La recente pubblicazione delle graduatorie provvisorie per l’anno 2016 relative alle emittenti radiofoniche e televisive locali che hanno avuto accesso ai contributi previsti dal Fondo per il pluralismo e l’innovazione dell’informazione (art. 1, comma 4, L. n. 198/2016) accende il dibattito sull’interpretazione fornita dalla D.G.S.C.E.R.P. del Ministero dello Sviluppo Economico all’art. 6, comma 4, del d.P.R. n. 146/2017.
“Si tratta, come gli addetti ai lavori avranno già inteso, del riconoscimento della maggiorazione del 15% del punteggio individuale complessivo conseguito, riservato esclusivamente agli aventi diritto operanti nelle regioni Basilicata, Calabria, Campania, Puglia, Sardegna e Sicilia, che – ed è proprio questo che sembra sfuggire, allo stato, al Ministero – trova la sua ragione e giustificazione nel finanziamento da parte dell’UE di fondi a gestione indiretta per il periodo 2014-2016, nello specifico per quanto concerne il c.d. Fondo di coesione”, spiega l’avvocato Stefano Cionini illustrando l’orientamento condiviso da Consultmedia, struttura di competenze a più livelli in ambito radiotelevisivo (collegata a questo periodico).
“Esprime chiaramente tale concetto la chiusura della citata disposizione correttamente includendo il beneficio de quo “nell’obiettivo convergenza, nell’ambito delle politiche di coesione dell’Unione Europea”, purtroppo preceduta dall’infelice formula “È riconosciuta, inoltre, una maggiorazione del 15 per cento del punteggio individuale complessivo, di cui ai criteri del comma 1, lettere a), b) ed e), conseguito dalle emittenti ammesse a contributo per marchi televisivi o trasmissioni radiofoniche autorizzati ad operare esclusivamente nelle regioni Basilicata, Calabria, Campania, Puglia, Sardegna e Sicilia (…)”, che sconta l’utilizzo da parte del Legislatore dell’avverbio “esclusivamente”, ma che un emendamento (n. AC 924) in discussione presso le competenti commissioni della Camera che verrà inserito nella legge di conversione del c.d. “Decreto dignità” (D.L. n. 87/2018) ne prevede l’eliminazione”, continua il partner di Consultmedia.
“Ad una prima analisi deve, pertanto ed in ogni caso, ritenersi errato il criterio in base al quale i competenti uffici ministeriali hanno ritenuto di non attribuire la maggiorazione in parola al concorrente che, seppure operante in una o più delle suddette regioni contemplate dall’obiettivo convergenza UE, disponga di titolo autorizzativo che includa anche una o più regioni che ne sono escluse – prosegue Cionini -. In proposito, non si può fare a meno di osservare che tale indicazione non sia presente nei testi di legge nazionali e sovranazionali di riferimento, ponendosi in insanabile contrasto con lo spirito e le prescrizioni mutuabili dagli stessi Trattati Europei.
La pubblicazione delle graduatorie provvisorie in parola, nello spirito del Regolamento di cui al citato d.P.R., serve proprio ad avviare un confronti pubblico-privato su tale delicatissima materia e su possibili errori che, inevitabilmente, vista la mole delle domande ed il grandissimo carico di lavori riversato su pochi funzionari, potrebbero annidarsi nelle decisioni del dicastero, il cui esito appare in certi casi vitale per la sopravvivenza di molte realtà locali e per la conservazione di un non trascurabile numero di posti di lavoro”, conclude l’avvocato.
E’, quello qui affrontato attraverso il contributo di Consultmedia, uno spunto interessante per addivenire ad un esito dei bandi che possa correttamente tener conto dell’orientamento sopra esposto, poiché desumibile dalla ratio legis dall’organica disciplina di riferimento. (M.L. per NL)