L’Agcom ha fornito un chiarimento in ordine alla ritrasmissione integrale simultanea o semi-simultanea di servizi di media audiovisivi e radiofonici ex art. 14 All. Delibera 295/23/CONS
Sintesi
Con un avviso in data odierna, l‘Autorità per le garanzie nelle comunicazioni ha reso noto “a tutti i fornitori di servizi di media audiovisivi o radiofonici che, ai sensi e per gli effetti dell’articolo 14 comma 1 del Regolamento concernente la disciplina relativa al rilascio dei titoli autorizzatori alla fornitura di servizi di media audiovisivi e radiofonici via satellite, su altri mezzi di comunicazione elettronica e a richiesta, adottato con Delibera n. 295/23/CONS, la notifica per la ritrasmissione integrale simultanea o semi-simultanea di servizi di media audiovisivi o radiofonici (c.d. simulcast) deve essere inoltrata al Ministero delle imprese e del made in Italy, così come espressamente previsto dall’articolo 20 del Testo unico (D. Lgs. n. 208/2021)”.
Ad Agcom la modulistica
“Nei confronti dell’Autorità – invece – in luogo della notifica, è prevista la compilazione di un apposito spazio informativo nei moduli utilizzati per le comunicazioni al Registro degli operatori di comunicazione (ROC)”, ha concluso l’Agcom.
La normativa di riferimento
Ma cosa prevedono le norme richiamate?
Delibera n. 295/23/CONS
La delibera n. 295/23/CONS reca il “Regolamento concernente la disciplina relativa al rilascio dei titoli autorizzatori alla fornitura di servizi di media audiovisivi e radiofonici via satellite, su altri mezzi di comunicazione elettronica e a richiesta” (qui per consultare).
D. Lgs. 208/2021 (art. 20)
L’art. 20 del D. Lgs. 208/2021, rubricato “Trasmissioni simultanee”, prevede che “Al fine di favorire la progressiva affermazione delle nuove tecnologie trasmissive, ai fornitori di servizi di media audiovisivi o radiofonici che diffondono in chiaro su frequenze terrestri è consentita, previa notifica al Ministero, la trasmissione simultanea di programmi per mezzo di ogni rete di comunicazione elettronica, sulla base della disciplina stabilita con regolamento dell’Autorità”.
Il merito del simulcast e dell’on demand
Dal punto di vista regolamentare, le autorizzazioni per la prestazione di servizi di media audiovisivi su altri mezzi di comunicazione elettronica sono inquadrate come segue
Streaming e sat in simulcast /contenuto on demand
La diffusione di servizi di media audiovisivi e radiofonici attraverso le piattaforme costituite dalla rete internet anche a banda larga e le reti mobili, ovvero su reti di comunicazione elettronica diverse da quelle via cavo coassiale, satellitare e terrestri, è consentita sia in modalità lineare, sia in modalità non lineare, ovvero a richiesta.
Differenti discipline per simulcast e on demand
Tali servizi, secondo il quadro normativo vigente, nazionale e comunitario, sono sottoposti a discipline giuridiche differenti con la previsione del conseguimento di uno specifico titolo abilitativo in un caso, e il sistema dell’autorizzazione generale nell’altro.
Limiti ricavi annui
Per entrambi, ad oggi, vale il limite dei ricavi annui “derivanti da pubblicità, televendite, sponsorizzazioni, contratti e convenzioni con soggetti pubblici e privati, provvidenze pubbliche e da offerte televisive a pagamento” che devono essere, ad oggi, superiori a centomila euro.
Regolamento ex Del. 606/10/CONS
In particolare, la diffusione di programmi in modalità lineare, ovvero la fornitura di servizi di media audiovisivi lineari o radiofonici, anche a pagamento, ricade nell’ambito di applicazione del Regolamento adottato con la delibera n. 606/10/CONS “concernente la prestazione di servizi di media audiovisivi lineari o radiofonici su altri mezzi di comunicazione elettronica”, in riferimento all’articolo 18 decreto legislativo n. 208/2021.
Autorizzazione per 12 anni
Lo svolgimento di tale attività è subordinato al conseguimento di un’apposita autorizzazione della validità di anni 12, rinnovabile.
On demand
La diffusione di un servizio di media audiovisivo a richiesta, ovvero la fornitura di un catalogo di programmi, ricade, invece, nell’ambito di applicazione del Regolamento adottato con la delibera n. 607/10/CONS “in materia di fornitura di servizi di media audiovisivi a richiesta”.
Riferimento al D. Lgs. 208/2021
Regolamento che fa riferimento all’articolo 19 decreto legislativo n. 208/2021.
SCIA
Tale tipologia di servizio è sottoposta al regime dell’autorizzazione generale, mediante una segnalazione certificata di inizio attività (c.d. SCIA) della validità di anni 12, rinnovabile.
Contributo
Entrambi i Regolamenti prevedono il versamento di un contributo economico a titolo di rimborso delle spese dell’istruttoria per la decisione sulle istanze presentate, ad oggi fissato in € 500,00 (servizi audiovisivi) ed € 250,00 (servizi radiofonici) per le autorizzazioni ex delibera 606/10/CONS e in € 500,00 per le segnalazioni certificate di inizio attività ex delibera n. 607/10/CONS.
Modalità di pagamento
Tale contributo dovrà essere versato, fino a diversa comunicazione, sul Conto corrente n. cod. IBAN IT10 M 05034 11701 000000003291 – SWIFT: BAPPIT22C34, intestato all’Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni, acceso presso la Banca Popolare di Milano. (M.R. per NL)