L’Agcm ha inviato ai presidenti di Senato, Camera e Consiglio dei ministri ed al Ministero dello Sviluppo Economico una segnalazione relativamente alle modalità di erogazione degli stanziamenti a favore delle emittenti radio-tv per l’emergenza Covid 19 ex D.L. 34/2020.
L’Agcm rileva possibili distorsioni della concorrenza nel DL 34/2020 relativamente al comparto radiotelevisivo locale…
Nella segnalazione, consultabile qui, l’Antitrust rileva “possibili distorsioni della concorrenza” che discenderebbero dal richiamo da parte dell’art. 195 del D.L. 34/2020 (Fondo per emergenze relative alle emittenti locali) del DPR 146/2017 (c.d. Regolamento contributi).
… discendenti dal già criticato DPR 146/2017
L’Agcm nella sua segnalazione, proprio a riguardo del DPR 146/2017 richiama una sua precedente comunicazione del 06/05/2020.
In tale segnalazione l’Autorità aveva rilevato “criticità sotto il profilo concorrenziale” della previsione “secondo cui il 95% delle risorse disponibili è assegnato alle prime cento emittenti televisive in graduatoria, mentre il restante 5% è ripartito tra quelle che si collocano del centunesimo posto in poi”.
Implicazioni distorsive della concorrenza nella misura in cui due o più delle emittenti si trovano ad operare nel medesimo ambito locale
“Tale previsione, infatti, – spiega l’Agcm nell’occasione – è suscettibile di determinare una sperequazione nella distribuzione delle risorse tra emittenti che, posizionandosi nella medesima graduatoria (intorno alla centesima posizione), devono ritenersi caratterizzate da livelli di efficienza confrontabili.
In particolare, ciò potrebbe avere implicazioni distorsive della concorrenza nella misura in cui due o più delle emittenti sulle quali impatta la discontinuità introdotta dalla specificazione appena richiamata si trovano ad operare nel medesimo ambito locale”.
La proposta dell’Autorità Antitrust
Al fine di eliminare tale ingiustificata disparità di trattamento, garantendo al contempo una più efficace tutela del pluralismo dell’informazione, “che la legge n. 208/2015 espressamente richiama tra gli obiettivi di pubblico interesse da perseguire nella ripartizione delle risorse complessive del Fondo”, l’Autorità aveva avanzato un suggerimento.
Due porzioni sufficienti al sovvenzionamento del comparto
Secondo l’Agcm avrebbero potuto prevedersi due porzioni dei contributi da assegnare.
“L’una a tutte le emittenti in possesso dei requisiti di ammissiblità, in misura proporzionale al rispettivo punteggio della graduatoria complessiva, l’altra in parti uguali tra le emittenti”. Avendo cura di “assicurare a quest’ultima porzione di risorse un ammontare sufficiente a garantire un adeguato sovvenzionamento alle emittenti minori”.
Art. 195 c. 1 DL 34/2020 figlio della sperequazione del DPR 146/2017
Tornando al merito dell’attuale segnalazione, poichè – secondo l’Antitrust – le distorsioni della concorrenza discendono da criteri per la redazione della graduatoria approvata ai sensi del DPR 146/2017 “in assenza di un intervento normativo di modifica”, l’Autorità non può che “ribadire le considerazioni svolte” anche rispetto all’art. 195, comma 1 del D.L. 34/2020, “nella misura in cui richiama il predetto decreto”.
L’Agcm auspica una revisione del DPR 146/2017
L’Agcm, in conclusione di segnalazione, “auspica ancora una volta che le considerazioni svolte possano essere utili al fine di favorire una revisione delle disposizioni in materia di ripetizione delle risorse del Fondo per il pluralismo e l’innovazione dell’informazione in favore delle emittenti televisive dettate dal DPR 146/2017“. (M.L. per NL)