Per il Consiglio di Stato, Agcom avrebbe adottato provvedimenti con un “evidente mero escamotage teso ad allungare il termine perentorio“, determinando “una forma di aggiramento degli obblighi dettati dal legislatore”. Argomento del contendere erano tre pesanti sanzioni, comminate per presunte violazioni in merito alla normativa sulle sovraimpressioni nei programmi di televendite e alle trasmissioni d carattere erotico.
Un decennio di attesa per il riconoscimento del diritto da parte del Consiglio di Stato
Il Consiglio di Stato, dopo più di un decennio, ha definito tre contenziosi tra una emittente televisiva nazionale e l’Agcom, respingendo l’appello di quest’ultima e confermando le decisioni di primo grado del TAR Lazio.
Il tema: televendite e trasmissioni di carattere erotico
Argomento del contendere erano tre pesanti sanzioni, comminate per presunte violazioni in merito alla normativa sulle sovraimpressioni nei programmi di televendite e alle trasmissioni d carattere erotico.
Accogliendo tutte le richieste del collegio difensivo, composto dagli avvocati Gianluca Barneschi (nella foto, al centro) e Marco Imbimbo, il collegio giudicante si è pronunciato definitivamente con argomentazioni e decisioni destinate a fare giurisprudenza.
Perentorietà non eludibile
Le tre decisioni hanno riconosciuto la perentorietà dei termini per lo svolgimento di procedure sanzionatorie – che l’Agcom aveva violato e tentato di eludere – “posto che, altrimenti, il privato si troverebbe esposto ad un potere sanzionatorio sine die, in contrasto con i principi di buon andamento dell’azione amministrativa e di affidamento. Il termine per la contestazione delle violazioni amministrative ha infatti pacificamente natura perentoria avendo la precisa funzione di garanzia di consentire un tempestivo esercizio del diritto di difesa”.
Sistema repressione illeciti amministrativi attraverso sanzioni pecuniarie non derogabile
Il collegio giudicante ha anche specificamente chiarito che, “con specifico riferimento alla disciplina della potestà sanzionatoria dell’Autorità non emergono le condizioni per derogare al sistema di repressione degli illeciti amministrativi per mezzo di sanzione pecuniaria ivi delineato”, sulla base dei supremi principi costituzionali.
Gli escamotage dell’Agcom
A fronte dell’insistenza dell’Agcom – che si era attivata in appello contro le decisioni di primo grado che avevano riconosciuto tali principi – il Consiglio di Stato li ha ribaditi, evidenziando attentamente che taluni artifici operativi, utilizzati per far decorrere i termini più tardi, non possano rilevare, costituendo gli stessi “evidente mero escamotage teso ad allungare il termine perentorio” e dunque ”unicamente una forma di aggiramento degli obblighi dettati dal legislatore, nel bilanciamento dei contrapposti interessi, fra il perseguimento degli interessi connessi all’applicazione delle sanzioni in gioco e la tutela del diritto di difesa”.
L’acquisizione di supporti audiovisivi non necessita di ulteriori particolari attività
Così, declinando il principio, in riferimento alla fattispecie, è stato evidenziato che l’acquisizione dei supporti audiovisivi non necessitasse di ulteriori particolari attività.
Le decisioni del Consiglio di Stato sono state accompagnate da condanna alle spese di lite, a carico dell’Agcom per un totale di molte migliaia di euro. (M.L. per NL)