Radio e Tv. Agcom segnala a Governo la necessita’ di evitare conflitti di interessi tra produttori e agenti che rappresentino artisti e di incentivare pluralita’ linee editoriali

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Dopo il monito sul refarming del DTT, Agcom torna a segnalare al Governo osservazioni e proposte in merito a riforme sul sistema radiotelevisivo.
Questa volta l’avvertimento riguarda l’adozione di “misure finalizzate a rafforzare meccanismi di mercato funzionali a una maggiore concorrenza, anche mediante l’adozione di specifiche regole dirette a evitare situazioni di conflitto di interessi tra produttori e agenti che rappresentino artisti e a incentivare la pluralità di linee editoriali”.
Come è noto, il decreto legislativo n. 204/2017, entrato in vigore il 12/01/2018, ha operato una profonda ed incisiva revisione del quadro normativo di riferimento in materia di produzione audiovisiva europea, attribuendo all’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, quale Istituzione preposta alle attività di regolamentazione e vigilanza del settore, il potere di emanare la disciplina secondaria di dettaglio.

In particolare, l’art. 2 del d. lgs. 204/2017, modificando il testo dell’art. 44-quinquies del d.lgs. n. 177/2005, individua gli ambiti specifici rimessi al potere regolamentare dell’Autorità, chiamata dunque ad emanare la disciplina di dettaglio.
Nello specifico, la lett. d) della predetta norma dispone che “Con uno o più regolamenti dell’Autorità, emanati nella sua funzione di Autorità di regolazione indipendente, sono altresì stabilite: […] d) le misure finalizzate a rafforzare meccanismi di mercato funzionali a una maggiore concorrenza, anche mediante l’adozione di specifiche regole dirette a evitare situazioni di conflitto di interessi tra produttori e agenti che rappresentino artisti e a incentivare la pluralità di linee editoriali”.
Stante la novità della materia, per dare efficace attuazione al dettato normativo primario, Agcom aveva ritenuto di avviare una prima consultazione pubblica per acquisire elementi informativi relativi al comparto di riferimento funzionali a delineare misure satisfattive della ratio che ispira questo intervento legislativo.
A conclusione di tale fase di consultazione, l’Autorità aveva elaborato uno schema di linee guida non vincolanti, costituenti uno strumento di soft regulation, che erano state sottoposte ad ulteriore consultazione al fine di consentire a tutti i soggetti interessati di esprimere la propria posizione in merito.

Secondo quanto riportato nel provvedimento, le Linee Guida sono finalizzate:
“a. ad agevolare i soggetti della filiera nell’individuazione, prevenzione e risoluzione dei conflitti di interesse tra produttori e agenti che rappresentino artisti nelle procedure di affidamento dell’attività produttiva, favorendo la standardizzazione dei comportamenti e la diffusione delle buone pratiche;
b. favorire la regolarità dell’affidamento dell’attività produttiva;
c. garantire imparzialità, trasparenza, efficienza ed efficacia della filiera produttiva, in particolare riguardo alla concessionaria pubblica.”
L’intento perseguito dall’Autorità “era ed è quello di fornire un vademecum comportamentale e procedimentale; in particolare, con specifico riferimento alla concessionaria del servizio pubblico, l’obiettivo perseguito è quello di prevenire l’insorgere di situazioni che possano compromettere l’economicità e l’efficacia nella gestione delle risorse provenienti dal canone a danno dell’offerta
editoriale”.

Tuttavia, il processo di consultazione aveva evidenziato alcune problematiche applicative che l’Autorità aveva ritenuto di dover segnalare al Governo fornendo al contempo degli indirizzi interpretativi per un eventuale intervento di riforma della materia.
In linea generale, Agcom, nella segnalazione, osserva che “la norma, sotto il profilo della tutela della concorrenza ed in un’ottica di economia di “mercato”, può apparire in contrasto con i principi costituzionali sanciti a presidio della libertà di impresa. Sebbene il mercato de quo risulti fortemente concentrato, sembra preferibile demandare ad una successiva fase di enforcement l’eventuale repressione di fenomeni patologici ai sensi degli artt. 101 e 102 TFUE, nonché della legge. n. 287/1990”.

Inoltre, avverte Agcom nella segnalazione, “la circostanza per cui la stessa non è assistita da alcun presidio sanzionatorio rende privo di effetto deterrente l’intervento di questa Istituzione”.
Per quel che concerne il merito dell’intervento, tenuto conto di quanto emerso in sede di consultazione e anche alla luce delle migliori prassi internazionali, l’Autorità spiega al Governo come l’efficacia delle misure di cui il legislatore ha previsto l’emanazione renda necessario l’istituzione di un albo degli agenti dello spettacolo che possa essere pubblicamente accessibile ai soggetti interessati.
In quest’ottica, l’iscrizione all’albo dovrebbe avere l’effetto di legittimare l’esercizio dell’attività di agente dello spettacolo al ricorrere di determinati requisiti che costituirebbero, quindi, condizioni essenziali per l’iscrizione al medesimo.
Una possibile alternativa all’istituzione di un albo ex novo potrebbe essere l’estensione anche agli agenti dello spettacolo dell’obbligo di iscrizione al Registro unico degli Operatori di Comunicazione (ROC), la cui tenuta è di competenza dell’Agcom ai sensi della sua legge istitutiva (n. 249/1997, art, 1, comma 6, lett. a), numeri 5 e 6).

Questa soluzione avrebbe il vantaggio di essere agevolmente implementabile in quanto il ROC è una infrastruttura informatica già esistente, peraltro assistita da un organico impianto sanzionatorio.
L’esame dei contributi inviati nel corso del processo di consultazione ha chiarito la prassi secondo la quale il rapporto tra artisti e agenti dello spettacolo che ne curano gli interessi non è regolato, di norma, da un contratto scritto, fondandosi su di un rapporto fiduciario. Sul punto, questa Autorità ritiene auspicabile, nell’ottica di una maggiore trasparenza delle dinamiche del settore, l’introduzione della forma scritta per il conferimento dell’incarico di agenzia. Nello schema di linee guida, nella sezione dedicata alle norme generali di comportamento, è auspicato tale risultato “Agenti e Artisti devono impegnarsi ad adottare la forma scritta per l’incarico di agenzia, prevedendo le condizioni di collaborazione, nonché le politiche di remunerazione connesse allo svolgimento della prestazione professionale oggetto del medesimo”.

Al contrario, nell’ordinamento italiano, le norme sul collocamento dei soggetti artistici che operano nel settore dello spettacolo sono obsolete ed inadeguate alle esigenze di un settore che ha assunto una notevole rilevanza economica e sociale. Infatti, l’unico presidio normativo potrebbe rinvenirsi nella legge n. 39/1989 che, tuttavia, ha provveduto a regolamentare quasi tutte le categorie di agenti di intermediazione tranne gli agenti e i rappresentanti degli artisti dello spettacolo.
La norma di legge primaria che ha radicato presso l’Agcom la competenza ad adottare specifiche regole dirette a evitare situazioni di conflitto di interessi tra produttori e agenti che rappresentino artisti e a incentivare la pluralità delle linee editoriali, ha preso le mosse dalla risoluzione della Commissione parlamentare per l’indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi adottata in data 27/09/2017 (Risoluzione sull’adozione da parte della Rai di procedure aziendali volte a evitare possibili conflitti di interesse da parte degli agenti di spettacolo, di seguito, Risoluzione).

La Risoluzione, riferita esclusivamente alla RAI, ha la finalità di evitare, attraverso la formulazione di indirizzi specifici, l’insorgere di conflitti di interesse tra produttori e agenti dello spettacolo. In
particolare, la stessa mira a prevenire il rischio che la concessionaria pubblica affidi la produzione della propria offerta editoriale a soggetti che, nel rivestire un duplice ruolo, possano incidere sulle scelte editoriali alterando la concorrenza a danno delle maestranze interne e con un utilizzo non efficiente delle risorse pubbliche da canone.
Pertanto, per Agcom “appare pacifico che i menzionati indirizzi siano da riferirsi in via esclusiva alla RAI, sia in ragione dell’ambito soggettivo su cui insiste la competenza della Commissione di Vigilanza, sia, a fortiori, per l’oggetto.
Il legislatore, pur prendendo le mosse dall’iniziativa della Commissione parlamentare per l’indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi, ha tuttavia ampliato il raggio di azione delle misure volte a prevenire l’insorgere di situazioni di conflitto di interessi tra produttori ed agenti, inserendo una disposizione di carattere molto generale, non limitata al solo caso della concessionaria del servizio pubblico.

Non può tuttavia sottacersi il fatto che gli indirizzi espressi nella Risoluzione rappresentano un importante ed inderogabile apparato di regole comportamentali solo per la concessionaria del servizio pubblico; gli stessi, ove estesi tout court ai soggetti privati che non sono sottoposti gli stringenti vincoli di finanza pubblica connessi al gettito da canone, rischierebbero di apparire sproporzionati”.
Rispetto a tali operatori, ferma restando la libertà imprenditoriale connessa all’utilizzo del capitale di rischio proprio, al fine di garantire una efficace tutela dell’utente finale, sono i principi sanciti a tutela del pluralismo che postulano l’esigenza di incentivare un’offerta pluralista in termini di linee editoriali e di meccanismi concorrenziali nella scelta dei contenuti.
Per Agcom “Merita infine segnalarsi come in nessun altro Pese europeo sia stata introdotta una normativa analoga, sicché il confronto internazionale non offre, sul tema, alcuna utile indicazione”. (E.G. per NL)

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