risultano oggetto di contestazione.

Al riguardo la Sezione ritiene che il sostegno dato alle emittenti locali, per attività legate alla territorialità, possa ritenersi, in effetti, non in contrasto con la disciplina dettata in materia di aiuti di Stato, ai sensi dell’articolo 107 del TFUE. Peraltro, anche per le ragioni che saranno successivamente indicate, occorre evitare che le misure adottate possano determinare in alcun modo effetti distorsivi sulla concorrenza. Di qui ulteriore rilevanza da assegnare al monitoraggio applicativo.

  1. Particolarmente rilevanti sono l’art. 4, che disciplina i requisiti di ammissione delle domande, e l’art. 6 che, anche attraverso il richiamo alle allegate Tabelle 1 e 2, detta i criteri di valutazione delle domande ai fini del calcolo dei contributi. L’art. 4 detta, infatti, i requisiti di ammissione delle domande e quindi individua i requisiti che devono essere posseduti dai soggetti interessati per poter accedere ai contributi pubblici e per poter partecipare alla distribuzione delle risorse, che sono assegnate secondo le modalità dettate dall’art. 6 e dalle allegate Tabelle 1 e 2.
  2. In relazione ai requisiti di ammissione, contenuti nell’articolo 4, la Sezione preliminarmente osserva che, per le emittenti radiofoniche locali, sono richiesti per la concessione dei contributi pubblici (art. 4, comma 2) solo un numero minimo di dipendenti a tempo determinato e indeterminato (pari a due) ed un numero minimo di giornalisti (almeno uno). Tale previsione non sembra, tuttavia, consentire di perseguire di per sé, per le radio locali, uno degli obiettivi centrali della riforma riguardante il miglioramento dei livelli qualitativi dei contenuti forniti.
  3. Le emittenti televisive locali (art. 4, comma 1), per ottenere i contributi, devono invece:

– avere un numero minimo di dipendenti e giornalisti, a tempo determinato e indeterminato effettivamente applicati all’attività, che varia in relazione al numero di abitanti del territorio in cui le emittenti trasmettono;

– rispettare un limite percentuale massimo (progressivo negli anni) di trasmissione di programmi di televendite, nella fascia oraria tra le 7 le 23;

– aderire al “Codice di autoregolamentazione in materia di televendite” e al “Codice di autoregolamentazione sulla tutela dei minori in TV”;

– trasmettere almeno due edizioni giornaliere di telegiornali con valenza locale.

  1. Per quanto riguarda il primo requisito, riguardante il numero minimo di dipendenti e giornalisti a tempo determinato e indeterminato effettivamente applicati all’attività, tale previsione sembra rispondere all’esigenza, indicata nelle premesse, di contrastare l’eccessiva parcellizzazione del beneficio economico e di concentrare l’erogazione delle risorse in favore di emittenti che garantiscano criteri di efficienza e di seria organizzazione d’impresa e investano nell’attività editoriale di qualità, anche mediante l’impiego di dipendenti e giornalisti, scoraggiando la mera occupazione di spazio frequenziale.

I limiti numerici previsti, che non appaiono, invero, irrilevanti per le emittenti che operano su territori con un numero di abitanti non elevati, sembrerebbero peraltro poter anche favorire una eccessiva concentrazione delle risorse in favore di un numero eccessivamente limitato di emittenti, con un vantaggio per le strutture operanti in aree con maggiori concentrazione di popolazione e con il conseguente possibile pregiudizio del criterio volto a favorire la pluralità dell’informazione.

Orbene, considerato che l’Amministrazione proponente ha certamente effettuato una stima dell’impatto della nuova regolamentazione sulle emittenti che dovrebbero essere in possesso dei requisiti richiesti, la Sezione ritiene opportuno che vengano forniti ulteriori chiarimenti sulle simulazioni effettuate e sul numero e la distribuzione territoriale delle emittenti che risulterebbero possibili beneficiarie dei contributi in applicazione di tale disposizione.

  1. Condivisibile e congrua rispetto al perseguimento degli obiettivi di qualità stabiliti dal legislatore è di certo la scelta di stabilire un limite percentuale massimo (che diminuisce con gli anni di applicazione del regolamento) alla trasmissione di programmi di televendite, nella fascia oraria tra le 7 le 23. Non è però chiaro come le emittenti possano provare di aver rispettato tale limite.
  2. Condivisibile è anche la richiesta adesione delle emittenti al “Codice di autoregolamentazione in materia di televendite” e al “Codice di autoregolamentazione sulla tutela dei minori in TV”.
  3. Per quanto riguarda il previsto obbligo di trasmissione di almeno due edizioni giornaliere di telegiornali con valenza locale (art. 4, comma 1, lettera d), la Sezione rileva che la richiesta di tale requisito risponde certamente alle esigenze, proprie della riforma, di favorire il pluralismo dell’informazione e di assicurare il miglioramento dei livelli qualitativi dei contenuti forniti, anche se non vengono specificati durata minima dei notiziari e fascia oraria in cui gli stessi devono essere trasmessi.
  4. Sempre con riguardo all’articolo 4, la Sezione deve anche osservare che alla lettera a) del comma 1 si afferma, fra l’altro, che, ai fini della valutazione del numero dei dipendenti, compresi i giornalisti effettivamente applicati all’attività di fornitore dei servizi media audiovisivi, «in sede di prima applicazione viene preso in considerazione il numero dei dipendenti alla data di presentazione della domanda…».

Come si evince dalla Relazione illustrativa (pagina 5) la disposizione trova applicazione per la richiesta di contributi relativi all’anno 2016.

Tale disposizione tuttavia può consentire il riconoscimento dei contributi anche in favore di emittenti che solo immediatamente prima della presentazione della domanda hanno precostituito il requisito utile per la partecipazione alla procedura. Sembrerebbe quindi preferibile individuare un diverso periodo temporale (certo) di riferimento ovvero utilizzare lo stesso criterio (del riferimento al biennio precedente) adottato per la valutazione delle domande degli anni successivi e richiamato anche dall’articolo 6, comma 1, ai fini della determinazione dei contributi.

  1. Valuti inoltre l’Amministrazione se aggiungere fra i requisiti di partecipazione richiesti il DURC aggiornato nonché una dichiarazione sulla mancanza di procedure esecutive in corso.
  2. In relazione a quanto disposto dall’articolo 4, comma 3, che prevede l’ammissione all’assegnazione dei contributi a condizione che «dai controlli effettuati dall’amministrazione, non emerga la non veridicità del contenuto delle dichiarazioni presentate negli ultimi due anni nell’ambito di procedure per la concessione del medesimo contributo..», la Sezione ritiene che il periodo di valutazione di dichiarazioni eventualmente non veritiere, a prescindere da tutte le altre conseguenze di legge, possa essere ben maggiore (ad esempio cinque anni).
  3. Con riferimento a quanto disposto dall’articolo 5, che disciplina la procedura per l’erogazione dei contributi, oltre a quanto si è già osservato nei precedenti punti da 6 a 8, la Sezione osserva che, ai sensi del comma 1, i soggetti che hanno i requisiti possono presentare più domande per ogni marchio/palinsesto e, quindi, possono presentare più domande nella stessa regione (se in possesso di più marchi). Non sembra escluso, poi, che una emittente possa chiedere un contributo pubblico anche per diversi ambiti territoriali e anche per diverse regioni (se trasmette in diverse regioni); orbene anche tale previsione potrebbe determinare una forte concentrazione delle risorse in favore di poche emittenti e favorire, in assenza di limitazioni, quelle emittenti che trasmettono su diverse frequenze anche gli stessi contenuti.
  4. Al comma 8 dell’appena citato art. 5, il termine «approfonditi», con riferimento ai controlli che il Ministero deve effettuare sulla veridicità delle dichiarazioni e della documentazione presentata e per il rispetto degli obblighi assunti, può essere soppresso, in quanto ultroneo.
  5. Particolarmente rilevante è anche l’art. 6 che stabilisce, anche attraverso le allegate tabelle 1 e 2, i criteri di valutazione delle domande ai fini del calcolo dei contributi.

In concreto, peraltro, i criteri per la valutazione delle domande sono contenuti per lo più nelle allegate Tabelle 1 e 2.

Al riguardo, la Sezione ritiene, preliminarmente, opportuno che vengano inseriti nel testo del regolamento (almeno in parte) i criteri generali riguardanti l’assegnazione dei punteggi agli aventi titolo, procedendo ad una diversa articolazione delle disposizioni dettate, anche per fornire un quadro più chiaro circa i criteri che determinano la distribuzione delle risorse fra gli aventi titolo.

  1. A tal proposito, il punto 1 dell’allegato 1, riguardante l’ammontare annuo dello stanziamento destinato alle emittenti televisive e radiofoniche secondo le aree e aliquote ivi riportate, disciplina la ripartizione delle risorse disponibili e non detta un criterio di valutazione delle domande delle emittenti. Tale modalità si ritiene debba essere inserita, quindi, nel testo del regolamento.

La Sezione osserva, inoltre, che la ripartizione delle risorse disciplinata dal predetto punto 1 dell’allegato 1 è stabilita «in sede di prima attuazione», senza che venga data adeguata contezza della successiva disciplina a regime.

  1. Con riferimento alla distribuzione delle risorse, la Sezione rileva che gran parte delle stesse (80%) sono assegnate sulla base del numero di dipendenti e giornalisti presenti nell’emittente, calcolati nel rispetto dei parametri dettati dall’articolo 6, commi 1 e 2. Il peso dato a tale elemento appare oggettivamente eccessivo, tenuto conto delle più volte ripetute ragioni della riforma, ribadite anche all’alinea dello stesso comma 1 dell’art. 6.

Se è vero, infatti, che fra gli obiettivi della riforma vi è quello di una razionalizzazione del settore, realizzato anche attraverso il sostegno alle aziende più strutturate, tuttavia l’assegnazione delle risorse in misura prevalente (80%) sulla base del personale impiegato attribuisce evidentemente un rilievo preponderante nella distribuzione delle risorse al numero dei lavoratori che operano nelle singole aziende, trascurando l’altro obiettivo dichiarato della riforma di indirizzare selettivamente le risorse stesse sulla base di criteri di efficienza e di seria organizzazione d’impresa.

Facendo applicazione del criterio in esame verrebbero, infatti, premiate (per l’80% delle risorse) le aziende con il più alto numero di occupati, a prescindere da ogni valutazione sull’efficienza dell’impresa e sulla qualità dell’offerta, anche informativa.

Inoltre la disposizione in esame, in combinato disposto con la previsione dettata dall’art. 4, che consente l’ammissione al finanziamento in favore solo dei soggetti dotati di una struttura composta da un certo numero minimo di persone, potrebbe comportare l’assegnazione di risorse anche cospicue ad un numero eccessivamente ristretto di destinatari.

Per evitare tale inconveniente, si suggerisce di valutare l’ipotesi di un tetto massimo alle risorse che possono essere assegnate ad ogni singola emittente.

  1. Per le emittenti televisive, si rileva che l’art. 6, comma 1, lettera c), in combinato disposto con la lettera b) della Tabella 1, prevede che il 10% dello stanziamento sia assegnato sulla base dei dati rilevati da Auditel nell’anno solare precedente alla presentazione della domanda.

In relazione al descritto criterio, sembra di difficile applicazione il riferimento ai dati Auditel, soprattutto considerando che si tratta di sede locale, riferendosi solo ai soggetti che hanno già chiesto di aderire alla rilevazione e misurandosi comunque i contatti giornalieri senza fare riferimento alla qualità dell’informazione resa. Non sembra poi espressamente prevista l’esclusione di rilevazioni effettuate durante televendite, trasmissioni vietate ai minori o programmi di cartomanzia e simili.

  1. Analogamente, quanto alle emittenti radiofoniche locali, è prevista (dalla Tabella 1, comma 1, lettera b) l’assegnazione delle risorse nella misura del 10% sulla base dei ricavi per la vendita di spazi pubblicitari, che se possono forse fornire la misura della diffusione dell’emittente non di certo sono utili a dare conto della qualità dell’informazione fornita.
  2. Per quanto riguarda, infine, la prevista assegnazione delle risorse nella misura del 10% in relazione ai costi sostenuti per spese in tecnologie innovative (tabella 1, comma 1, lettera c), la Sezione rileva che la prevista assegnazione in favore dei soggetti che hanno sostenuto costi per la tecnologia nell’anno precedente la presentazione della domanda sembra poter determinare l’esclusione di soggetti che anche di recente hanno effettuato rilevanti investimenti. Inoltre i criteri adottati non sembrano attribuire il necessario rilievo alla effettiva qualità delle tecnologie già utilizzate dalle emittenti.
  3. Poste, dunque, le osservazioni sul testo e le richieste di rivalutazione sopra riportate, la Sezione resta in attesa anche di conoscere più approfonditi e documentati elementi circa l’istruttoria che, con la partecipazione degli operatori del settore e delle categorie interessate, ha portato alla redazione dello schema predisposto e quindi alle soluzioni proposte.

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