Radio e tv locali. Regolamento riparto e procedure erogazione contributi (DPR esame preliminare)

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Il Consiglio dei ministri, su proposta del Presidente Paolo Gentiloni e del Ministro per lo sviluppo economico Carlo Calenda, ha approvato, in esame preliminare, un regolamento adottato ai sensi della L. 208/2015, (legge di stabilità 2016), che ha previsto una riforma della disciplina relativa ai contributi pubblici a sostegno delle emittenti radiofoniche e televisive in ambito locale, anche attraverso la costituzione di un Fondo unico per il pluralismo e l’innovazione dell’informazione.
Il provvedimento stabilisce i criteri di riparto tra i soggetti beneficiari e le procedure di erogazione delle risorse in favore delle emittenti radiofoniche e televisive locali per la realizzazione di obiettivi di pubblico interesse, quali la promozione del pluralismo dell’informazione, il sostegno dell’occupazione nel settore, il miglioramento dei livelli qualitativi dei contenuti forniti e l’incentivazione dell’uso di tecnologie innovative. Con esso s’intendono introdurre, pertanto, nuovi criteri di riparto dei benefici economici volti, da un lato, a superare le criticità emerse dall’attuazione della normativa previgente che non differenziava l’attribuzione dei contributi in base a criteri di merito, determinando una eccessiva parcellizzazione del beneficio economico, e dall’altro, a premiare i soggetti che investono nell’attività editoriale di qualità, anche mediante l’impiego di dipendenti e giornalisti qualificati e l’utilizzo di tecnologie innovative, anche la fine di scoraggiare le mera occupazione di spazio frequenziale. Il decreto mira alla razionalizzazione delle procedure, mediante la previsione di una graduatoria unica a livello nazionale, l’individuazione nel Ministero dello sviluppo economico dell’amministrazione responsabile della graduatoria finale e l’introduzione di altre semplificazioni, quali la dematerializzazione dei documenti e dell’informatizzazione dell’iter procedurale. Sono definiti i criteri percentuali di ripartizione annua delle risorse finanziarie disponibili nella misura dell’85 per cento per i contributi spettanti alle emittenti televisive operanti in ambito locale e del 15 per cento per quelli spettanti alle emittenti radiofoniche operanti sempre in ambito locale. Le emittenti televisive locali, per poter accedere al sostegno, devono possedere requisiti in termini di numero di dipendenti e giornalisti a tempo determinato ed indeterminato effettivamente applicati all’attività, di  rispetto del limite percentuale di trasmissione di programmi di televendite nella fascia oraria tra le 7 le 23, di adesione al “Codice di autoregolamentazione in materia di televendite” e al “Codice di autoregolamentazione sulla tutela dei minori in TV”, nonché trasmettere almeno due edizioni giornaliere di telegiornali con valenza locale. Per le emittenti radiofoniche locali, i requisiti richiesti riguardano solo il numero minimo di dipendenti a tempo determinato e indeterminato, pari a due, ed il numero di giornalisti, almeno uno. Tra i criteri di valutazione delle domande ai fini del calcolo dei contributi si prevede che sia riconosciuta dal secondo anno di applicazione del regolamento una maggiorazione del 10 per cento del punteggio individuale conseguito alle sole emittenti che dimostrano un incremento del numero complessivo dei dipendenti di almeno una unità rispetto all’anno precedente; una maggiorazione del 15 per cento del punteggio individuale conseguito all e emittenti ammesse a  contributo è inoltre riconosciuta a quelle che abbiano marchi autorizzati ad operare esclusivamente in una delle regioni Basilicata, Calabria, Campania, Puglia, Sardegna e Sicilia, in quanto rientranti nell’obiettivo convergenza nell’ambito delle politica di coesione dell’Unione europea. Non sono invece ammessi ai benefici coloro che abbiano reso dichiarazioni mendaci negli ultimi due anni nell’ambito di precedenti procedure di concessione del medesimo contributo. Inoltre, il Ministero dello sviluppo economico può disporre la revoca, previa contestazione ed in esito ad un procedimento in contraddittorio, nei casi di dichiarazioni mendaci o false attestazioni anche documentali contenute nella domanda ovvero in mancanza dei requisiti di ammissione previsti. Dopo l’approvazione preliminare, il provvedimento sarà trasmesso al Consiglio di Stato ed alle Commissioni parlamentari competenti per l’acquisizione dei rispettivi pareri. (E.G. per NL)

 

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