Radio digitale. La DGPGSR del Mise interpreta l’obbligo ex art 1 c. 1044 L. 205/2017 di introduzione dal 01/01/2020 di un’interfaccia digitale nei ricevitori radiofonici attraverso una norma del 1938

DGPGSR

Come noto, ai sensi del c. 1044 dell’art. 1 della L. 205/2017 (Legge di Bilancio 2018), al fine di favorire l’innovazione tecnologica, a decorrere dal 01/06/2019 gli apparecchi atti alla ricezione della radiodiffusione sonora venduti dalle aziende produttrici ai distributori di apparecchiature elettroniche al dettaglio sul territorio nazionale integrano almeno un’interfaccia che consenta all’utente di ricevere i servizi della radio digitale. Per le medesime finalità, a decorrere dal 01/01/2020 gli apparecchi atti alla ricezione della radiodiffusione sonora venduti ai consumatori nel territorio nazionale integrano almeno un’interfaccia che consenta all’utente di ricevere i servizi della radio digitale.
In relazione alla circostanza che la “radio digitale” si declina in più direttrici, quali DAB+, DRM, radio IP, radio digitale satellitare e varie interfacce cd. “smart”, sono stati chiesti alla DGPGSR chiarimenti interpretativi in merito al citato art. 1, comma 1044 della legge 205/2017.

A riguardo, la DGPGSR interrogata sulla corretta interpretazione da dare al predetto disposto normativo si è espressa con parere reso in data 18/09/2018 (risposta alla quale si rimanda per un approfondimento), precisando che la ratio normativa è allineata ad analoghe iniziative volte ad aprire nuove prospettive di sviluppo per la radiofonia che sono in corso anche in altri Paesi europei quale, a titolo di esempio, la Germania, ove di recente in un disegno di legge è stata prevista l’integrazione di almeno un’interfaccia digitale in ogni apparecchio radio, nonché in linea con l’evoluzione della radio digitale in Paesi come la Norvegia, la Svizzera, il Regno Unito, Danimarca e Olanda.
La suddetta disposizione normativa è inoltre coerente con le raccomandazioni ITU-R BS.774-4 e ITU-R BS 1114-10 e con il principio di neutralità tecnologica richiesto dall’Unione Europea, tanto che la norma non prescrive uno standard specifico.
Tuttavia, integrando quanto sopra con la definizione di “apparecchi atti alla ricezione della radiodiffusione sonora” di cui al datato RDL 246/1938, la D.G. giunge alla conclusione che “la normativa in esame si riferisce al servizio di radiodiffusione sonora e non include altre forme di distribuzione del segnale audio (p.es. Web Radio, IPTV)“. (M.L. per NL)

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