Respinto il ricorso alla Corte di Cassazione di Ei Towers, Elettronica Industriale, Reti Televisive Italiane e I.D.A. avverso all’ordinanza di demolizione degli impianti allocati da oltre quarant’anni nel sito radioelettrico più importante per il servizio su Roma di Monte Cavo, presso il Comune di Rocca di Papa.
Con sentenza n. 16982 del 04/06/2019 pubblicata il 25/06/2019 (qui per scaricare il testo integrale), la Suprema Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso e condannato i ricorrenti al pagamento delle spese processuali a favore del Comune di Rocca di Papa.
“Secondo la giurisprudenza di questa Suprema Corte, dalla quale
non v’è ragione di discostarsi, il ricorso col quale venga denunciato un rifiuto di giurisdizione da parte del giudice amministrativo rientra fra i motivi attinenti alla giurisdizione, ai sensi dell’art. 362 cod. proc. civ., soltanto se il rifiuto sia stato determinato dall’affermata estraneità alle attribuzioni giurisdizionali dello stesso giudice della domanda, che non possa essere da lui conosciuta”, si legge nella sentenza.
“Non ricorre, invece, rifiuto di giurisdizione quando si prospetti la sussistenza di un errore “in iudicando” o “in procedendo” (Cass., Sez. Un., n. 3037 del 08/02/2013; Sez. Un., n. 23395 del 17/11/2016).
Nella specie, il Consiglio di Stato non ha affatto rifiutato di
pronunciarsi sulle domande proposte dalle società ricorrenti;
piuttosto, ha esaminato le domande attrici, ha ritenuto che fossero infondate e le ha rigettate.
D’altra parte, dalla stessa formulazione del motivo risulta che, in
questa sede, le società ricorrenti censurano l’interpretazione data dal Consiglio di Stato all’art. 31 d.P.R. n. 380 del 2001; denunciano la violazione e la falsa applicazione degli artt. 23 legge 6/8/1990 n. 223 (“Disciplina del sistema radiotelevisivo pubblico e privato”), 28 d.lgs. 31/7/2005 n. 177 (“Testo unico dei servizi media audiovisivi e radiofonici”) e 86 d.lgs. 1/8/2003 n. 259 (“Codice delle comunicazioni elettroniche”); si dolgono che il Consiglio di Stato abbia ritenuto manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell’art. 31 d.P.R. n. 380 del 2001 (T.U. edilizia) se interpretato nel senso che nel senso di prevedere la demolizione anche degli impianti radiotelevisivi costruiti in assenza di concessione edilizia.
Trattasi, all’evidenza, della denuncia non di un rifiuto della giurisdizione, ma di pretesi errores in iudicando – relativi al modo in cui la giurisdizione è stata esercitata – sui quali è precluso il sindacato della Corte di cassazione, trattandosi di errori che rimangono entro i limiti interni della giurisdizione amministrativa (ex multis, Cass., Sez. Un., n. 14503 del 10/06/2013; Sez. Un., n. 8993 del 17/04/2014; Sez. Un., n. 12497 del 18/05/2017). Il ricorso va, pertanto, dichiarato inammissibile, con conseguente condanna, in solido, della parte ricorrente e della controricorrente Italiana Distribuzione Audiotelevie s.r.l., risultate entrambe soccombenti, al pagamento delle spese processuali in favore del Comune di Rocca di Papa, liquidate come in dispositivo”, concludono i giudici supremi.
“Ciò rappresenta una chiara conferma a quanto già espresso nel 2017 dalla sentenza del Consiglio di Stato”, ha spiegato ai giornalisti Veronica Cimino, Vicesindaco Reggente del Comune di Rocca di Papa.
“Questo era l’ultimo ricorso che potevano presentare le società radiotelevisive. La Corte di Cassazione costituisce, infatti, l’ultima sede giudiziaria nella quale gli ‘antennari’ potevano provare a ostacolare o rallentare l’applicazione dell’ordinanza di demolizione. Ormai, non possono più impedire che vengano rimossi i loro impianti, installati decenni fa senza alcun permesso urbanistico e quindi abusivamente“, ha continuato il Vicesindaco.
“Alcuni mesi fa, abbiamo disposto alle società di provvedere autonomamente alla demolizione, ma queste non hanno ancora rispettato questo provvedimento, risultando così inottemperanti.
Perciò, come Amministrazione Comunale abbiamo già stanziato in bilancio le somme necessarie per procedere in danno con la rimozione di tali apparecchiature, collocate in alto su alcuni tralicci. Intervento che siamo già in procinto di attuare”, ha sottolineato la Cimino.
“Rocca di Papa giunge finalmente al termine di una delle battaglie più grandi della sua storia recente un confronto duro contro dei colossi finanziari dalle grandi risorse. Continueremo fino in fondo per riportare la legalità sul nostro territorio, un diritto dei cittadini di Rocca di Papa, un diritto da troppo tempo dimenticato e che noi, istituzione comunale, abbiamo il dovere morale e politico di difendere”, ha concluso l’esponente comunale.
A questo punto ai player del towering non resta che procedere alla delocalizzazione degli impianti in altri siti presenti nell’area del Comune di Rocca di Papa, senza, tuttavia, che sia stata identificata un’allocazione unica ove far migrare tutte le stazioni radiotelevisive interessate dall’ordinanza comunale ora passata in giudicato. (M.L. per NL)