Potrebbe essere inserito nell’emanando DL sulle maxi misure economiche e fiscali per fronteggiare l’emergenza Covid-19 un incremento di 80 mln di euro nella provvista dei contributi ex DPR 146/2017 per l’annualità 2019.
Una soluzione certamente utile per una parte delle emittenti che fa informazione, ma che lascia completamente scoperta quella con un’anima prettamente commerciale. Cioè la maggioranza.
E le commerciali “pure”?
E’ vero che a riguardo di quest’ultima potrebbero soccorrere le misure generiche per le aziende in crisi. Tuttavia, per evitare una sperequazione, sarebbe opportuna una previsione specifica ulteriore che potrebbe consistere in quanto ipotizzato nella bozza del DL, all’articolo 95 che ipotizza di estendere la provvista sul credito d’imposta a favore di chi effettua investimenti pubblicitari.
Aiuti sugli investimenti pubblicitari
“L’emergenza sanitaria connessa alla diffusione del COVID-19 sta determinando un rilevante calo degli investimenti pubblicitari che rischia di pregiudicare le condizioni di sostenibilità economica per numerose realtà editoriali – giornali ed emittenti radiotelevisive locali – che pure stanno svolgendo un indispensabile funzione informativa di pubblico servizio nell’ambito dell’emergenza in atto”, si legge nella bozza.
Regime straordinario di accesso al credito di’imposta ex DL 50/2017
“Per contrastare la crisi degli investimenti pubblicitari, la disposizione di cui al comma 1 introduce un regime straordinario di accesso al credito di imposta di cui all’articolo 57-bis del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, che tenga conto delle mutate condizioni economiche di contesto.
30% per tutti
In particolare, si prevede che, per il triennio 2020-2022, il suddetto credito d’imposta sia concesso, alle stesse condizioni e ai medesimi soggetti già contemplati, nella misura unica del 30 per cento del valore degli investimenti effettuati, e non già entro il limite del 75 per cento dei soli investimenti incrementali, in considerazione dell’attesa caduta dei volumi di investimento a decorrere dall’anno in corso.
Fino a 60 mln
L’agevolazione è riconosciuta in ogni caso nei limiti dei regolamenti dell’Unione europea ed entro il limite massimo di 60 milioni di euro in ragione d’anno, che costituisce tetto di spesa. Alla copertura del relativo onere finanziario si provvede mediante corrispondente riduzione delle risorse del Fondo per il pluralismo e l’innovazione dell’informazione, di cui all’articolo 1 della legge 26 ottobre 2016, n. 198. La predetta riduzione del Fondo è da imputare per 40 milioni di euro sulla quota spettante alla Presidenza del Consiglio dei ministri e per 20 milioni di euro alla quota spettante al Ministero dello sviluppo economico.
Differimento di 6 mesi
Tuttavia, per consentire alle imprese di poter accedere al nuovo regime fin dall’anno in corso, si dispone che per il 2020 la comunicazione telematica prevista dall’articolo 5 del predetto decreto venga presentata nel periodo compreso tra il 1° ed il 30 settembre del medesimo anno, con un differimento di sei mesi rispetto alla procedura vigente in via ordinaria, secondo le modalità già previste. Restano comunque valide le comunicazioni telematiche trasmesse nel periodo compreso tra il 1° ed il 31 marzo 2020″.
Misura insufficente per spronare investimenti pubblicitari
Un’iniziativa che, pur lodevole, appare troppo debole, in quanto difficilmente la misura unica del 30 per cento del valore degli investimenti effettuati incentiverebbe imprese ad investire in pubblicità. Per farlo, sarà necessario elevarla al 75%. (E.G. per NL)