Manifestazione di interesse per diritti d’uso pianificati nei bacini d’utenza n. 8 (Emilia Romagna), n. 11 (Marche), n. 12 (Lazio) e n. 20 (Sardegna): ecco cosa prevedono le determine.
Come puntualmente anticipato da NL, con avviso pubblicato sulla G.U. Serie Generale n.129 del 05/06/2023 il Ministero delle imprese e del made in Italy ha indetto l’attesa procedura per l’assegnazione ad operatori di rete di diritti d’uso di frequenze per il servizio di radiodiffusione sonora terrestre in tecnica digitale, di cui al PNAF-DAB, in attuazione della disciplina stabilita dal Regolamento di cui all’allegato A alla delibera n. 664/09/CONS, relativamente ai bacini d’utenza n. 8 (Emilia Romagna), n. 11 (Marche), n. 12 (Lazio) e n. 20 (Sardegna).
Disamina
Ma cosa prevede il bando per la manifestazione d’interesse? Ecco la consueta puntuale disamina.
Manifestazione interesse. Requisiti per la partecipazione e per l’assegnazione del diritto d’uso
Sono ammesse a presentare domanda di partecipazione alla procedura per la manifestazione di interesse le società consortili:
a) partecipate da almeno 12 emittenti legittimamente esercenti nello stesso bacino di utenza o sub bacino di utenza l’attività di radiodiffusione sonora in tecnica analogica in ambito locale e che siano altresì titolari di autorizzazione per la fornitura di programmi radiofonici in ambito locale ai sensi dell’art. 3, comma 14 del Regolamento;
b) titolari di autorizzazione generale, di cui all’art. 11 del D.lgs. 207/2021, ex art. 25 del D.lgs. 259/03 e ss. mm., in corso di validità;
c) che indichino un numero minimo di 12 emittenti, in possesso dei requisiti, per ogni rete oggetto di manifestazione di interesse.
Soglie di partecipazione
La soglia di partecipazione, può essere conseguita attraverso fusioni o accordi tra società consortili locali, con data certa anteriore alla presentazione della domanda, ferma restando, in caso di assegnazione, l’unitarietà del titolo abilitativo per l’esercizio del diritto di uso delle frequenze.
Esclusività di partecipazione ad un consorzio per bacino o sub-bacino
Ogni emittente indicata ai fini della manifestazione di interesse può partecipare, per ogni bacino o sub bacino d’utenza locale, al capitale sociale di una sola società consortile.
Almeno un impianto FM nel bacino oggetto di manifestazione d’interesse per ogni emittente partecipante
In coerenza con quanto che precede, l’emittente può partecipare al capitale sociale della società consortile, solo se titolare di un impianto operante nelle province ricomprese nel bacino o sub-bacino, risultante dalle schede tecniche B.
Requisiti manifestazione di interesse
I requisiti di partecipazione dovranno essere tutti posseduti alla data della manifestazione di interesse, durante l’espletamento della procedura e fino al momento dell’assegnazione. Successivamente all’assegnazione del diritto d’uso, la mancanza dei requisiti indicati, comporterà decadenza dall’aggiudicazione.
Piano tecnico
La domanda di partecipazione deve essere corredata a pena di esclusione da un piano tecnico, contenente una descrizione dettagliata dei costi di realizzazione, compreso il costo totale degli investimenti che si intenderanno realizzare, finalizzato a dimostrare la capacità tecnica da parte del partecipante alla pianificazione e allo sviluppo della rete, nel rispetto dei vincoli di copertura e nel rispetto dei Punti Di Verifica (PDV) previsti dalle Delibere Agcom 664/09/CONS e 286/22/CONS.
Caso di più reti oggetto di manifestazione di interesse
Nel caso di manifestazione d’interesse per più reti, è valida la domanda di partecipazione corredata dal solo piano tecnico relativo alla rete per la quale la società consortile ha espresso la propria migliore preferenza, fermo restando che nel caso di assegnazione diretta del diritto d’uso relativo ad una rete diversa da quella indicata come preferita, per la quale il partecipante non abbia presentato il piano tecnico, l’aggiudicatario dovrà presentare entro 10 giorni dalla data di pubblicazione degli esiti della procedura, il piano tecnico relativo alla rete aggiudicata. Il piano dovrà contenere una descrizione dettagliata dei costi di realizzazione, compreso il costo totale degli investimenti che si intenderanno realizzare, finalizzato a dimostrare la capacità tecnica da parte del partecipante alla pianificazione e allo sviluppo della rete, nel rispetto dei vincoli di copertura e nel rispetto dei PDV.
Nuove autorizzazioni generali
Le eventuali nuove autorizzazioni generali dovranno essere compilate in base al modello accluso al bando e trasmesse esclusivamente all’indirizzo PEC di riferimento.
Deposito cauzionale e manifestazione di interesse
La società consortile partecipante alla procedura dovrà costituire, a pena di esclusione, un deposito cauzionale, secondo le modalità indicate nei commi a seguire, pari ad una percentuale del 3% del costo degli investimenti previsti per la realizzazione del piano tecnico e per garantire la piena operatività della rete. Nel caso di manifestazione d’interesse per più reti, la società consortile dovrà costituire a pena di esclusione un solo deposito cauzionale pari ad una percentuale del 3% del costo degli investimenti previsti per la realizzazione del piano tecnico relativo alla rete per la quale la società consortile ha espresso la propria migliore preferenza e per garantire la piena operatività della rete.
Destinazione deposito cauzionale
Il deposito tornerà nella disponibilità dei soggetti partecipanti entro tre mesi dalla conclusione della procedura, oppure al momento dell’esclusione per le società consortili non ammesse alla gara.
Forme di costituzione del deposito cauzionale
Il deposito cauzionale potrà essere costituito mediante libretto di risparmio postale, intestato al Ministero delle imprese e del made in Italy – Direzione generale per i servizi di comunicazione elettronica di radiodiffusione e postali, ovvero quietanza di tesoreria a dimostrazione di avvenuto deposito (nel caso di utilizzo di titolo di Stato o garantiti dallo Stato, detti titoli devono essere calcolati al valore di Borsa del giorno precedente a quello della costituzione del deposito e, per i titoli soggetti a tassazione, con detrazione dell’importo relativo), ovvero deposito effettuato presso uno degli istituti di credito di cui al decreto legislativo n. 385/1993 e successive modificazioni e integrazioni (la ricevuta o la dichiarazione di deposito dovrà essere redatta in bollo e le firme dei rappresentanti dei suddetti istituti dovranno essere autenticate).
Cauzione
In alternativa al deposito cauzionale potrà essere costituita cauzione in una delle forme previste dalla legge n. 348/1982, modificata dalla legge n. 154/2016. In tali casi, la fideiussione ovvero la polizza assicurativa, dovranno essere costituite in favore del Ministero delle Imprese e del Made in Italy Direzione Generale per i Servizi di Comunicazione elettronica di radiodiffusione e postali, viale America, 201, 00144 Roma, indicando nella causale: “Partecipazione alla procedura di manifestazione di interesse per l’assegnazione dei diritti d’uso DAB”.
Fideiussione o polizza assicurativa
La fideiussione ovvero la polizza assicurativa dovranno essere redatte in bollo e le firme dei rappresentanti del rilasciante la fideiussione ovvero la polizza assicurativa dovranno essere autenticate. Inoltre dovranno consentire l’escussione della somma garantita a prima richiesta e dovranno altresì contenere l’espressa dichiarazione del rilasciante di avere preso integralmente conoscenza del bando. La durata delle stesse non potrà essere inferiore a sei mesi, e comunque fino alla conclusione della procedura, da intendersi con l’attribuzione del diritto d’uso. La garanzia deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all’eccezione di cui all’art. 1957, secondo comma, del codice civile.
Procedura per l’assegnazione diretta dei diritti d’uso
L’assegnazione diretta del diritto d’uso delle reti locali del bacino d’utenza è prevista nel caso in cui il numero delle società consortili che abbiano presentato domanda sia pari o inferiore al numero di reti pianificate nel bacino o sub bacino d’utenza e vi sia una sola società consortile interessata all’aggiudicazione di una delle reti.
Preferenza
La società consortile potrà esprimere una preferenza – in via gradata – per più reti dello stesso bacino. La priorità della preferenza indicata costituirà criterio vincolante ai fini dell’aggiudicazione diretta. Pertanto, avrà preferenza nell’assegnazione della relativa rete la società consortile che abbia indicato la stessa in ordine di preferenza maggiore (ordine crescente, dove la rete indicata al n. 1 costituisce l’espressione della preferenza di grado più elevato).
Trasparenza
L’elenco delle manifestazioni d’interesse pervenute, unitamente all’eventuale notizia dell’aggiudicazione, sarà reso pubblico sul sito del Ministero.
Seduta pubblica
Qualora il numero delle società consortili concorrenti risultasse inferiore o pari al numero delle reti disponibili, ma più di una società consortile fosse interessata a concorrere per la medesima rete, il Ministero, al fine di procedere all’assegnazione diretta dei diritti d’uso, convocherà in seduta pubblica, le società concorrenti per verificare la possibilità del raggiungimento di un accordo in relazione alla scelta della rete.
10 giorni per l’accordo
L’accordo dovrà essere perentoriamente raggiunto entro i 10 giorni successivi allo svolgimento della seduta. Decorso detto termine, il Ministero procederà a convocare un’ulteriore seduta pubblica per verificare l’eventuale raggiungimento dell’accordo, ovvero per dare atto della necessità di procedere alla fase di procedura comparativa. Della convocazione dei soggetti che abbiano presentato manifestazione di interesse verrà dato avviso pubblico sul sito del Ministero nonché comunicazione individuale a ciascun partecipante, a mezzo pec.
Assegnazione diretta in extremis
Il raggiungimento di eventuale accordo in ordine alla scelta delle reti comporterà l’assegnazione diretta del diritto d’uso.
Procedura comparativa
Il mancato raggiungimento dell’accordo costituirà il presupposto per procedere con la fase di selezione comparativa.
Proposta condivisa
Qualora, all’esito della fase di manifestazione d’interesse, e nel caso in cui ne ricorressero i presupposti, prima di procedere all’avvio delle procedure di selezione comparativa, fermo il divieto di co-intestazione del titolo abilitativo, nonché di fusioni o accordi successivi alla manifestazione di interesse diretti alla intestazione, ad un nuovo e diverso soggetto giuridico composto dalle società consortili partecipanti, del diritto d’uso, entro un termine non superiore a 20 giorni dalla chiusura della fase di manifestazione di interesse, viene data la possibilità alle società consortili partecipanti a tale fase di presentare al Ministero una proposta condivisa per l’assegnazione diretta delle reti, ferma restando l’attivazione della procedura di selezione comparativa nel caso in cui la proposta non venga accolta.
Calendario
I diritti d’uso rilasciati ad esito delle procedure sopra descritte diverranno operativi, nel bacino d’utenza locale oggetto della procedura, secondo il calendario nazionale di attuazione del PNAF-DAB che sarà successivamente definito dal Ministero.
Regole per l’aggiudicazione del diritto d’uso
Al fine di garantire la promozione della concorrenza e il pluralismo dell’informazione, l’aggiudicazione del diritto d’uso avviene mediante l’applicazione delle seguenti regole:
a) in un medesimo bacino d’utenza è preclusa l’aggiudicazione alla stessa società consortile di più reti con copertura regionale;
b) in un medesimo bacino d’utenza è preclusa l’aggiudicazione alla stessa società consortile di più reti con copertura regionale e con copertura pluriprovinciale o provinciale;
c) in un medesimo bacino d’utenza, in caso di sovrapposizioni territoriali tra reti con copertura pluri provinciale o provinciale, è preclusa l’aggiudicazione alla stessa società consortile di più di una di tali reti.
Assegnazione diretta
Ad esito della procedura, là dove ricorrano i presupposti per l’assegnazione diretta, il Ministero, poste le verifiche e le valutazioni in ordine al rispetto dei requisiti previsti dal bando per la manifestazione di interesse, posti i limiti di cui alle precedenti lett. a), b) e c), procede alla redazione dell’elenco degli assegnatari di ciascuna rete per il bacino d’utenza.
Elenco aggiudicatari
L’elenco degli aggiudicatari ad esito della procedura sarà approvato con provvedimento del Direttore Generale per i Servizi di Comunicazione Elettronica, di Radiodiffusione e Postali del Ministero.
Domanda di partecipazione
Le società consortili partecipanti alla procedura devono dichiarare a pena di esclusione:a) identità giuridica, sede legale, codice fiscale o partita IVA, estremi di iscrizione nel registro delle imprese, recapiti telefonici, indirizzo di posta elettronica certificata, persona di riferimento per i rapporti con il Ministero con l’indicazione della qualifica e dei recapiti;
b) la rete – o le reti – oggetto di interesse, indicando un ordine di preferenza delle reti, per il bacino d’utenza oggetto della procedura;
c) le almeno dodici emittenti, partecipanti alla società consortile, che opereranno sulla singola rete, specificando per ciascuna emittente il numero di protocollo della concessione analogica e il numero della relativa autorizzazione per fornitore di contenuti radiofonici digitali (FSMR);
d) che ogni emittente, fa servizio in analogico in almeno una delle province del bacino d’utenza;
e) che ogni emittente indicata ai fini della manifestazione di interesse è titolare di autorizzazione per la fornitura di programmi radiofonici in ambito locale ai sensi dell’art. 3, comma 14 del Regolamento;
f) la data e il protocollo di accettazione della domanda di rinnovo dell’autorizzazione come FSMR, se presentata entro il 31/12/2021 o la data e il protocollo di accettazione della domanda di rilascio dell’autorizzazione come FSMR, se presentata dal 1/1/2022;
g) l’assenza delle condizioni di esclusione.
Allegati alla manifestazione di interesse
Alla domanda devono essere allegati, a pena di esclusione:
a) copia del documento di riconoscimento del legale rappresentante della società consortile e dei legali rappresentanti di tutte le società titolari delle emittenti partecipanti alla società consortile;
b) il piano tecnico;
c) tutta la documentazione rilevante per le finalità di cui all’articolo 3;
d) dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà concernente l’insussistenza delle condizioni di esclusione;
e) dichiarazione da parte del legale rappresentante della società consortile e dei legali rappresentanti delle singole emittenti, ciascuno per la parte di propria competenza, ai sensi dell’articolo 19 del DPR 445/2000, che tutti i documenti forniti in copia, ai fini della presentazione della domanda sono conformi agli originali.
Le dichiarazioni e la documentazione allegata devono essere rilasciate, a pena di esclusione, nelle forme di cui agli articoli 38, 46 e 47 del DPR n. 445/2000 e devono essere sottoscritte, ciascuno per la parte di propria competenza, dal legale rappresentante della società consortile e dai legali rappresentanti di ogni singola società titolare dell’emittente appartenente alla società consortile indicata ai fini della partecipazione alla procedura. La domanda di partecipazione alla procedura deve essere sottoscritta dal legale rappresentante della società consortile e dai legali rappresentanti di ogni singola società titolare dell’emittente appartenente alla società consortile indicata ai fini della partecipazione alla procedura.
Termini e modalità di presentazione della manifestazioe di interesse
La domanda di partecipazione alla procedura, compilata secondo le indicazioni fornite nei modelli allegati, deve essere presentata entro 60 giorni dalla data di pubblicazione dell’avviso del bando di gara nella G.U., alla Divisione III della Direzione generale per i servizi di comunicazione elettronica di radiodiffusione e postali, esclusivamente via pec, indicando nell’oggetto la dicitura “Procedura assegnazione diritti d’uso DAB – Domanda di partecipazione alla manifestazione d’interesse”.
Componenti della manifestazione di interesse
Per essere valida, la domanda di partecipazione deve contenere, a pena di esclusione, tutte le informazioni richieste e deve essere corredata dal piano tecnico e da ogni altra documentazione ed informazione richiesta dal bando.
Domanda, dichiarativi e documentazione
La domanda, le dichiarazioni e la documentazione sono rilasciate nelle forme di cui agli articoli 38 e 47 del DPR n. 445/2000 e devono essere sottoscritte con le modalità indicate.
Chiarimenti entro 7 gg
Le richieste di chiarimento inerenti la procedura di gara potranno essere formulate entro 7 giorni solari dalla data di pubblicazione del bando. Le risposte alle richieste di chiarimento saranno pubblicate sul sito istituzionale del Ministero entro 30 giorni antecedenti il termine per la formulazione della domanda di partecipazione.
Condizioni di esclusione dalla procedura
Non possono partecipare alla procedura:
a) le società consortili e le emittenti che siano destinatarie di dichiarazione di fallimento, liquidazione giudiziale o che si trovino in stato di liquidazione coatta o di concordato preventivo o nei cui confronti sia in corso un procedimento per l’accesso a una di tali procedure, fermo restando quanto previsto dall’articolo 95 del codice della crisi di impresa e dell’insolvenza, di cui al decreto legislativo n. 14/2019, dall’articolo 186-bis, comma 5, del regio decreto n. 267/1942 e dall’articolo 124 del decreto legislativo n. 36/2023;
b) le società consortili e le emittenti che non siano in regola con la certificazione antimafia, ai sensi dell’art. 67 del D.Lgs n. 159/2011 e successive modifiche ed integrazioni;
c) le società consortili e le emittenti i cui amministratori e rappresentanti legali abbiano riportato condanna a pena detentiva superiore a sei mesi per delitto non colposo o che siano sottoposti alle misure di prevenzione previste dalla Legge n. 1423/1956, e successive modificazioni e integrazioni, o alle misure di sicurezza previste dagli articoli 199 e seguenti del codice penale;
d) le società consortili che non siano in possesso dei requisiti o le cui emittenti non rispettino i requisiti stabiliti;
e) le società consortili che, decorsi i termini di cui al bando, abbiano presentato una domanda di partecipazione non conforme a quanto richiesto, salvi i casi di mero errore materiale;
f) le società consortili che non si presentino alla convocazione in seduta pubblica nel caso previsto;
g) le società consortili che rinuncino alla procedura di manifestazione di interesse.
Comunicazione diniego
L’eventuale esclusione dalla procedura sarà comunicata alla società consortile interessata, entro 7 giorni, con provvedimento motivato emanato dal responsabile della procedura.
Nessuna sostituzione in corso di gara
La società consortile è esclusa in caso di mancanza di uno dei requisiti di partecipazione ovvero di esistenza di una causa di esclusione in capo ad una o più delle consorziate indicate ai fini della partecipazione, salvo il caso in cui la perdita dei requisiti sia sopravvenuta rispetto alla presentazione della domanda di partecipazione e il venir meno della impresa consorziata non incida sulla permanenza dei requisiti in capo alla società consortile. Non è ammessa la sostituzione in corso di gara.
Obblighi degli aggiudicatari
L’operatore di rete radiofonica privato in ambito locale è tenuto a:
a) garantire parità di trattamento rendendo disponibili le stesse informazioni tecniche con le medesime modalità e tempistiche a tutti i fornitori di contenuti radiofonici che hanno accesso alla capacità trasmissiva del blocco di diffusione gestito;
b) garantire identiche condizioni nelle negoziazioni degli accordi tecnici in materia di qualità trasmissiva e condizioni di accesso alla rete, a tutti i fornitori di contenuti radiofonici che hanno accesso alla capacità trasmissiva del blocco di diffusione gestito.
72 CU max pro socio
L’operatore di rete radiofonica privato in ambito locale può fornire servizi di trasmissione e diffusione esclusivamente a fornitori di contenuti radiofonici in ambito locale ed è soggetto ai seguenti vincoli:
a) destinare ai fornitori di contenuti radiofonici in ambito locale autorizzati, partecipanti al capitale sociale delle società consortili, una capacità trasmissiva massima pari a 72 unità di capacità del blocco di diffusione. La capacità trasmissiva non utilizzata dai partecipanti alle società consortili è resa disponibile ai fornitori di contenuti radiofonici in ambito locale autorizzati anche non partecipanti al capitale sociale delle medesime società.
Copertura mobile
L’operatore di rete è tenuto a realizzare entro due anni dall’assegnazione dei diritti di uso delle frequenze, la copertura di tipo mobile di almeno il 40 %, entro quattro anni di almeno il 60% ed entro cinque anni di almeno il 70% della popolazione, desunta dalla rilevazione ISTAT al 31/12/2022, di ogni bacino o sub bacino di riferimento, valutata sulla base dei medesimi criteri tecnici stabiliti nei provvedimenti di pianificazione. Costituisce requisito obbligatorio per l’assegnazione del diritto d’uso il rispetto dei vincoli radioelettrici e dei criteri generali di progettazione delle reti trasmissive di cui all’art. 2 e all’allegato 2 della Delibera Agcom 286/22/CONS.
Vincoli di copertura e PDV
Gli operatori di rete assegnatari dei diritti d’uso sono tenuti a garantire la possibilità da parte del Ministero di verificare e replicare i risultati riguardanti la copertura e il rispetto dei PDV dichiarati nel piano tecnico in sede presentazione della domanda.
Rete impiantistica
In virtù del principio di equivalenza del bacino di servizio effettivo con quello assegnato/pianificato le reti di diffusione messe in esercizio dagli operatori, oltre a risultare conformi alle regole della pianificazione radioelettrica in relazione ai PDV, devono rispettare i criteri di seguito elencati:
a) gli impianti trasmissivi devono essere ubicati, salvo casi eccezionali, all’interno del bacino assegnato;
b) i debordamenti di segnale, in una certa misura inevitabili, devono essere minimizzati. In particolare, alle reti pluri-provinciali e provinciali, in quanto reti pianificate per il servizio su un sottoinsieme di province del bacino d’utenza locale, possono essere anche imposte dal Ministero restrizioni all’uso di siti con copertura pluri-provinciale ove questa risultasse sovradimensionata rispetto alle reali esigenze di copertura del bacino assegnato;
c) nei casi eccezionali in cui gli impianti della rete di diffusione debbano essere ubicati all’esterno del bacino assegnato (per insormontabili ragioni tecniche o per la particolare configurazione geografica di un bacino), la scelta dei siti trasmissivi deve comunque seguire un criterio di ragionevole prossimità al bacino assegnato allo scopo di minimizzare l’inevitabile estensione del bacino di servizio effettivo rispetto a quello assegnato/pianificato;
d) in ogni caso, non sono ammissibili impianti fuori bacino su frequenze non pianificate (né pianificabili ai sensi della normativa vigente) in quanto oggetto di assegnazione ad altro Stato estero nella medesima area di coordinamento internazionale.
Impegni degli operatori assegnatari
Gli operatori di rete assegnatari dei diritti d’uso sono tenuti a rispettare, ai sensi dell’articolo 2 del PNAF-DAB:
a) l’insieme dei vincoli radioelettrici;
b) nel rispetto del principio di equivalenza di cui alla delibera n. 15/03/CONS, utilizzare siti ricompresi tra quelli assentiti dalle regioni interessate, ovvero altri siti, previo ottenimento delle necessarie autorizzazioni;
c) la configurazione più adatta al servizio, nel rispetto dei vincoli di coordinamento internazionale e nazionale, e nel rispetto del principio di uso efficiente della risorsa spettrale;
d) il rispetto dei requisiti dei codici identificativi.
Service tecnico
L’aggiudicatario che affidi a terzi la realizzazione e la gestione della rete dovrà produrre al Ministero una dichiarazione del soggetto terzo a che la rete sia realizzata e gestita in conformità agli impegni assunti dall’aggiudicatario nel piano tecnico.
Decadenza e revoca dall’assegnazione
La mancanza dei requisiti successiva all’intervenuta aggiudicazione del diritto d’uso e/o il mancato rispetto delle regole per l’aggiudicazione comporterà la dichiarazione di decadenza dall’assegnazione.
Alterazione consistenza soci in diminuzione del numero di 12
Nel caso in cui la società consortile aggiudicataria vari in diminuzione il numero dei componenti originari, scendendo al di sotto del numero minimo di 12 emittenti di cui all’art. 12, comma 6 del Regolamento, la stessa ne dà immediata comunicazione al Ministero, e può procedere, nel termine perentorio di 60 giorni, ad integrare la composizione del consorzio purché le emittenti subentranti garantiscano che la società consortile di nuova composizione abbia tutti i requisiti previsti e in assenza delle cause di esclusione del bando. Il Ministero, ricevuta la comunicazione dell’integrazione, e verificato il mantenimento dei requisiti, conferma con apposito provvedimento l’aggiudicazione del diritto d’uso alla società consortile di nuova composizione. Qualora all’esito delle verifiche effettuate da parte del Ministero perduri la mancanza dei requisiti minimi di cui sopra, il Ministero procede alla immediata revoca dell’assegnazione del diritto d’uso.
Sospensione assegnazione
La violazione degli obblighi comporta la sospensione dell’assegnazione, fino a sei mesi; trascorso il periodo di sospensione, l’eventuale reiterazione della condotta nei tre anni successivi all’adozione del provvedimento di sospensione, determinerà la revoca, o la riduzione, del diritto d’uso.
Attivazione impianti non autorizzati
Le medesime misure sanzionatorie si applicano in caso di attivazione di impianti non preventivamente autorizzati dal Ministero, ferma restando la disattivazione degli impianti illecitamente attivati. Resta ferma, in ogni caso, l’applicabilità delle eventuali ulteriori sanzioni previste dal Codice delle comunicazioni elettroniche. La decadenza e la revoca dall’assegnazione sono disposte con provvedimento motivato.
Durata e trasferibilità del diritto d’uso
I diritti d’uso rilasciati ad esito della procedura sopra descritta decorreranno e diverranno operativi, nel bacino d’utenza locale oggetto della procedura, secondo il calendario nazionale di attuazione del PNAF DAB (refarming) che sarà successivamente definito dal Ministero.
Durata diritti d’uso
Tali diritti d’uso ai sensi di quanto stabilito dall’art. 18 del Regolamento avranno una durata massima pari a 20 anni, e potranno essere modificati ovvero inferiore, nel caso di variazioni della pianificazione secondo gli adeguamenti del PNAF-DAB che saranno previsti da Agcom, anche ovvero derivanti da accordi internazionali, ovvero ancora a seguito del completamento della fase di avvio dei mercati allorquando l’Autorità individuerà le modalità concorrenziali di assegnazione delle relative frequenze.
Cessione diritto d’uso
Il diritto d’uso potrà essere ceduto a terzi, non prima che siano decorsi cinque anni dal rilascio e a condizione che il subentrante abbia gli stessi requisiti del cedente ai sensi della 664/09/CONS e rispetti gli obblighi del bando.
La documentazione
- Bando Emilia Romagna – Bacini d’utenza n. 8 (pdf)
- Bando Marche – Bacini d’utenza n. 11 (pdf)
- Bando Lazio – Bacini d’utenza n. 12 (pdf)
- Bando Sardegna – Bacini d’utenza n. 20 (pdf)
- Allegato 1 – facsimile Dichiarazione per l’offerta al pubblico di reti e servizi di comunicazione elettronica (docx)
- Allegato 2 – facsimile domanda di partecipazione come società consortile singola (docx)
- Allegato 3 – facsimile domanda di partecipazione-accordi ex art. 2, c. 2 del bando (docx)
(M.R. per NL)