Radio e tv. Agcom: vige obbligo tenuta registro programmi compilato ex Del. 54/03/Cons. In difetto, sanzioni fino a 5.165 euro. Ma tesi appare puntellata

Nel febbraio del corrente anno Agcom contestava ad una società concessionaria per la radiodiffusione sonora di carattere commerciale in ambito locale la violazione della disposizione contenuta nell’art. 20, comma 4 della legge 223/1990.

Detta contestazione si fondava sulla circostanza che, a seguito di controllo effettuato sul fine del 2009 dal Nucleo Speciale per la Radiodiffusione e l’Editoria della Guardia di Finanza, era stato accertato che il registro programmi di cui alla delibera n. 54/03/CONS Agcom, regolarmente aggiornato in forma elettronica alla data della verifica, era tuttavia stato stampato sul registro, vidimato e bollato solo fino a qualche mese prima; circostanza che avrebbe comportato la violazione dell’art. 20 comma 4 della L. 223/1990. Per l’effetto, Agcom assegnava termine ai sensi dell’art. 18 L. 689/1981 e dell’art. 9 del “Regolamento in materia di procedure sanzionatorie”, per la produzione di memorie, deduzioni e pareri che la società avesse inteso opporre. Usufruendo dell’opportunità previste, il soggetto interessato dalla contestazione esponeva le proprie ragioni. L’editrice, anzitutto, sottolineava come l’art. 20 c. 4 L. 223/1990 fosse stato abrogato dall’art. 54, c. 1 lettera  i), n. 9 D. Lgs. 177/2005, circostanza pacificamente riconosciuta anche dall’Autorità, sebbene ad avviso di questa ultima l’art. 20 c. 4 L. 223/1990, pur formalmente abrogato, sarebbe sopravvissuto nell’ordinamento attraverso il richiamo effettuato dall’art. 51, c. 1, lettera d), del D. Lgs 177/2005, ribadito dall’art. 8-decies L. 101/2008. Del resto, sempre ad avviso dell’organo di controllo, l’obbligo di tenuta del registro programmi sarebbe sussistito “sulla base del complesso della vigente normativa in materia di esercizio dell’attività radiotelevisiva”, derivante dall’articolo 10, comma 7, del Regolamento di cui alla delibera n. 78/1998, dall’art. 3 e dall’allegato “B” della delibera n. 54/03/Cons e dalla delibera 435/01/Cons. Dal ragionamento dell’Agcom pareva, quindi, che l’abrogazione dell’art. 20 c. 4 L. 223/1990 disposta dal T.U. della Radiotelevisione (D. Lgs. 177/2005) fosse stato un errore (presumibilmente materiale) del legislatore, trovando tale deduzione conforto dal richiamo a tale norma effettuato dall’art. 51 c. 1 lettera d) della medesima fonte giuridica. In verità, il ragionamento effettuato dall’Agcom – a parere dell’esponente – avrebbe potuto essere tranquillamente ribaltato, ipotizzando un errato richiamo da parte dell’art. 51 c. 1 lettera d) al comma 4 dell’art. 20 L. 223/1990, potendo così concludersi per la competenza sanzionatoria in capo all’Autorità esclusivamente a riguardo di quanto disposto dal comma 5 dell’art. 20 L. 223/1990 (non abrogato). registro%20programmi - Radio e tv. Agcom: vige obbligo tenuta registro programmi compilato ex Del. 54/03/Cons. In difetto, sanzioni fino a 5.165 euro. Ma tesi appare puntellataAndava poi osservato, ad avviso della società privata, che la legge 101/2008, all’art. 8-decies, diversamente da quanto sostenuto nel provvedimento contestato, non aveva affatto chiarito la fattispecie, come ben si poteva desumere dalla mera lettura del testo della norma, che nessun richiamo effettuava all’art. 20 della L. 223/1990. Non soccorreva, a sostegno della tesi dell’organo di vigilanza, la circostanza che la tenuta del registro programmi fosse stata prevista dalla Delibera 54/03/Cons, atteso che questa ultima (entrata in vigore nel 2003) era precedente alla data di abrogazione dell’art. 20 c. 4 L. 223/1990 (intervenuta nel 2005); circostanza, questa, che rilevava in quanto, fondandosi la Delibera 54/03/Cons, expressis verbis, sul presupposto di vigenza dell’art. 20 c. 4 L. 223/1990, l’abrogazione di questa ultima norma avrebbe avuto effetti minatori sulla piattaforma di sostegno giuridico. Analoga sorte sarebbe toccata, secondo la concessionaria radiofonica, al richiamo alla delibera Agcom 435/01/Cons, la quale, all’art. 6 c. 1, altro non aveva fatto che richiamare l’obbligo di compilazione (NB: non di stampa!) mensile del registro dei programmi nel formato, anche elettronico, che sarebbe stato poi definito dall’Autorità appunto con la successiva delibera 54/03/Cons. Inconferente, infine, sarebbe stato (per la società editrice) il richiamo all’art. 10 c. 7 della delibera n. 78/1998, posto che essa si applicava ai “concessionari per la radiodiffusione televisiva su frequenze terrestri in ambito nazionale o locale”. Andava poi osservato e valutato come, nel dubbio interpretativo, la società accertata avesse comunque proseguito la compilazione del registro dei programmi nelle modalità fissate dall’allegato B della Del. Agcom 54/03/Cons, la quale, tuttavia, aveva dettato solo i criteri di compilazione, nulla dicendo a riguardo della tenuta del registro, che, pertanto, ben poteva intendersi effettuata attraverso supporto informatico. Per questi motivi, non potendo essere addebitato alla società editrice alcun comportamento illecito a riguardo della tenuta del registro programmi secondo il diritto positivo di specie, essa chiedeva che l’Agcom, valutata la fondatezza delle censure esposte, potesse accoglierle e disporre l’archiviazione del procedimento in titolo. Con delibera del giugno 2010, dato seguito all’esame delle puntuali giustificazioni fornite dalla società destinataria dell’addebito, l’Autorità le respingeva per una serie di motivazioni in punto di fatto e di diritto, invero non del tutto convincenti sul piano normativo, seppur dotati di una indubbia forza persuasiva sociogiuridica. In punto di fatto, l’Agcom rilevava come le osservazioni svolte dalla parte partissero, nella sostanza, dal presupposto che la contestazione riguardasse una norma espressamente abrogata e, conseguentemente, non giustificassero la mancata regolarità della continuità temporale delle annotazioni riportate sul registro dei programmi, confermando, pertanto, i rilievi eseguiti dalla GdF. In diritto, l’Autorità non riteneva condivisibili le censure esposte dalla società controllata in quanto l’abrogazione del c. 4 dell’art. 20 della L. 223/1990 era stata già oggetto di esame plurimo da parte dell’organo stesso, che aveva ritenuto l’obbligo di tenuta del registro sussistente sulla base del complesso della normativa vigente in materia di esercizio dell’attività radiotelevisiva, dato atto che l’art. 8-decies della L. 101/2008, che aveva modificato e integrato proprio l’art. 51 del D. Lgs. 177/2005, non era intervenuto sulla fattispecie in esame, “bypassando proprio quell’art. 54 del citato decreto nel quale, al comma 1, lettera i) n. 9, era stata inscritta l’abrogazione del c. 4 dell’art. 20 L. 223/1990, a conferma proprio della valenza sanzionatoria del mancato rispetto degli obblighi previsti dall’art. 20 cc. 4 e 5 L. 223/1990 nonché dai regolamenti dell’Autorità relativamente alla registrazione dei programmi”. Peraltro, ad avviso dell’Agcom, l’interpretazione testuale sulla vigenza della norma eccepita dal privato, avrebbe trovato il suo corollario nel carattere di preminente interesse generale che il legislatore (art. 1 c. 1 L. 223/1990) aveva riconosciuto alla diffusione dei programmi radiotelevisivi, realizzati con qualsiasi mezzo tecnico e nel rilievo “pubblicistico” che in tale settore riveste il registro programmi. studio%20radiofonico(2) - Radio e tv. Agcom: vige obbligo tenuta registro programmi compilato ex Del. 54/03/Cons. In difetto, sanzioni fino a 5.165 euro. Ma tesi appare puntellataQuanto alla delibere oggetto di contestazioni, Agcom osservava che le stesse, così come richiamate nell’atto di contestazione, erano pienamente vigenti e rappresentavano i regolamenti che nel settore dell’emittenza televisiva e radiofonica erano stati emanati dall’Autorità in virtù del riordino del sistema radiotelevisivo, a cominciare dalla delibera 78/1998, con la quale era stato dettato il regolamento per il rilascio delle concessioni per la radiodiffusione tv privata su frequenze terrestre e le cui norme ex art. 2 c. 2 – erano applicabili in quanto compatibili alle autorizzazioni previste dagli articoli 39, 43 e 43 bis della L. 103/1975, per passare dalla delibera 127/00/Cons, concernente la diffusione via satellite dei programmi tv, attraversando la del. 435/01/Cons, emanata per regolamentare l’avvio dei mercati legati alla radiodiffusione digitale terrestre e conseguentemente applicabile non già ai tradizionali concessionari, quanto ai content provider DTT, per concludere con la pluricitata delibera 54/03/Cons, disciplinante proprio la compilazione del registro programmi. A conforto del proprio pensiero, l’Agcom richiamava poi l’ordinanza (quindi un provvedimento assunto all’esito di un esame sommario e non la conclusione di una valutazione di merito) del 7 giugno 2007 del TAR Lazio (Sez. Terza Ter) che, su analoga fattispecie, si era pronunciato in ordine alla permanenza dell’obbligo di tenuta del registro programmi, nonostante l’intervenuta abrogazione dell’art. 20 c. 4 L. 223/1990, alla stregua di quanto prescritto dall’art. 51 comma 1 lettera d) del D. Lgs. 177/2005, in combinato disposto con la fonte regolamentare dell’Agcom. La norma primaria impositiva della tenuta del registro risultava, ad avviso dell’Agcom, proprio l’art. 20 c. 4 L. 223/1990, norma speciale rispetto alla disciplina codicistica dei libri contabili, richiamante l’art. 2215 c.c. con specifico ed esclusivo riferimento alla bollatura e vidimazione di un registro cartaceo bollato e vidimato, attribuendogli, in tal modo, rilievo pubblicistico. Quanto alla tenuta in formato elettronico del registro, pur concedendo (sulla scorta delle censure della concessionaria) che essa fosse, in via teorica, prevista soltanto per le emittenti satellitari (ex art. 10 Del. 127/00/Cons), la norma attuativa (Del. 54/03/Cons) disponeva che il registro dei programmi da parte delle emittenti tv su frequenze terrestri in ambito locale e delle emittenti radio (caso de quo), doveva essere composto da fogli conformi al “modello B” in allegato alla stessa, derivando da ciò che (stante la normativa positiva), la tenuta del registro dei programmi fosse, sostanzialmente, cartacea, ovvero la compilazione (ex Del. 54/03/Cons) potesse essere effettuata manualmente o attraverso elaboratore elettronico (quindi anche su foglio elettronico), ma comunque necessariamente stampata su fogli precedentemente numerati e vidimati. Il combinato delle considerazioni esposte, per l’organo di garanzia avrebbe quindi condotto a considerare non contrastanti le disposizioni richiamate nell’atto di contestazione, confermando così l’obbligo di tenuta del registro dei programmi. D’altro canto, osservava Agcom, “il registro programmi, di cui al citato articolo 20, comma 4, costituisce un importante strumento di vigilanza, ma anche di conoscenza che il legislatore ha imposto agli editori radiotelevisivi, affinché si possa risalire alla programmazione irradiata da ogni emittente nel medio periodo”. studio%20radiofonico%20locale - Radio e tv. Agcom: vige obbligo tenuta registro programmi compilato ex Del. 54/03/Cons. In difetto, sanzioni fino a 5.165 euro. Ma tesi appare puntellataEppoi, rilevava l’Autorità con una valutazione di stampo, appunto, sociogiuridico (e quindi robusta in logica ma debole in diritto), l’interpretazione nel senso di un’abrogazione dell’obbligo di tenuta del registro dei programmi avrebbe consentito un’agevole elusione dei numerosi obblighi dei soggetti che diffondono contenuti attraverso il mezzo radio-tv, con la conseguenza che, in tale settore, pur manifestando rilevanti interessi di natura pubblicistica, l’attività svolta dai privati sarebbe stata depauperata di evidenza documentale, gravando esclusivamente sull’organo di vigilanza l’onere di dimostrare le eventuali violazioni, non risultando sufficiente l’obbligo di conservazione delle registrazioni (che a norma dell’art. 20 c. 5 L. 223/1990 ha un estensione trimestrale). Concludeva quindi l’Agcom, all’esito di un ragionamento logico volto a neutralizzare gli evidenti pasticci di un poco attento legislatore, per la vigenza dell’obbligo dei concessionari privati di tenere “un registro dei programmi, numerato progressivamente in ogni pagina, bollato e vidimato in conformità alle disposizioni dell’articolo 2215 del codice civile – che, tra l’altro, specificano che i “registri” debbano essere bollati, vidimati e numerati “prima di essere messi in uso” – come richiamato dall’art. 20, comma 4, della legge 6 agosto 1990, n. 22, sul quale devono essere annotati settimanalmente i dati relativi ai programmi trasmessi, alla loro provenienza e alla specifica dell’autoproduzione e che grava sulla società esercente l’emittente radiofonica la responsabilità del controllo circa la corretta tenuta del registro dei programmi in conformità al modello approvato dall’Autorità con delibera n. 54/03/Cons”. (M.L. per NL)

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