Che il futuro radiofonico, come quello televisivo, sarà solo IP non stupisce nessuno. Tantomeno i broadcaster, che hanno piena consapevolezza che ciò accadrà.
E non è nemmeno tanto il problema di quando ciò avverrà, ma come. E a che livello arriverà la polverizzazione.
La polverizzazione specifica
NL ha avuto accesso ad uno studio che traccia la polverizzazione che rischia il mercato radiotelevisivo in assenza di misure protettive da parte del regolatore (misure tuttora in discussione a mente della Delibera n. 14/23/CONS dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni ma con una prospettiva di attuazione concretamente indefinita).
La concorrenza perfetta
In economia, si definisce concorrenza perfetta la presenza di un numero elevato di compratori e di venditori, tutti di piccole dimensioni, in modo tale che nessuno di essi sia in grado di influenzare il prezzo di mercato di prodotti omogenei.
La polverizzazione in economia
La polverizzazione o atomizzazione è la definizione tecnica di un mercato astratto contraddistinto ad una concorrenza perfetta.
Utopia
Si tratta, all’evidenza, di una condizione utopica, dove, per il compratore (munito di una piena e corretta informazione sulle condizioni della domanda e dell’offerta ed in particolar modo sui prezzi) è assolutamente indifferente acquistare un prodotto da un venditore piuttosto che da un altro.
Libero mercato. Assoluto
Venditori che, a loro volta, possono contrattare liberamente con fornitori di ogni area geografica ed entrare ed uscire dal mercato senza nessun vincolo, operando, naturalmente, senza intese con concorrenti e compratori.
La teoria
Utopicamente, la concorrenza perfetta sarebbe la sola forma di mercato capace di assicurare il massimo vantaggio a tutti i membri della collettività, poiché, quando il singolo operatore è in gara con tutti gli altri competitor per perseguire il suo interesse individuale, ciò avvantaggerebbe la collettività.
La realtà
Tuttavia, dalla grande crisi economica del 1929 in poi la realtà ha dimostrato che un sistema basato sulla libera concorrenza, privo degli opportuni interventi dello Stato, porta ad una progressiva nanificazione delle imprese, con ricadute sull’occupazione e conseguentemente sul potere di acquisto dei compratori, creando un loop involutivo del mercato.
L’applicazione pratica
Questi concetti come possono essere tradotti nell’ambito radiotelevisivo italiano?
La polverizzazione nel DTT
“La moltiplicazione dell’offerta televisiva che ha avuto luogo con il passaggio dalla tv analogica a quella digitale ha fornito un assaggio della portata di tale accrescimento, aumentata da circa 500 marchi/palinsesti in tutta Italia ad oltre 4.000“, si legge nello studio esaminato.
Lo stordimento dell’utente e la frammentazione delle risorse pubblicitarie
I risultati hanno determinato “uno stordimento dell’utente sotto il profilo dell’offerta, una frammentazione delle risorse pubblicitarie (e quindi economiche) del mercato (rimaste le stesse, anzi, diminuite a seguito dell’ingresso di nuovi competitor pubblicitari dal web) e quindi una progressiva diminuzione dei fatturati delle singole imprese“. La polverizzazione specifica, per l’appunto.
Il refarming
Dieci anni dopo, l’intervento di refarming della banda 700 MHz ha ricondotto il settore “a numeri più sostenibili, anche se, nel frattempo, il danno era stato fatto e ad essere sopravvissute, quantomeno in ambito locale, erano sostanzialmente le imprese che avevano potuto attingere a misure di sostegno governativo”.
La radio
Il medesimo fenomeno, anche se con dimensioni molto più contenute, si sta ora registrando col DAB+, “con un aumento dell’offerta (rispetto all’etere analogico FM, ndr) nell’ordine del 40-50%, limitato dalla scarsa disponibilità di capacità trasmissiva”.
Disintermediazione
Tuttavia, nelle more, “si è consolidata la cosiddetta disintermediazione di radio e tv dalle reti di distribuzione via etere”. In parole povere, la fruizione dei contenuti in streaming, “che sta riproponendo la polverizzazione del mercato”.
La polverizzazione attraverso l’amplificazione x 100
Fenomeno però amplificato all’ennesima potenza considerato che “i principali aggregatori di flussi streaming radiofonici contemplano un’offerta nell’ordine delle decine di migliaia di stazioni”.
No trust
Di qui l’idea non già di limitare l’offerta (soluzione che determinerebbe un giuridicamente intollerabile trust attraverso un controllo parziale o totale del mercato), ma “assegnando prevalenza a determinati servizi di media audiovisivi di interesse generale (un sottoinsieme delle emittenti lineari tradizionali abilitate, come vedremo, ndr): la cd. prominence”.
La delibera Agcom n. 14/23/CONS
Sul tema, dicevamo, l’anno scorso era intervenuta l’Agcom con la Delibera n. 14/23/CONS “in materia di prominence dei servizi di media audiovisivi e radiofonici di interesse generale e di accessibilità del sistema di numerazione automatica dei canali della televisione digitale terrestre”.
Device con accesso preferenziale
Con tale documento, l’Autorità si è proposta di individuare le modalità e i criteri cui i produttori di apparecchi idonei alla ricezione di segnali radiotelevisivi o radiofonici, i prestatori di servizi di indicizzazione, aggregazione o reperimento di contenuti audiovisivi o sonori, dovranno conformarsi.
Prestatori
O, ancora, i prestatori che determinano le modalità di esposizione dei servizi sulle interfacce degli utenti, dovranno attenersi allo scopo di assicurarne la fruizione.
Gli interventi: televisione sopra tutti
Tuttavia, gran parte dei contributi forniti dagli stakeholders nell’ambito della consultazione condotta hanno riguardato la televisione. Con insistenza in particolare sull’icona presente nella main page del televisore (per il quale è in corso un tavolo tecnico con Agcom), cioè la più difficile delle soluzioni imponibili a costruttori di caratura mondiale e comunque non risolutiva, per ragioni di numero di click necessari per raggiungere il contenuto.
Il dashboard
E intanto il problema della emarginazione della radio sul dashboard delle auto rischia di aggravarsi e di rimanere escluso dagli interventi allo studio.
Aggregatori come i ricevitori DAB
“Occorrerebbe un coordinamento a livello UE teso all’adozione di una direttiva sul modello di quella che aveva introdotto l’interoperabilità dei ricevitori autoradio e dei ricevitori radio di consumo (obbligo sintonizzatori DAB+), successivamente da recepire mediante legge ordinaria da parte di ogni Stato membro”, spiega Alessio Negretti, giurista di Consultmedia, uno degli stakeholder che ha partecipato alla consultazione di Agcom.
Rilievo per i titolari di autorizzazione
“In pratica, un vincolo per qualsiasi piattaforma di aggregazione di porre in rilievo (prominence), nei propri elenchi, le emittenti radiofoniche autorizzate di ciascun paese con forme di geolocalizzazione”, continua Negretti.
I liberisti dell’offerta
Obiettivo politico verso il quale, tuttavia, non vi è ancora una visione condivisa, considerato che, secondo taluni, ciò costituirebbe, da una parte, l’attribuzione ai broadcaster di una corsia preferenziale non motivata da un concreto interesse dell’utente e, dall’altra, un ingiustificato prolungamento di una rendita di posizione tipica degli editori radiotelevisivi tradizionali.
Ingerenze
“Ma che comporta anche obblighi – e quindi ingerenze – nei confronti di produttori di apparati di ricezione che rivendicano una indipendenza progettuale e strategica”, sostiene Negretti.
Summa dell’utenza
“La quale dovrebbe semplicemente ispirarsi alle necessità manifestate dal mercato, che è la summa dell’utenza”, interviene sul punto Gloria Siri, pure giurista di Consultmedia, esperta di regolamentazione amministrativa.
Libero decisore
“In base a questa scuola di pensiero liberista, l’unico decisore dovrebbe essere il pubblico, senza necessità di alcuna prominence”, annota Siri.
L’esperienza precedente
Lo stesso pubblico che ha premiato le piattaforme OTT di streaming video on demand anche quando la loro fruizione era molto (ma molto) più complessa di oggi.
Chi sono i fornitori di servizi di media audiovisivi di interesse generale?
Tuttavia, alla base, rimane un nodo da sciogliere.
La polverizzazione del mercato a quali fornitori di servizi di media audiovisivi di interesse generale consentirà la sopravvivenza?
L’art. 6 del D. Lgs. 208/2021
L ‘art. 6 del D. Lgs. 208/2021 (rubricato “Principi generali in materia di informazione e di ulteriori compiti di pubblico servizio nel settore dei servizi di media audiovisivi e radiofonici”), al comma 1 definisce “l’attività di informazione mediante servizio di media audiovisivo o radiofonico” un “servizio di interesse generale”, da svolgersi nel “rispetto dei principi di cui al presente capo“.
La rilevanza
L’art. 29 della medesima fonte, al comma 1, precisa che “allo scopo di assicurare il pluralismo, la libertà di espressione, la diversità culturale e l’effettività dell’informazione per la più ampia utenza possibile, è garantito adeguato rilievo ai servizi di media audiovisivi e radiofonici di interesse generale forniti mediante qualsiasi strumento di ricezione o accesso a tali servizi impiegato dagli utenti, qualunque sia la piattaforma utilizzata per la prestazione dei medesimi servizi”.
La definizione dell’Agcom
Il comma 2 dell’art. 29 D. Lgs. 208/2021 dispone che “L’Autorità, mediante linee guida, definisce i criteri di qualificazione di un servizio di media audiovisivo o radiofonico quale servizio di interesse generale. Mediante le medesime linee guida, l’Autorità definisce, altresì, le modalità e i criteri cui i produttori di apparecchi idonei alla ricezione di segnali radiotelevisivi o radiofonici, i prestatori di servizi di indicizzazione, aggregazione o reperimento di contenuti audiovisivi o sonori o i prestatori che determinano le modalità di presentazione dei servizi sulle interfacce degli utenti dovranno attenersi allo scopo di assicurare l’osservanza di quanto previsto al comma 1″.
Il paniere dei servizi di interesse generale
Ed è proprio nell’Allegato B alla citata delibera n. 14/23/CONS che l’Agcom propone il “paniere di servizi di interesse generale”. Questo “include i servizi di media audiovisivi e radiofonici diffusi gratuitamente dalla concessionaria del servizio pubblico su digitale terrestre, su satellite, online – ossia la catch-up tv e la catch-up radio, i cataloghi disponibili gratuitamente della concessionaria del servizio pubblico, i servizi in FM distribuiti online –, compresi i servizi radiofonici diffusi dalla concessionaria del servizio pubblico in DAB+, nonché i servizi commerciali audiovisivi e radiofonici nazionali diffusi gratuitamente su digitale terrestre, su satellite e online – ossia la catch-up tv e la catch-up radio, i cataloghi disponibili gratuitamente corrispondenti ai servizi commerciali in broadcasting, i servizi in FM distribuiti online – e i servizi commerciali audiovisivi e radiofonici locali distribuiti su digitale terrestre, con genere di programmazione di tipo generalista, semi-generalista e tematico “informazione”, così come definiti nell’ambito dell’aggiornamento del nuovo piano di numerazione automatica dei canali della televisione digitale terrestre di cui alla delibera n. 116/21/CONS, e che dispongono di una testata editoriale”.
Le emittenti radio-tv nazionali e locali servizi di interesse generale….
Inoltre, in esito a una procedura di valutazione messa in atto dall’Autorità, saranno “inclusi nel paniere dei servizi di interesse generale anche i servizi commerciali audiovisivi e radiofonici nazionali diffusi gratuitamente su digitale terrestre, su satellite e online – ossia la catch-up tv e la catch-up radio, i cataloghi disponibili gratuitamente corrispondenti ai servizi commerciali in broadcasting, i servizi in FM distribuiti online – , nonché i servizi commerciali audiovisivi e radiofonici locali distribuiti su digitale terrestre e i servizi radiofonici commerciali diffusi in DAB+, che contribuiscono a garantire il pluralismo dei media e la diversità culturale e di opinione”.
… alle seguenti condizioni
“Come si palesa dalla lettura del documento Agcom – torna a spiegare Alessio Negretti -, non basta lo status di concessionario o autorizzato alla fornitura di servizi di media audiovisivi per essere inclusi nel paniere dei servizi di interesse generale”.
Gli indicatori
“Infatti, si legge nel citato Allegato B alla delibera n. 14/23/CONS, Agcom considererà (salvo aggiornamenti) i seguenti indicatori:
− il tempo dedicato all’informazione (nazionale, regionale e locale);
− il tempo dedicato a programmi di attualità e a carattere sociale, educativo e culturale;
− la quota di opere europee;
− la percentuale di offerte accessibili.
La procedura
“Entro 30 giorni dall’adozione del provvedimento di approvazione delle linee guida, i fornitori di servizi commerciali audiovisivi e radiofonici nazionali diffusi gratuitamente su digitale terrestre, su satellite e online – ossia la catch-up tv e la catch-up radio, i cataloghi disponibili gratuitamente corrispondenti ai servizi commerciali in broadcasting, i servizi in FM distribuiti online –, nonché di servizi commerciali audiovisivi e radiofonici locali distribuiti su digitale terrestre e di servizi radiofonici commerciali diffusi in DAB+, dovranno inviare formale richiesta all’Autorità, tramite un modulo disponibile sul sito web istituzionale, indicando il servizio proposto quale servizio di interesse generale e specificando, per ogni servizio proposto, i valori dei criteri indicati ai punti precedenti”, continua Negretti.
La lista
Al termine della procedura di valutazione delle istanze pervenute, l’Autorità pubblicherà sul proprio sito web “la lista di servizi pubblici e commerciali individuati quali servizi di interesse generale”, fa eco Gloria Siri.
Aggiornamento
I fornitori dei servizi inclusi nella lista dei servizi di interesse generale saranno “tenuti a comunicare tempestivamente all’Autorità eventuali variazioni rispetto a quanto dichiarato in occasione della procedura sopra descritta, al fine di consentire una eventuale nuova valutazione circa l’inclusione del servizio nel paniere dei servizi di interesse generale”.
Modulistica contro la polverizzazione
Trascorso un anno dalla data di pubblicazione della lista, i fornitori di nuovi servizi, offerti successivamente alla pubblicazione della lista e soddisfacenti i criteri individuati nel provvedimento, potranno “inviare formale richiesta all’Autorità, tramite il modulo disponibile sul sito web istituzionale, indicando il servizio proposto quale servizio di interesse generale, specificando che è un servizio di nuova introduzione e indicando i valori dei criteri soddisfatti”.
Di anno in anno
Se del caso, ad esito della valutazione delle istanze pervenute, l’Autorità pubblicherà sul proprio sito web la lista aggiornata. “Tale procedura si ripeterà annualmente a partire dalla data di pubblicazione della lista”, conclude Siri. (M.R. per NL)