Obbligo dal 01/01/2020 di integrare nei ricevitori radio di almeno una interfaccia per la ricezione di programmi radio in tecnica numerica mitigato dal D.L. 32/2019 (cd. “Sblocca cantieri”).
Il D.L. 32/2019 pubblicato sulla G.U. n. 92 del 18/04/2019 e vigente dal 02/05/2019, ha effettuato, attraverso l’art. 28 c. 5 , una interpretazione autentica dell’art. 1 c. 1044 della L. 205/2017 (Legge di Bilancio 2018), a riguardo dell’obbligo a decorrere dal 01/06/2019, di dotare gli apparecchi atti alla ricezione della radiodiffusione sonora venduti dalle aziende produttrici ai distributori di apparecchiature elettroniche al dettaglio sul territorio nazionale di almeno un’interfaccia che consenta all’utente di ricevere i servizi della radio digitale.
“Nel merito – spiega l’avv. Stefano Cionini di Consultmedia (struttura di competenze a più livelli in ambito mediatico collegata a questo periodico) – il D.L. 32/2019 dispone che, nelle more del recepimento della direttiva (UE) 2018/1972, del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’11/12/2018, ai fini dell’attuazione dell’articolo 1, comma 1044, della legge n. 205/2017, per “apparecchi atti alla ricezione della radiodiffusione sonora” si intendono i ricevitori autoradio venduti singolarmente o integrati in un veicolo nuovo della categoria M, nonche’ i ricevitori con sintonizzatore radio che operino nelle bande destinate al servizio di radiodiffusione secondo il Piano nazionale di ripartizione delle frequenze di cui al decreto del Ministro dello sviluppo economico 05/10/2018, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 244 del 19/10/2018 ad esclusione delle apparecchiature utilizzate dai radioamatori, dei dispositivi di telefonia mobile (smartphone) e dei prodotti nei quali il ricevitore radio e’ puramente accessorio (boombox, ricevitori di modesto valore, ecc)”.
Nella sostanza, quindi, l’interpretazione autentica del legislatore attraverso D.L. 32/2019 limita l’obbligo ex L. 205/2017 di integrazione dell’interfaccia digitale alle sole autoradio.
Ricordiamo che in relazione alla circostanza che la “radio digitale” si declina in più direttrici, quali DAB+, DRM, radio IP, radio digitale satellitare e varie interfacce cd. “smart”, erano stati chiesti alla D.G.P.G.S.R chiarimenti interpretativi in merito al citato art. 1, comma 1044 della legge 205/2017. A riguardo, la D.G. interrogata, con parere reso in data 18/09/2018 (ora superato dall’interpretazione autentica della norma nella direzione da sempre sostenuta da questo periodico) si era così espressa. “La norma stabilisce l’integrazione, in apparecchi atti alla ricezione della radiodiffusione sonora, di almeno un’interfaccia che permetta all’utente di ricevere i servizi della radio digitale. Ciò in linea con analoghe iniziative volte ad aprire nuove prospettive di sviluppo per la radiofonia che sono in corso anche in altri Paesi europei quale, a titolo di esempio, la Germania, ove di recente in un disegno di legge è stata prevista l’integrazione di almeno un’interfaccia digitale in ogni apparecchio radio, nonché in linea con l’evoluzione della radio digitale in Paesi come la Norvegia, la Svizzera, il Regno Unito, Danimarca e Olanda. La suddetta disposizione normativa è inoltre coerente con le raccomandazioni ITU-R BS.774-4 e ITU-R BS 1114-10 e secondo cui “ The ITU Radiocommunication Assembly (…) invites the ITU membership and radio-receiver manufacturers to consider economically viable, portable, multiband, multistandard radio receivers designed to work, through manual or preferably automatic selection, with all the different analogue and digital radio broadcasting systems currently in use in all the relevant frequency bands;” e con il principio di neutralità tecnologica richiesto dall’Unione Europea, infatti la norma non prescrive uno standard specifico.
Quanto all’ambito di applicazione della suddetta norma si rinvia alla definizione, su quali siano “gli apparecchi atti alla ricezione della radiodiffusione sonora” fornita, in riferimento all’applicazione del RDL n. 246/1938, da questa Amministrazione con nota del 22.2 2012, di cui si riporta il seguente estratto: “1. “Un apparecchio si intende “atto” a ricevere le radioaudizioni se e solo se include nativamente gli stadi di un radioricevitore completo: sintonizzatore radio (che operi nelle bande destinate al servizio di Radiodiffusione), decodificatore e trasduttori audio/video per i servizi radiotelevisivi, solo audio per i servizi radiofonici”. (…) Inoltre, un sintonizzatore radio/TV dovrà essere conforme ad almeno uno degli standard previsti nel sistema italiano per poter ricevere le radiodiffusioni nelle bande di frequenze assegnate dal Piano nazionale di ripartizione delle frequenze (PNRF).
(…) si indicano per gli apparati “atti”, a titolo esemplificativo, i seguenti elenchi delle tipologie di apparati maggiormente significative che, pur non essendo esaustivi, possono essere proposti come un riferimento: – Ricevitori radio fissi; – Ricevitori radio portatili; – Ricevitori radio per mezzi mobili; – Terminale d’utente per telefonia mobile dotato di ricevitore radio; – Riproduttore multimediale dotato di ricevitore radio (per esempio, lettore mp3 con radio FM integrata);”. Per quanto sopra, risulta che la normativa in esame si riferisce al servizio di radiodiffusione sonora e non include altre forme di distribuzione del segnale audio (p.es. Web Radio, IPTV). Dal punto di vista soggettivo la norma ha un ambito applicativo ampio ma graduato nel tempo, richiedendo l’integrazione del sintonizzatore digitale in un arco temporale che prevede, a partire dal 1°giugno 2019, l’obbligo di vendita da parte delle aziende produttrici ai distributori al dettaglio e, a partire dal 1° gennaio 2020, la vendita dei predetti apparecchi agli utenti”. (E.G. per NL)