In questi ultimi mesi si e’ assistito ad un progressivo assalto alla diligenza del DTT da parte delle radio.
Si tratta perlopiù di emittenti interessate a guadagnare un posto al sole a seguito dell’incalzante oscuramento della fruizione indoor causata dalla progressiva scomparsa dei ricevitori FM, ormai presenti solo nel 40% delle abitazioni (si stima che per il 2020 si scenderà al 30%).
Ovviamente non si parla solo di abitazioni, ma anche di esercizi commerciali, cioè i principali inserzionisti delle emittenti.
“Può sembrare cosa di poco conto, ma per un venditore pubblicitario è imbarazzante dover superare l’ostacolo dell’impossibilità di far ascoltare in forma stanziale al potenziale cliente le trasmissioni dell’emittente proposta”, commenta Giovanni Madaro, economista di Consultmedia, struttura di competenze a più livelli collegata a questo periodico. E proprio Consultmedia, ormai quattro anni fa, aveva lanciato l’allarme pubblicando gli esiti di una ricerca che attestava la progressione del fenomeno della diminuzione dei ricevitori FM stand-alone, poi ripresa pressoché da tutti gli operatori ed organi di informazione.
“Nella maggioranza dei negozi, è ormai presente come device distributivo di musica e informazioni un televisore, in luogo del ricevitore FM in via di estinzione. Qualcuno utilizza lo smartphone collegato all’impianto audio, ma si tratta di una minoranza. Ergo, il tv pare ormai un elemento imprescindibile della cd. multipiattaforma”, continua Madaro.
“Di per sé la visual radio DTT non è immediatamente produttiva quanto a veicolazione di spot in forma distinta (cioè remunerata a parte) dalla diffusione FM e pertanto va considerato alla stregua dell’IP o del DAB+, che, pur non essendo catalizzatori di pubblicità, sono piattaforme indispensabili in questa fase di transizione tecnologica”.
Tuttavia per essere presenti sul DTT serve un titolo: per la sola componente sonora (il cd. audio con lo schermo nero) o per un’audiografica statica (il cd. cartello con il sonoro) basta l’autorizzazione come fornitore di contenuti in tecnica digitale (di norma spettante ai concessionari FM).
In questo caso, la collocazione inevitabile è nell’arco 700 (701-799), destinato ex art. 3, comma 12, dell’Allegato A alla delibera 353/11/CONS (recante “Nuovo regolamento relativo alla radiodiffusione televisiva terrestre in tecnica digitale” e s.m.i.) al symulcasting radiofonico diffuso in FM, senza tuttavia che vi sia stata da parte del Ministero dello Sviluppo Economico un’assegnazione (con l’effetto che tutti gli attuali occupanti sono presenti senza una formale attribuzione, non essendo ancora stato emanato l’apposito bando).
Per la visual radio “piena”, cioè l’audiografica dinamica o la trasmissione di video, serve invece un’autorizzazione come fornitore di servizi di media audiovisivi (FSMA), con attribuzione di LCN. In questo caso, la radio è formalmente una televisione, con i relativi diritti e doveri.
Sennonché, la Legge 205/2017, novellata dalla L. 145/2018 ha previsto l’emanazione di bandi regionali per la definizione di graduatorie degli FSMA locali che avranno diritto ad essere trasportati sui nuovi mux T2 dagli operatori di rete assegnatari dei diritti d’uso efficaci dal 2022 (oggetto a loro volta di bandi attesi entro il 30/06/2019).
Tradotto: chi non parteciperà al bando collocandosi utilmente potrà dire addio al DTT dal 2022.
“Un bel problema, considerato che ora di allora la quasi totalità dell’ascolto radiofonico stanziale (il 20% dei 35.000.000 di utenti radiofonici italiani) avverrà su DTT e IP”, osserva Madaro.
“Peraltro l’acquisizione di un’autorizzazione FSMA è anche ambita da molte web radio che vogliono usufruire del maggior sbocco commerciale offerto, oltre che dalle opportunità specifiche conseguenti (visibilità, contributi, diverse licenze per lo sfruttamento di repertorio tutelato dal diritto d’autore e diritti connessi, ecc.). Ed il titolo FSMA costituisce anche l’unica possibilità che tali soggetti hanno di essere veicolati sul DTT, non essendo possibile farlo legittimamente in assenza”, conclude il consulente. (E.G. per NL)