I giudici superiori del processo amministrativo confermano la linea sin qui tenuta a riguardo della validità del DPR 146/2017. Cioè il Regolamento della disciplina sui contributi governativi spettanti alle emittenti locali che fanno informazione.
Confermato orientamento precedente del Consiglio di Stato
Attraverso l’ordinanza n. 6648/2020 depositata nei giorni scorsi, la Sesta Sezione del Consiglio di Stato ha confermato l’orientamento già assunto con la precedente ordinanza (n. 4631/2020).
La validità del DPR 145/2017 non è in discussione
I giudici amministrativi di secondo grado hanno infatti respinto la richiesta di sospensiva degli effetti della sentenza del TAR del Lazio n. 2804/2020. Con tale decisione i giudici di primo grado avevano ritenuto infondato nel merito il ricorso proposto da una emittente televisiva locale avverso il regolamento contributi alle emittenti locali ex DPR 146/2017.
Né fumus, né periculum
I Giudici di Palazzo Spada hanno in particolare rilevato, “nei limiti della sommaria cognizione cautelare”, che la sentenza di primo grado appariva solida.
Solida architettura motivazionale
Nell’ordinanza si legge infatti che l’architettura decisionale “appare correttamente motivata sia in ragione dell’assenza in fatto di un pregiudizio in capo alla attuale appellante sia in merito della infondatezza delle ulteriori doglianze”.
Confindustria Radio Tv: regolamento meritocratico
Contro il ricorso si è costituita, tra gli altri, l’Associazione TV Locali di Confindustria Radio Televisioni unitamente ad un pool di emittenti ad essa associate.
“Si tratta di un ulteriore importante risultato a difesa del regolamento. Un regolamento che ha fissato regole certe per l’assegnazione delle risorse, attraverso una selezione dei beneficiari che consente di premiare le aziende più meritevoli e qualificate dal punto di vista economico e tecnico“, spiega Confindustria in una nota. (E.G. per NL)