Il nuovo Testo Unico Servizi Media Audiovisivi (tecnicamente Testo Unico dei Servizi di Media Digitali), attualmente al vaglio delle commissioni parlamentari (5^ Bilancio, 7^ Cultura, 9^ Trasporti, 14^ Politica dell’Unione Europea) comporta, quantomeno su alcuni punti, una vera e propria rivoluzione rispetto al D. Lgs. 208/2021.
Sintesi
Novellate dal nuovo Testo Unico in esame parlamentare, le definizioni, con nuova caratterizzazione degli ambiti diffusivi, le misure relative alla pubblicità ed alle televendite, i trasferimenti di rami aziendali e dei diritti d’uso, la ripetizione di programmi radio-tv da parte degli enti locali.
L’esame di merito
Vediamo insieme le principali variazioni nel documento sottoposte alle commissioni.
Le definizioni del nuovo Testo Unico
L’art. 3 novella le Definizioni, che vengono ora proposte come segue:
– Art. 3, comma 1, lett. dd): «ambito locale televisivo»: l’attività di fornitura di servizi di media audiovisivi veicolati in uno o più aree tecniche corrispondenti, su reti di I livello o su reti di II livello, comunque non superiori a dieci, anche non limitrofe, purché’ con copertura inferiore al 50 per cento della popolazione nazionale.
– Art. 3, comma 1, lett. hh): «emittente radiofonica»: il titolare di concessione o autorizzazione alla prosecuzione dell’attività, ai sensi della legge 20 marzo 2001, n. 66, che opera su frequenze terrestri in tecnica analogica, che ha la responsabilità editoriale dei palinsesti radiofonici e li trasmette secondo le seguenti tipologie.
– Art. 3, comma 1, lett. ii-bis): «fornitore di servizi di media radiofonici a carattere comunitario su base nazionale o locale»: il fornitore caratterizzato dall’assenza dello scopo di lucro, che trasmette programmi originali autoprodotti che fanno riferimento ad istanze culturali, etniche, politiche e religiose per almeno il 30 per cento dell’orario di trasmissione giornaliero compreso tra le ore 7 e le ore 21, che può avvalersi di sponsorizzazioni e che non trasmette più del 10 per cento di pubblicità per ogni ora di diffusione.
Commento critico
“Il testo unico modificato – evidenzia l’avv. Stefano Cionini, co-founder di MCL Avvocati Associati (gestore esclusivo dell’Area Affari Legali di Consultmedia), distingue l’emittente radiofonica dal fornitore di servizi di media radiofonici, la prima operante in tecnica analogica – v. art. 3, comma 1 lett. hh) -, il secondo in tecnica digitale – v. art. 3, comma 1, lett ii) . In virtù di tale differenziazione, non si comprende perché, in quest’ultima norma, non siano stati riportati i limiti previsti per le emittenti radiofoniche commerciali, ossia 20 per cento della programmazione settimanale destinato all’informazione, di cui almeno il 50 per cento all’informazione locale, in notizie e servizi, e a programmi, nell’ambito di almeno sessantaquattro ore settimanali”.
Televendite
Novellata nel Testo Unico al vaglio delle commissioni, la materia delle televendite, con l’introduzione dell’innovativo “spot di televendita”:
– Art. 3, comma 1, lett. tt-bis): «spot di televendita»: televendita di durata minima ininterrotta inferiore a 15 minuti nei servizi di media audiovisivi e a 3 minuti nei servizi di media radiofonici.
Ambito diffusivo
Di forte impatto il novellato art. 5
– Art. 5, comma 1, lett. d: previsione di titoli distinti per lo svolgimento delle attività di fornitura di cui alla lettera b), rispettivamente in ambito nazionale e in ambito locale, quando le stesse sono esercitate su frequenze terrestri.
Commento critico
“Il citato nuovo art. 5 comma 1, lett. d) ha soppresso la parte, prevista in precedenza, in cui si stabiliva che uno stesso soggetto o soggetti tra loro in rapporto di controllo o di collegamento non possono essere contemporaneamente titolari di autorizzazioni per fornitore di servizi media radiofonici digitali in ambito nazionale e in ambito locale”, commenta sul punto l’avv. Cionini.
Trasferimenti di rami aziendali e diritti d’uso
Interessante anche la formulazione dell’art 24 (Trasferimenti di rami d’azienda e diritti d’uso)
– Art. 24, comma 3: durante il periodo di validità delle concessioni e delle autorizzazioni alla prosecuzione dell’attività rilasciate ai sensi della legge 66 del 2001, per la radiodiffusione sonora analogica in ambito locale e in ambito nazionale sono consentiti i trasferimenti di impianti o di rami di aziende, nonché di intere emittenti radiofoniche analogiche, anche da un concessionario ad un altro concessionario, nonché le acquisizioni, da parte delle società che rispettano i requisiti previsti dall’articolo 21 del presente testo unico. Ai medesimi soggetti è, altresì, consentito di procedere allo scorporo mediante scissione delle emittenti oggetto di concessione.
– Art. 24, comma 4: Sono consentite le acquisizioni di emittenti analogiche concessionarie svolgenti attività di radiodiffusione sonora a carattere comunitario da parte di società cooperative senza scopo di lucro, di associazioni riconosciute o non riconosciute o di fondazioni, a condizione che l’emittente mantenga il carattere comunitario. In caso di trasferimento di concessione per emittente di radiodiffusione sonora in ambito nazionale o locale o di trasformazione della forma giuridica del titolare, la concessione è convertita in concessione a carattere comunitario o commerciale secondo i requisiti del nuovo titolare.
Commento critico
“Certamente una misura semplificativa rispetto alla precedente formulazione che limitava fortemente determinati avvicendamenti, così come positiva appere la possibilità di trasformazione eterogenea del carattere concessorio. Con tale novella il legislatore ha certamente riparato ad una “svista” di qualche anno fa, quando la norma che consentiva questo genere di trasformazione cd. “bidirezionale” era decaduta poichè non convertita in legge “, osserva l’avv. Cionini a riguardo.
Disposizione sui diffusori
Di particolare rilevanza risulta anche la rinnovata enunciazione dell’art. 25 (Disposizioni sugli impianti di radiodiffusione)
– Art. 25, comma 4: Il Ministero autorizza la messa in esercizio e le eventuali successive modifiche degli impianti di radiodiffusione sonora digitale e dei connessi collegamenti di comunicazioni elettroniche con provvedimento da adottare entro 90 giorni dalla presentazione dell’istanza. Non si applica l’articolo 20 della legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modifiche (disciplina del silenzio-assenso).
Commento critico
“Ad una prima lettura tale norma desta non poche perplessità per la sua dubbia compatibilità con l’assetto organizzativo che la Costituzione ha voluto, prima con l’art. 97 e, successivamente, con la L. n.- 241/1990 che ne è diretta applicazione, imprimere all’azione amministrativa.”, commenta l’avv. Cionini.
Ritorno al passato
“Considerato che il silenzio assenso, non solo nel comparto radiotelevisivo, ma anche in altri settori strategici per l’economia nazionale, è stata una conquista, potremmo dire, dell’età moderna e, ammettendosi già allo stato attuale della normativa di riferimento, deroghe sancite da regolamenti ad hoc per la conclusione di taluni procedimenti amministrativi che, vuoi per la loro complessità e vuoi per la necessità che più organi esprimano le proprie considerazioni, siano necessari termini superiori a 30 giorni, non si comprende la ratio tale disposizione”, prosegue il legale.
Gerarchia istruttoria
Secondo l’avvocato, poi, “L’ingiustizia risiede nel fatto che nell’esercizio del potere amministravo vi saranno istruttorie di serie A che procederanno speditamente all’interno del perimetro del silenzio-assenso e procedimenti di serie B che potranno essere dimenticati in un limbo amministrativo, senza nessuna tutela per gli sfortunati istanti”.
Ripetizione di palinsesti radio-tv
Innovato anche l’art. 27 (Ripetizione di palinsesti radiotelevisivi)
– L’installazione e l’esercizio di impianti e ripetitori privati, destinati esclusivamente alla ricezione e trasmissione via etere simultanea ed integrale dei programmi radiofonici e televisivi diffusi in ambito nazionale e locale, sono assoggettati a preventiva autorizzazione del Ministero attraverso i propri organi territoriali, il quale assegna le frequenze di funzionamento dei suddetti impianti. Il richiedente deve allegare alla domanda il progetto tecnico dell’impianto. L’autorizzazione è rilasciata esclusivamente ai comuni, comunità montane o ad altri enti locali o consorzi di enti locali, ed ha estensione territoriale limitata alla circoscrizione dell’ente richiedente tenendo conto, tuttavia, della particolarità delle zone di montagna. I comuni, le comunità montane e gli altri enti locali o consorzi di enti locali privi di copertura radioelettrica possono richiedere al Ministero l’autorizzazione all’installazione di reti via cavo per la ripetizione simultanea di programmi diffusi in ambito nazionale e locale, fermo quanto previsto dall’articolo 5 comma 1, lettera f). I programmi televisivi diffusi sono limitati all’area tecnica in cui i fornitori di servizi di media audiovisivi hanno acquisito capacità trasmissiva.
Commento
“Positivo il rientro della fattispecie nelle competenze degli Ispettorati Territoriali ed anche la misura volta ad evitare la strumentalizzazione della norma per l’ampliamento della diffusione di fornitori di contenuti autorizzati in ambiti territoriali diversi”, commenta sul punto il partner di MCL Avvocati Associati.
Disposizioni generali
All’art. 29 (Disposizioni generali) si tratta della gestione del logical channel numberig.
– Art. 29, comma 5: Il Ministero, nell’ambito del titolo abilitativo rilasciato per l’esercizio della radiodiffusione televisiva in tecnica digitale terrestre, attribuisce a ciascun canale la numerazione spettante sulla base del piano di numerazione e della regolamentazione adottata dall’Autorità ai sensi del comma 2 e stabilisce con proprio decreto, sentita l’Autorità, le condizioni e le modalità di utilizzo del numero assegnato. L’attribuzione dei numeri ai soggetti già abilitati all’esercizio della radiodiffusione televisiva in tecnica digitale terrestre è effettuata con separato provvedimento integrativo dell’autorizzazione.
Commento
“Non di immediata percezione la ratio della norma in esame, sulla quale ci si riservano ulteriori approfondimenti”, è il commento dell’avv. Cionini.
TG, GR e rettifica
Rilevante l’art. 35 (Telegiornali e giornali radio. Rettifica)
– Art. 35, comma 2: Chiunque si ritenga leso nei suoi interessi morali, quali in particolare l’onore e la reputazione, o materiali dalla diffusione di immagini o dalla attribuzione di atti, pensieri, affermazioni o dichiarazioni contrari a verità ha diritto di chiedere al fornitore di servizi di media audiovisivi e radiofonici, ivi inclusa la concessionaria del servizio pubblico radiofonico, televisivo e multimediale, all’emittente radiofonica oppure alle persone da loro delegate al controllo della trasmissione, la diffusione di contenuti in rettifica, purché questi ultimi non diano luogo a responsabilità penali.
Commento
“Pregevole l’attenzione degli estensori della novella ad un tema che negli ultimi anni ha assunto una rilevanza sempre maggiore”, sottolinea l’avvocato dello staff di Consultmedia.
Pubblicità
Di interesse anche le innovazioni degli artt. 43 (Principi generali in materia di comunicazioni commerciali audiovisive e radiofoniche), 44 (Interruzioni pubblicitarie) e 45 (Limiti di affollamento)
Nello specifico, In merito agli artt. 43 e 44, sono stati aggiunti, nel primo caso, il riferimento ai fornitori di servizi di media radiofonici, nel secondo caso, la specificazione che la disposizione si applica anche ai fornitori di servizi di media radiofonici.
Relativamente, invece, all’art. 45, al comma 1 è eliminata l’eccedenza al 7 per cento in quanto riguardava il 2022 e il riferimento temporale dal 1° gennaio 2023 in quanto superato. Mentre i commi 6-7-8-9-10 contengono una specificazione del destinatario della disposizione: non solo le emittenti radiofoniche, ma anche i fornitori di servizi di media, audiovisivi e radiofonici, pubblici e privati.
Commento
“Risulta pregevole l’intervento del Legislatore che mira a razionalizzare le disposizione contenute nel Capo III del TUSMA”, conclude l’Avvocato Cionini. (A.N. per NL)