Radio e Tv Locali. Contributi emittenti, Antitrust su DPR 146/2017: eccessiva sperequazione tra chi prende il 95% e gli altri editori

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Autorità garante per la concorrenza ed il mercato a Parlamento e Governo: si preveda ripartizione misure di sostegno ex DPR 146/2017 tra tutte le emittenti in possesso dei requisiti di ammissibilità, in misura proporzionale al rispettivo punteggio nella graduatoria complessiva e in parti uguali tra ogni avente diritto.

Validi principi DPR 146/2017, ma perfettibili

L’Autorità garante per la concorrenza ed il mercato ha concluso l’esame del D.P.R. n. 146/2017 e, pur rilevando come tale norma “abbia concentrato l’erogazione dei contributi di cui alla legge n. 208/2015 a vantaggio di emittenti che garantiscano obiettivi di efficienza, anche in termini di organizzazione d’impresa, e che investano nell’attività editoriale di qualità prevedendo, tra i criteri di ammissione, requisiti ulteriori e più stringenti, rispetto a quelli
previsti dal sistema previgente, che appaiono orientati a disegnare un più selettivo sistema di distribuzione delle risorse statali”, ne ha rilevato alcune criticità.

Elementi di sperequazione

Per l’Agcm, il principio secondo cui il 95% delle risorse disponibili è assegnato alle prime cento emittenti televisive in graduatoria, mentre il restante 5% è ripartito tra quelle che si collocano dal centunesimo posto in poi è suscettibile di determinare una sperequazione nella distribuzione delle risorse tra emittenti che, posizionandosi nella medesima zona della graduatoria (intorno alla centesima posizione), devono ritenersi caratterizzate da livelli di efficienza confrontabili.

Distorsioni concorrenziali

In particolare, ciò potrebbe avere implicazioni distorsive della concorrenza nella misura in cui due o più delle emittenti sulle quali impatta la discontinuità introdotta dalla specificazione appena richiamata si trovano a operare nel medesimo ambito locale.

Ribilanciamento ripartizione fondo DPR 146/2017

Al fine di eliminare tale ingiustificata disparità di trattamento, garantendo al contempo una più efficace tutela del pluralismo dell’informazione, che la legge n. 208/2015 espressamente richiama tra gli obiettivi di pubblico interesse da perseguire, nella ripartizione delle risorse complessive del Fondo, secondo l’Agcm  “potrebbero prevedersi due porzioni da assegnare, l’una tra tutte le emittenti in possesso dei requisiti di ammissibilità, in misura proporzionale al rispettivo punteggio nella graduatoria complessiva, l’altra, in parti uguali tra le emittenti, avendo cura di assicurare a quest’ultima porzione di risorse un ammontare sufficiente a garantire un adeguato sovvenzionamento alle emittenti minori”.

Parlamento e Governo intervengano

L’Autorità ha quindi chiesto a Parlamento e Governo di valutare la sua segnalazione al fine di una revisione delle disposizioni in materia di ripartizione delle risorse del Fondo per il pluralismo e l’innovazione dell’informazione in favore delle emittenti televisive dettate dal DPR 146/2017.

La segnalazione

L’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato, nella propria riunione del 6 maggio 2020, ha intenso esprimere alcune considerazioni, ai sensi dell’articolo 21 della legge 10 ottobre 1990, n. 287, in merito alle problematiche di carattere concorrenziale emerse dall’applicazione del Decreto del Presidente della Repubblica 23 agosto 2017, numero 146, “Regolamento concernente i criteri di riparto tra i soggetti beneficiari e le procedure di erogazione delle risorse del Fondo per il pluralismo e l’innovazione dell’informazione in favore delle emittenti televisive e radiofoniche locali”, con particolare riguardo alle modalità di ripartizione delle risorse tra le emittenti televisive locali.

Il quadro normativo

La legge 28 dicembre 2015, n. 208, “Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato”, istitutiva del Fondo per il pluralismo e l’innovazione dell’informazione, indicando, in generale, una distribuzione delle risorse orientata al conseguimento di obiettivi di pubblico interesse, quali la promozione del pluralismo dell’informazione, il sostegno dell’occupazione nel settore, il miglioramento dei livelli qualitativi dei contenuti forniti e l’incentivazione dell’uso di tecnologie innovative, ha rinviato a un apposito decreto la definizione dei criteri di riparto e delle procedure di erogazione delle risorse del Fondo in favore delle emittenti televisive e radiofoniche locali, a partire dall’anno 2016.

DPR 146/2017

In questa prospettiva il Decreto del Presidente della Repubblica 23 agosto 2017, n. 146 (di seguito anche “Decreto”), le cui previsioni sono oggetto della presente segnalazione, ha stabilito i criteri per la ripartizione delle risorse del Fondo per il pluralismo e l’innovazione dell’informazione, superando la precedente regolamentazione in materia, introdotta dal Decreto Ministeriale del 5 novembre 2004, n. 292 e già oggetto d’intervento da parte di questa Autorità.

Requisiti di ammissibilità

Con specifico riferimento alle emittenti televisive locali, alle quali è destinato l’85% dei contributi del Fondo, l’articolo 4 del Decreto stabilisce che sono ammesse a usufruire dei contributi le emittenti che:
i) abbiano un numero minimo di dipendenti e giornalisti in regola con i versamenti dei contributi previdenziali, definito in rapporto alla popolazione residente nel territorio in cui avvengono le trasmissioni;
ii) si impegnino a non trasmettere, nella fascia oraria 7.00-24.00, programmi di televendita non superiori a determinati limiti;
iii) aderiscano ai codici di autoregolamentazione in materia di televendite, di tutela dei minori in TV e di commento degli avvenimenti sportivi;
iv) a partire dalla domanda relativa all’anno 2019, abbiano trasmesso, nell’anno solare precedente a quello della presentazione della domanda, almeno due edizioni giornaliere di Telegiornali con valenza locale nella fascia oraria 7.00-23.00.

Criteri di valutazione

Il successivo articolo 6 del Decreto stabilisce che i criteri di valutazione delle domande delle emittenti televisive commerciali ai fini della ripartizione dei contributi tengano conto dei seguenti parametri:
a) numero medio dei dipendenti e numero medio dei giornalisti (iscritti al relativo albo o registro), effettivamente applicati all’attività di fornitore di servizi media audiovisivi per la regione e il marchio/palinsesto oggetto della domanda, occupati nel biennio precedente (con contratto indeterminato, a tempo determinato, apprendistato, contratto di solidarietà, contratto a tempo parziale);
b) media ponderata dell’indice di ascolto medio giornaliero (c.d. Auditel);
c) costi complessivamente sostenuti nell’anno precedente per spese in tecnologie innovative.

Assegnazione

La procedura di assegnazione, gestita dal Ministero dello Sviluppo Economico, prevede che a ciascuna emittente siano assegnati tre punteggi distinti, definiti, rispettivamente, sulla base dei tre criteri sopra indicati, nonché un punteggio complessivo, derivante dalla somma dei tre punteggi analitici. Il punteggio complessivo rileva ai fini della definizione della graduatoria unica nazionale, mentre ai fini dell’attribuzione delle risorse rilevano distintamente i punteggi conseguiti in relazione a ciascun criterio.

Risorse disponibili

Più precisamente, il Decreto prevede che l’80% delle risorse complessivamente disponibili (per le televisioni commerciali) sia assegnato sulla base dei punteggi attribuiti secondo il parametro relativo ai dipendenti e giornalisti, il 17% sia assegnato sulla base dei punteggi attribuiti secondo il parametro relativo all’Auditel (ovvero ai ricavi di vendita per spazi pubblicitari) e il restante 3% sia assegnato sulla base dei punteggi attribuiti secondo il parametro relativo ai costi per le spese in tecnologie innovative.
L’articolo 6, comma 2, del Decreto prevede, altresì, che alle prime cento emittenti nella graduatoria nazionale sia assegnato il 95% delle risorse disponibili, mentre il restante 5% sia ripartito tra quelle che si collocano dal centunesimo posto in poi.

Considerazioni concorrenziali

L’Autorità rileva con favore come il D.P.R. n. 146/2017 abbia concentrato l’erogazione dei contributi di cui alla legge n. 208/2015 a vantaggio di emittenti che garantiscano obiettivi di efficienza, anche in termini di organizzazione d’impresa, e che investano nell’attività editoriale di qualità prevedendo, tra i criteri di ammissione, requisiti ulteriori e più stringenti, rispetto a quelli previsti dal sistema previgente, che appaiono orientati a disegnare un più selettivo sistema di distribuzione delle risorse statali.

Contesto selettivo

In tale contesto di maggiore selettività, l’Autorità ritiene opportuno che i criteri di valutazione delle domande che determinano la distribuzione delle risorse tra le emittenti siano orientati al principio della tutela della concorrenza e del pluralismo dell’informazione.
In questa prospettiva presenta criticità sotto il profilo concorrenziale la previsione secondo cui il 95% delle risorse disponibili è assegnato alle prime cento emittenti televisive in graduatoria, mentre il restante 5% è ripartito tra quelle che si collocano dal centunesimo posto in poi.

Livelli di efficienza

Tale previsione, infatti, è suscettibile di determinare una sperequazione nella distribuzione delle risorse tra emittenti che, posizionandosi nella medesima zona della graduatoria (intorno alla centesima posizione), devono ritenersi caratterizzate da livelli di efficienza confrontabili. In particolare, ciò potrebbe avere implicazioni distorsive della concorrenza nella misura in cui due o più delle emittenti sulle quali impatta la discontinuità introdotta dalla specificazione appena richiamata si trovano a operare nel medesimo ambito locale.

Ingiustificata disparità di trattamento

Al fine di eliminare tale ingiustificata disparità di trattamento, garantendo al contempo una più efficace tutela del pluralismo dell’informazione, che la legge n. 208/2015 espressamente richiama tra gli obiettivi di pubblico interesse da perseguire, nella ripartizione delle risorse complessive del Fondo potrebbero prevedersi due porzioni da assegnare, l’una tra tutte le emittenti in possesso dei requisiti di ammissibilità, in misura proporzionale al rispettivo punteggio nella graduatoria complessiva, l’altra, in parti uguali tra le emittenti, avendo cura di assicurare a quest’ultima porzione di risorse un ammontare sufficiente a garantire un adeguato sovvenzionamento alle emittenti minori.

Revisione del Fondo per i pluralismo e l’innovazione dell’informazione

L’Autorità auspica che le considerazioni suesposte possano essere utili al fine di favorire una revisione delle disposizioni in materia di ripartizione delle risorse del Fondo per il pluralismo e l’innovazione dell’informazione in favore delle emittenti televisive dettate dal Decreto del Presidente della Repubblica 23 agosto 2017, numero 146. (M.L. per NL)

foto antenne di Floriano Fornasiero

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