Radio digitale. Il TAR Lazio respinge l’istanza di sospensione della Del. 567/13/CONS

Respinta dal TAR Lazio, con ordinanza del 16/01/2014, un’istanza per la sospensione della delibera n. 567/13/CONS dell’Agcom avente ad oggetto “Modifiche ed integrazioni al regolamento recante la nuova disciplina della fase di avvio delle trasmissioni radiofoniche terrestri in tecnica digitale, di cui alla delibera n. 664/09/CONS”.

Il ricorso, introdotto da un’emittente locale del centro Italia che fa riferimento ad un importante polo radiofonico, era stato altresì proposto contro: la delibera Agcom a monte di quella primaria, la n. 664/09/CONS, che "alla luce della nuova situazione" veniva impugnata "nuovamente"; il provvedimento della DGSCER del MSE prot. IV/DAB/CRDAB/LAZIO/4399 datato 18/01/2011; il parere negativo della DGSCER prot. 41252 alla variazione di frequenza di esercizio richiesta da un consorzio DAB il 18/02/2011; la delibera Agcom n. 300/10/CONS (inerente il PNAF DTT); la delibera Agcom n. 180/12/CONS del 4/4/2012 (PNAF provvisorio DAB); la delibera Agcom N. 382/13/CONS del 20/06/13; la delibera Agcom N. 383/13/CONS del 20/06/2013 (PAF provvisorio DAB in Trentino Alto Adige). La domanda per il conseguimento di un provvedimento interinale inibitorio tendeva ad ottenere la sospensione della delibera 567/13/CONS nelle more dell’annullamento del Regolamento DAB per quanto riguarda l’assegnazione dei diritti di uso delle frequenze per i network provider nazionali, nella parte in cui prevede che qualora le relative società consortili non siano partecipate da almeno il 40% delle radio nazionali analogiche e qualora le frequenze destinate alla radiofonia nazionale siano richieste da più soggetti privi di tale requisito di rappresentatività, i relativi diritti di uso vengano assegnati sulla base della formula del "beauty contest", che, per definizione, è una procedura attraverso la quale si giunge all’allocazione, in modo efficiente, di risorse a coloro che le possono utilizzare, attribuendo alle risorse stesse il maggior valore dal punto di vista economico e finanziario. Nel dettaglio della richiesta giudiziale, la ricorrente lamentava che la delibera Agcom n. 567/13/CONS non prevedava la possibilità di assegnare frequenze, mediante la citata formula della premiazione del "miglior progetto", anche alle società consortili costituite per svolgere l’attività di operatore di rete per la radiofonia digitale terrestre in ambito locale che non raggiungano la rappresentatività del 30% ex art. 12, c. 6 del. n. 664/09/CONS. Secondo l’associazione Aeranti-Corallo, intervenuta sulla problematica, "occorre ricordare che qualora fosse stato previsto un beauty contest tra le società consortili costituite per svolgere l’attività di operatore di rete per la radiofonia digitale terrestre in ambito locale che non raggiungano la percentuale di partecipazione del 30% prevista dalla delibera Agcom n. 664/09/CONS, sarebbe stata introdotta una scelta regolamentare in pieno contrasto con i principi sui quali si basa la stessa delibera n. 664/09/CONS. Quest’ultima, infatti, prevede che le risorse disponibili per la ra-diofonia locale vengano assegnate, senza gare di sorta, a tutti gli operatori di rete che rappresentino i soggetti radiofonici locali, che, avendo ottenuto l’autorizzazione per l’attività di fornitori di contenuti per la radiofonia digitale terrestre in ambito locale, siano interessati ad avviare le trasmissioni digitali. La previsione di gare tra i soggetti che non raggiungano i livelli di rappresentatività richiesti dalla delibera n. 664/09/CONS disincentiverebbe l’aggregazione tra gli stessi che non essendo più obbligatoria, finirebbe per non essere più perseguita. Ne conseguirebbe che la stragrande maggioranza dei fornitori di contenuti in ambito locale non avrebbe la possibilità di partecipare alle società consortili assegnatarie delle frequenze per l’attività di operatore di rete radiofonico digitale, con evidenti ricadute sul pluralismo e sulla concorrenza". Ad ogni buon conto, il TAR, con una decisione tanto motivata da far presagire la decisione di merito, ha dichiarato l’istanza cautelare inammissibile "per la parte in cui riguarda atti già gravati, e per i quali una precedente analoga richiesta è stata in passato respinta, senza che siano nel frattempo intervenuti mutamenti nelle circostanze (art. 58 c.p.a.)". D’altro canto, per i giudici amministrativi, "allo stato, l’istanza medesima appare, per ciascuno degli atti impugnati, palesemente priva del requisito del danno grave ed irreparabile (ma anche il profilo del fumus si presenta assente, o, comunque, di ardua comprensione) giacché nulla negli atti medesimi impedisce a (…) di continuare le sue trasmissioni in tecnica analogica, né quelle in tecnica digitale sono abbastanza diffuse, allo stato, da poter in qualche modo ridurre, almeno per ora, il bacino d’utenza della ricorrente", ragion per cui non sussistono "i presupposti di cui all’art. 55, X comma, c.p.a., mentre le spese seguono la soccombenza ex art. 57 c.p.a.". Nessuno stop, quindi, alla presentazione delle domande (il cui termine scadrà domani, 27/01/2014) per il conseguimento di diritti d’uso DAB in via temporanea e fino all’assegnazione definitiva a seguito dell’adozione del PNAF per il servizio radiofonico in tecnica digitale. Ricordiamo che possono presentare domanda di partecipazione le società consortili di cui all’art. 2602 del C.C. ed essere esclusivamente partecipate, con quote paritetiche, da concessionari per la radiodiffusione sonora in ambito nazionale, che hanno ottenuto l’autorizzazione per l’attività di fornitore di programmi radiofonici in tecnica digitale. Gli aventi titolo al rilascio dei diritti d’uso delle frequenze saranno individuati sulla base di graduatoria che sarà resa pubblica mediante pubblicazione sul sito Internet del Ministero. (M.L. per NL) 

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