L’Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni, con la delibera in oggetto, ha introdotto alcune modifiche e integrazioni al Regolamento recante la nuova disciplina della fase di avvio delle trasmissioni radiofoniche terrestri in tecnica digitale, di cui alla Delibera n. 664/09/CONS.
Nel merito delle modifiche, l’Agcom ha tenuto conto, anzitutto, delle rilevanti criticità nell’assegnazione dei diritti di uso delle frequenze per il servizio radiofonico digitale in ambito nazionale, a causa del mancato raggiungimento da parte di alcune società consortili (costituite da operatori operanti in ambito nazionale) della percentuale del 40% emerse nella fase di avvio del Progetto pilota nella Provincia autonoma di Trento. Conseguentemente, per Agcom si è palesata la necessità di integrare la disciplina prevista dal Regolamento allegato alla delibera n. 664/09/CONS mediante l’introduzione di una procedura alternativa di rilascio dei diritti di uso delle radiofrequenze per le trasmissioni radiofoniche in tecnica digitale in ambito nazionale. Nel dettaglio, il rinnovato processo prevede che venga svolta una selezione comparativa, gestita dal Ministero, nel caso in cui il mancato raggiungimento della percentuale di rappresentatività del 40% da parte della società consortile non consenta di procedere all’assegnazione dei diritti d’uso secondo le modalità previste dall’articolo 12 del Regolamento allegato alla delibera n. 664/09/CONS. Inoltre, nel disporre le variazioni, Agcom ha ritenuto meritevoli di considerazione le osservazioni emerse in sede di consultazione con le rappresentanze degli operatori nazionali e quindi ha valutato opportuno prevedere, in capo alla società consortile che risulterà aggiudicataria del diritto d’uso a seguito della selezione comparativa, un obbligo di riserva esclusiva di capacità trasmissiva in favore dei fornitori di contenuti soci della società consortile non aggiudicataria , nonché ribadire la necessità che la società consortile aggiudicataria è tenuta al rispetto del principio di parità di trattamento tra tutti i fornitori di contenuti da essa trasportati. Relativamente alla posizione degli operatori di rete su scala locale, la ritenuta assenza di situazioni attuali di criticità, nonché il paventato rischio che in questa fase la previsione di una procedura alternativa di rilascio dei diritti d’uso possa disincentivare l’aggregazione delle emittenti locali in società consortili in possesso dei livelli di rappresentatività richiesti, hanno suggerito l’opportunità di non modificare le modalità e le condizioni di rilascio dei diritti d’uso previste dall’articolo 12, comma 6 del Regolamento allegato alla Delibera n.664/09/CONS. Del resto, Agcom ha convenuto che l’attuale Regolamento prevede già un meccanismo di deroga in favore dell’emittenza, in quanto stabilisce che nei bacini o sub bacini di utenza nei quali il numero dei soggetti autorizzati all’attività di fornitore di programmi radiofonici in ambito locale sia inferiore a 11 per ogni blocco di diffusione assegnabile ad operatori di rete locali, la percentuale del 30% può essere ridotta, ovvero conseguita attraverso fusioni o accordi tra società consortili locali. L’ente di garanzia ha poi valutato opportuno affinare ulteriormente gli elementi di valutazione ed i relativi punteggi previsti, al fine di renderli concretamente selettivi e funzionali allo svolgimento della procedura di selezione comparativa. In particolare, tenuto conto che la finalità della selezione è quella di individuare il soggetto, operatore di rete, destinatario dei diritti d’uso delle radiofrequenze per le trasmissioni radiofoniche terrestri in tecnica digitale, l’Autorità ha assegnato particolare rilievo, ai fini dell’attribuzione del punteggio, al piano tecnico dell’infrastruttura di rete, all’idoneità ed esperienza della società consortile alla gestione ed allo sviluppo di reti radiofoniche in tecnica digitale nonché all’innovazione tecnologica della rete ed all’uso efficiente della risorsa frequenziale (prevedendo pertanto che tale voce assegni fino ad un massimo di 50 punti). Agcom ha quindi confermato, quale elemento di valutazione, la potenzialità economica delle società consortili, valutata anche sommando i capitali sociali dei soggetti di cui si compone la medesima società (prevedendo che tale voce consenta di conseguire fino ad un massimo di 25 punti). L’organo di garanzia nelle tlc ha invece ritenuto di non confermare l’elemento relativo alle tipologie di programmi e ai servizi irradiati, in quanto, afferendo alla attività editoriale propria dei fornitori di contenuti, lo stesso non appare direttamente funzionale alla procedura in questione che interviene tra società consortili che svolgono attività di operatore di rete. Infine, circa l’elemento di valutazione relativo all’esperienza maturata nel settore radiofonico ed in particolare nella radiodiffusione sonora terrestre in tecnica digitale, anche con riferimento ai singoli soggetti partecipanti alla società consortile, l’Autorità ha ritenuto utile prevedere un termine certo in relazione al quale verificare il possesso dell’elemento in questione, individuato in un momento precedente all’avvio del procedimento di revisione del Regolamento allegato alla Delibera n. 664/09/CONS, al fine di escludere possibili comportamenti strumentali da parte dei partecipanti alla selezione in grado alterare la comparazione (per tale voce si prevede fino ad un massimo di 25 punti). In ragione di quanto sopra, Agcom ha deliberato di apportare alla delibera n. 664/09/CONS le seguenti modifiche e le integrazioni riportate nell’allegato A al provvedimento in argomento, che ne costituisce parte integrante ed essenzial: "All’Articolo 12, dopo il comma 5 è inserito il seguente: 5-bis. Fermo il rispetto del principio di parità di condizioni di avvio, sviluppo ed esercizio ordinario dell’attività di diffusione radiofonica in tecnica digitale tra tutti i soggetti privati e tra questi e la concessionaria del servizio pubblico radiotelevisivo, stabilito dall’art. 2 del presente regolamento, nella fase di avvio dei mercati, qualora le società consortili non raggiungano la percentuale di partecipazione di cui al comma 5, i diritti d’uso delle radiofrequenze per le trasmissioni radiofoniche terrestri in tecnica digitale sono assegnati mediante la procedura di selezione comparativa di cui al successivo articolo 12-bis tra le medesime società consortili, purché le stesse abbiano i requisiti di cui al comma 4 ed osservino gli obblighi di cui all’articolo 14 del presente regolamento. A tal fine la società consortile aggiudicataria del diritto d’uso delle radiofrequenze è tenuta a riservare, in via esclusiva, a ciascuno dei fornitori di contenuti soci della società consortile non aggiudicataria la capacità trasmissiva pari a 72 unità di capacità del blocco di diffusione di cui al citato articolo 14, comma 3, lett. b). In ogni caso è garantita la parità di trattamento tra i fornitori di contenuti soci delle predette società consortili. Resta salva la possibilità per le società consortili di ottenere i diritti d’uso secondo le modalità di cui al comma 5 nel caso in cui sia conseguita in qualsiasi momento entro la conclusione della procedura di selezione comparativa, la percentuale del 40 per cento, anche attraverso fusioni o accordi tra le medesime società partecipanti alla selezione comparativa. Dopo l’articolo 12 è inserito il seguente: Articolo 12 –bis (Procedura di selezione comparativa) 1. Ai fini dello svolgimento della selezione comparativa di cui all’articolo 12, comma 5-bis, il Ministero adotta un bando entro 30 giorni dalla pubblicazione della presente delibera, prevedendo un termine non inferiore a 30 giorni per la presentazione delle domande. 2. La selezione comparativa avviene sulla base dei seguenti elementi e relativi punteggi massimi applicabili: a) piano tecnico dell’infrastruttura di rete. Idoneità ed esperienza della società consortile alla gestione ed allo sviluppo di reti radiofoniche in tecnica digitale. Innovazione tecnologica della rete ed uso efficiente della risorsa frequenziale (totale massimo 50 punti); b) potenzialità economica della società consortile, valutata anche sommando i capitali sociali dei soggetti di cui si compone la società consortile. A tal fine si considera il capitale sociale, interamente versato, al netto delle perdite risultanti dal bilancio, calcolato sulla media dei bilanci regolarmente depositati negli ultimi tre esercizi antecedenti a quello di presentazione della domanda (totale massimo 25 punti); c) esperienza maturata, entro il 31 dicembre 2012, nel settore radiofonico anche con riferimento ai singoli soggetti partecipanti alla società consortile, ed avuto specifico riguardo alle esperienze nel settore della radiodiffusione sonora terrestre in tecnica digitale (totale massimo 25 punti). 3. Al termine della valutazione comparativa il Ministero compila la graduatoria delle domande pervenute e provvede al rilascio dei diritti di uso delle radiofrequenze per le trasmissioni radiofoniche terrestri in tecnica digitale alla società consortile collocata utilmente in graduatoria. La graduatoria è resa pubblica". (M.L. per NL)