Finalmente Agcom ha emanato il sospirato Regolamento per la nuova disciplina della fase di avvio delle trasmissioni radiofoniche terrestri in tecnica digitale (Allegato A alla Delibera n. 664/09/Cons).
Un provvedimento ovviamente modellato sull’esperienza del digitale terrestre televisivo italiano, sia per quanto attiene la parte dedicata ai fornitori di contenuti che per quella relativa agli operatori di rete. I soggetti autorizzati alla prosecuzione nell’esercizio dell’attività di radiodiffusione sonora in tecnica analogica ai sensi dell’art. 1, comma 2-bis, della L. 66/2001 (cioè le emittenti legittimamente in esercizio), sono abilitati a richiedere al MSE-Com, entro quattro mesi dalla data di entrata in vigore del regolamento, l’autorizzazione alla fornitura dei programmi radiofonici numerici destinati alla diffusione in tecnica digitale su frequenze terrestri, in ambito nazionale o locale (coloro che non lo faranno nei quattro mesi o comunque non oltre la definizione del piano di assegnazione delle frequenze per ogni singola area territoriale, saranno assoggettati alla procedura ordinaria). Dal punto di vista del network provider, una sostanziale differenza rispetto all’esperienza televisiva consiste nel fatto che i diritti di uso delle radiofrequenze per le trasmissioni radiofoniche terrestri in tecnica digitale in ambito nazionale e locale, “stante l’esigenza di ottimizzare l’utilizzazione delle risorse radioelettriche scarse”, saranno rilasciati solo a società consortili, partecipate esclusivamente da soggetti abilitati ex L. 66/2001 di cui all’art. 3 c. 12 del Regolamento, che abbiano ottenuto l’autorizzazione a svolgere l’attività di fornitore di contenuti ai sensi del medesimo comma. Quindi nessuna assegnazione di diritto d’uso singola (come per le tv), ma solo “condominiale”: soluzione che sarà certamente oggetto di grossi problemi nel tempo, stante la nota e sperimentata scarsa propensione degli editori italiani ad operare in sinergia e collaborazione. Le trasmissioni radiofoniche terrestri in tecnica digitale (DTR) da parte degli operatori di rete nazionali e locali avranno luogo sulle frequenze della banda VHF-III, ma gli operatori destinatari dei diritti di uso delle radiofrequenze (cioè le società consortili) potranno utilizzare, previa richiesta, anche i blocchi di diffusione su frequenze della banda UHF-L per integrare o ottimizzare la copertura delle reti nazionali e locali. Preliminarmente all’assegnazione dei diritti d’uso delle frequenze digitali (da parte del MSE-Com), Agcom dovrà provvedere alla pianificazione delle frequenze e alla connessa configurazione delle reti, suddividendo il territorio nazionale in bacini di utenza e sub bacini di utenza per le diffusioni locali, individuando le frequenze assegnabili nelle aree territoriali nelle quali si è concluso il passaggio definitivo al DTT (quindi l’assetto completo delle reti DTR non potrà avere luogo prima della fine della transizione digitale tv e quindi dopo il 2012, se verrà rispettato il calendario), determinando il numero e la configurazione delle reti DTR da attivare nelle medesime aree. Analogamente a quanto accaduto nel comparto tv, la pianificazione delle radiofrequenze si baserà sulla realizzazione per gli operatori di rete nazionali di reti SFN a copertura nazionale e per gli operatori locali di reti SFN per l’illuminazione dei singoli bacini e sub-bacini di utenza. Solo in presenza di limitate e particolari situazioni potrà essere prevista una copertura in tecnica k-SFN o MFN, ai fini della compatibilità con le assegnazioni di GE06 dei paesi confinanti e con le aree tecniche limitrofe. L’Agcom, per l’individuazione delle reti, dovrà tener conto, in particolare, dei seguenti criteri: garantire la trasmissione in tecnica digitale dei programmi radiofonici delle emittenti nazionali e locali legittimamente irradiati in tecnica analogica; riservare alla concessionaria del servizio pubblico radiotelevisivo un blocco di diffusione; garantire agli operatori di rete nazionali privati almeno due blocchi di diffusione in grado di raggiungere, con copertura portatile outdoor, la più elevata percentuale della popolazione; garantire agli operatori di rete locali privati fino a 11 blocchi di diffusione al fine di soddisfare le richieste dei fornitori di contenuti. Detti blocchi dovranno essere idonei a realizzare reti con copertura portatile outdoor con la più elevata percentuale della popolazione di ciascun bacino servito, fermo il rispetto del limite di 15 milioni di abitanti per ciascun fornitore di contenuti in ambito locale. L’assegnazione agli operatori di rete privati dei diritti di uso delle frequenze individuate sarà disposta dal MSE-Com, entro 60 giorni dall’individuazione da parte dell’Agcom delle frequenze assegnabili (quindi a switch-off tv concluso in ogni area tecnica). Non va, a riguardo, sottaciuto come vi siano secondo alcuni esperti dubbi sulla reale capacità delle risorse frequenziali disponibili in VHF-III, in aree radioelettricamente congestionate del territorio nazionale, di garantire la migrazione a tutti i soggetti esistenti (e, a maggior ragione, per la veicolazione di prodotti nuovi rispetto all’offerta analogica). L’operatore di rete radiofonica privato in ambito nazionale dovrà realizzare entro due anni dall’assegnazione dei diritti di uso delle frequenze, la copertura portatile outdoor di almeno il 40% della popolazione di ogni area oggetto dell’assegnazione stessa; destinare ad ogni fornitore di contenuti radiofonici in ambito nazionale autorizzato, anche non partecipante al capitale sociale delle società consortili, una capacità trasmissiva per ciascun fornitore di contenuti pari a 72 unità di capacità del blocco di diffusione, destinando l’eventuale capacità residua di ciascun blocco di diffusione a programmi dati e servizi. Analogamente, l’operatore di rete radiofonica privato in ambito locale sarà obbligato a: realizzare entro due anni dall’assegnazione dei diritti di uso delle frequenze, la copertura portatile outdoor di almeno il 40% per cento della popolazione di ogni bacino o sub bacino oggetto dell’assegnazione stessa; destinare ad ogni fornitore di contenuti radiofonici in ambito locale autorizzato, anche non partecipante al capitale sociale delle società consortili, una capacità trasmissiva per ciascun fornitore di contenuti pari a 72 unità di capacità del blocco di diffusione, destinando l’eventuale capacità residua di ciascun blocco di diffusione a programmi dati e servizi. Sul piano della neutralità tecnologica, cioè sull’opportunità di sperimentare soluzioni per la radiodiffusione sonora digitale diverse dal DAB+ e dal DMB, il Regolamento disciplina (in parte) il formato DAB-S, per quanto attiene alla componente integrativa terrestre (cioè i gap filler), prevedendo che “l’impiego di risorse frequenziali terrestri per la realizzazione di gap fillers integrativi delle diffusioni radiofoniche satellitari destinate alla ricezione diretta in mobilità deve costituire un contributo secondario alla diffusione primaria effettuata direttamente da satellite”. Tale impiego deve “avvenire all’interno dell’area di servizio principale del satellite e non può, in ogni caso, configurarsi come utilizzo di una rete diffusiva autonoma e/o indipendente da quella satellitare” e i gap filler “devono diffondere contemporaneamente, integralmente ed in simulcast gli stessi programmi e pubblicità diffusi via satellite”. L’attività di sperimentazione degli impianti terrestri DAB-S può essere attuata “mediante l’utilizzo delle frequenze strettamente necessarie, su limitate porzioni del territorio nazionale e per una durata temporale non superiore a otto mesi rinnovabile una sola volta, secondo uno progetto che deve essere approvato dal MSE-Com”. Gli esiti della sperimentazione devono essere comunicati entro trenta giorni al MSE-Com e all’Agcom e tale attività “non costituisce titolo preferenziale per l’eventuale ottenimento dei diritti d’uso delle frequenze e non può presentare caratteristiche di continuità, né essere offerta come servizio al pubblico od avere caratteristiche commerciali compreso l’invito al pubblico all’acquisto dei ricevitori”. Meno tortuosa la previsione per il DRM: le diffusioni sonore in tecnica digitale effettuate in onde medie, onde corte e, comunque, in bande di frequenze inferiori a 30 MHz “possono infatti essere realizzate secondo lo standard DRM-ETSI ES 201 980, previo assenso del MSE-Com”. Apertura poi sul fronte della cosiddetta FM digitale, con la possibilità di avviare attività di sperimentazione di nuove tecnologie numeriche per la diffusione di programmi su reti radiofoniche terrestri, “ivi comprese quelle operanti in banda FM”. Tale attività, come per l’integrazione terrestre del DAB-S, deve essere “preventivamente autorizzata dal MSE-Com, anche al fine di garantire il regolare esercizio dell’attività radiofonica in tecnica analogica e digitale”. Tuttavia, i test devono essere effettuati su limitate porzioni del territorio “secondo uno specifico progetto di fattibilità tecnica presentato dal soggetto richiedente ed ha durata limitata nel tempo, comunque non superiore a otto mesi a partire dall’avvio della stessa, rinnovabile una volta sola”. Agcom tiene a precisare poi che “la sperimentazione non prefigura alcun titolo per il conseguimento di una successiva autorizzazione generale, né costituisce titolo preferenziale per l’ottenimento di diritto di uso delle frequenze a fini commerciali” e che “l’autorizzazione non riveste carattere di esclusività né in relazione al tipo di rete o servizio, né in relazione all’area o alla tipologia di utenza interessata e non può presentare caratteristiche di continuità, né essere offerta come servizio al pubblico od avere caratteristiche commerciali compreso l’invito al pubblico all’acquisto dei ricevitori”. Previsto poi il feed-back tipico di una sperimentazione controllata: “il soggetto che ottiene l’autorizzazione alla sperimentazione è obbligato a comunicare all’utente la natura sperimentale del servizio e l’assenza di caratteristiche commerciali, nonché a comunicare al MSE-Com i risultati della sperimentazione”. Infine, di rilievo è la circostanza che con l’adozione del regolamento "termina la fase sperimentale per la diffusione radiofonica in tecnica digitale di cui all’art. 2-bis, comma 3, della legge n. 66/2001 e all’art. 31 della delibera n. 435/01/CONS". A decorrere dalla data di emanazione del regolamento gli impianti radiofonici digitali possono essere attivati solo conformemente al regolamento stesso, mentre alla "data di assegnazione, per ciascuna area, dei diritti di uso delle frequenze per le trasmissioni radiofoniche digitali di cui all’articolo 13, comma 11, decadono le autorizzazioni provvisorie per la sperimentazione delle diffusioni radiofoniche in tecnica digitale già rilasciate per la medesima area".
(NB: Il presente articolo è frutto di un’elaborazione del report informativo sul Regolamento Agcom, di cui all’allegato A alla Delibera 664/09/Cons, della struttura di competenze a più livelli Consultmedia, di cui è solo parziale estrazione. Per leggere il documento integrale, cliccare qui).