Come già ampiamente illustrato in precedente articolo, l’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni attraverso la delibera in oggetto, pubblicata il 30/07/2015, ha esteso alla Toscana centrale, alla provincia de L’Aquila e alla Sardegna sud-orientale la pianificazione del servizio di radiodiffusione sonora in tecnica digitale.
Nel merito, si ricorderà che l’art 13, comma 2 del Regolamento adottato con la delibera n. 664/09/CONS, stabiliva che l’Autorità suddividesse il territorio nazionale in bacini di servizio per le diffusioni locali, individuasse le frequenze assegnabili e determinasse il numero e la configurazione delle reti radiofoniche digitali terrestri da attivare. Come anticipato, la delibera in titolo, in esecuzione al predetto intendimento, identifica e definisce quindi i bacini di servizio dell’intero territorio nazionale, procedendo altresì alla pianificazione di risorse frequenziali per il servizio radiofonico digitale in ulteriori tre bacini, integrando ed estendendo la pianificazione già attuata in alcuni bacini con le delibere nn. 180/12/CONS, 383/13/CONS e 602/14/CONS. Di rilievo, sono i due allegati alla delibera in parola (Allegato 1 e Allegato 2) e il file PDV Italia downloadabile dal sito Agcom. Meritevoli di attenzione sono talune considerazioni introduttive dell’Agcom, che di seguito si riportano in quanto significative dell’orientamento assunto (o in corso di probabile assunzione) dal Regolatore. Quanto alla definizione della suddivisione del territorio nazionale in bacini di servizio, l’Autorità ha ritenuto che essa dovesse essere considerata di natura provvisoria e rivedibile nel prosieguo dello sviluppo del mercato e dell’evoluzione delle attività di coordinamento internazionale. In definitiva, l’Autorità ha adottato provvisoriamente la suddivisione del territorio nazionale in 39 bacini di servizio per la radiofonia digitale, corrispondente a una media di circa due bacini a Regione. L’estrema diversificazione delle aree di servizio, tipica delle attuali reti radiofoniche analogiche ha suggerito, come ragionevole soluzione, di strutturare i bacini in modo univoco, cercando il miglior compromesso tra le opposte esigenze. Per quel che attiene all’identificazione dei bacini in cui può essere estesa la pianificazione, in relazione alla disponibilità di risorse di spettro e alla compatibilità con le utilizzazioni degli altri Paesi, l’Agcom ha rimarcato come la delibera n. 451/13/CONS e successive integrazioni abbia pianificato per il servizio di radiodiffusione sonora in tecnica digitale i canali 7, 10 e 12 della banda VHF-III, con un vincolo sui canali 7 e 10 che sono utilizzabili non più di uno per ciascuna area tecnica, in funzione della configurazione finale della banda VHF–III. Essendo il canale 7 VHF oggetto di pianificazione per il servizio televisivo in base alla disposizioni della legge 190/2014 , al momento si possono considerare generalmente disponibili per la radiofonia digitale i 4 blocchi del canale 12 VHF, di cui tre sono stati riservati dai precedenti provvedimenti di pianificazione per la radiofonia digitale agli operatori nazionali, e i 4 blocchi del canale 10 VHF, laddove non pianificato per il servizio televisivo. In aggiunta, vanno considerati i blocchi del canale 11 VHF, alcuni dei quali assegnati all’Italia dall’Accordo GE06, ma che nelle Regioni in cui il canale è interamente assegnato all’Italia è oggetto anch’esso di pianificazione per il servizio televisivo ai sensi della citata legge 190/2014. Entrambi i canali 7 e 11 VHF possono essere utilmente impiegati per la radiofonia digitale con le opportune cautele nelle aree in cui pur non essendo assegnati all’Italia non hanno rilevante impatto con le utilizzazioni estere e comunque entro precisi limiti volti ad assicurare la protezione delle utilizzazioni televisive come allo stato pianificate. Tra le due possibilità, l’Autorità ha ritenuto preferibile per il DAB la pianificazione del canale 11 VHF, sia per via delle assegnazioni DAB all’Italia previste dall’Accordo GE06 sul suddetto canale sia perché il canale 7 VHF risulta viceversa assegnato all’Italia per il servizio televisivo in aree ben più estese rispetto al canale 11 VHF. Ciò premesso, in merito alle risorse di spettro che possono essere ragionevolmente prese in considerazione, per l’Agcom è risultato necessario al momento valutare ipotesi di estensione della pianificazione per la radiofonia digitale solo in aree nelle quali non si ravvisano criticità nei confronti della compatibilità con le utilizzazioni dei Paesi esteri. Conseguentemente, se da un lato non possono ovviamente essere pianificate risorse suscettibili di provocare interferenze nocive alle assegnazioni estere già contenute nel suddetto Piano, dall’altro non è apparso neanche opportuno, in questa fase, coinvolgere nella pianificazione aree suscettibili di avere impatti con eventuali ulteriori utilizzazioni estere, anche al fine di mantenere la flessibilità di manovra necessaria per il raggiungimento di futuri accordi bilaterali . Di conseguenza, l’Autorità ha valutato che, allo stato, ulteriori risorse per la radiofonia digitale possono essere costituite solo da risorse non assegnate all’Italia le quali, per tale motivo, possono essere impiegate solo in determinate aree e con vincoli tecnici tali da assicurare la pressoché totale assenza di interferenze nocive alle assegnazioni estere. Per individuare i bacini oggetto dell’intervento di pianificazione, secondo l’Agcom, occorre anche mettere in relazione la quantità di risorsa frequenziale concretamente disponibile con il numero di soggetti fornitori di contenuti radiofonici locali presenti nell’area interessata, in modo da rispondere ai criteri di destinazione delle risorse per il soddisfacimento delle esigenze dei soggetti locali stabiliti dal Regolamento allegato alla delibera n. 664/09/CONS (un canale televisivo contiene 4 blocchi di frequenza per il trasporto di multiplex radiofonici digitali e ciascun blocco, secondo quanto indicato dallo stesso Regolamento, può trasportare 12 programmi). In definitiva, alla luce dell’effetto combinato dei vincoli relativi alle risorse disponibili e al numero di fornitori di contenuti digitali presenti nel bacino e assunto di non pianificare in questa fase in nessun bacino un numero di blocchi di frequenze superiore a 5 per non ipotecare in modo significativo la disponibilità di risorse per la successiva pianificazione dei bacini adiacenti, l’Autorità ha ritenuto di poter estendere la pianificazione in pochi bacini di servizio posizionati rispettivamente nella parte centrale della penisola e nella Sardegna sud-orientale. Cinque blocchi di frequenze corrispondono a una capacità trasmissiva che consente la diffusione di 60 programmi radiofonici, capacità oggettivamente insufficiente a veicolare tutti i programmi radiofonici che formalmente risultano dalle autorizzazioni conseguite dai fornitori di contenuti digitali in gran parte dei bacini definiti. Tuttavia, tale numero di blocchi rappresenta comunque una capacità ragguardevole che, secondo il Regolatore, può essere ritenuta sufficiente quantomeno a soddisfare una domanda iniziale da parte dei soggetti effettivamente disposti a investire nella nuova piattaforma in questa fase di sviluppo del mercato e sufficiente, altresì, per costituire un’offerta al pubblico significativa, in grado di stimolare la crescita della diffusione dei ricevitori DAB . Inoltre, in questo caso, secondo l’Autorità, non si presenta il rischio che l’insufficienza di risorse provochi l’uscita di soggetti dal mercato dal momento che il servizio digitale si affianca, senza sostituirlo al servizio analogico nella banda FM che continua ad operare e di cui non è prevista la cessazione. Circa i criteri e parametri tecnici di pianificazione, l’Autorità ha ritenuto che, considerato l’obiettivo di espansione del servizio lungo le grandi vie di comunicazione, sia ragionevole assumere una configurazione di pianificazione orientata ad assicurare il servizio da ricezione mobile. Pertanto i criteri di compatibilità tra le reti locali che utilizzano il medesimo blocco in diversi bacini devono essere idonei ad assicurare la protezione da interferenze nel territorio e non solo nei centri abitati. In base alle considerazioni che precedono, i vincoli tecnici posti con il provvedimento in esame sono riferiti a punti di verifica (PDV) con distribuzione regolare sul territorio, caratterizzati da una altitudine s.l.m. non superiore a 1000 metri o, se a quota superiore, associati a una popolazione superiore a 1000 abitanti. Tali vincoli, che si introducono per la prima volta nella pianificazione della radiodiffusione sonora digitale, sono volti ad assicurare la compatibilità tra le diverse reti radiofoniche e la richiesta qualità del servizio, oltre che volti ad assicurare la compatibilità con le utilizzazioni estere. Circa la distribuzione dei blocchi di frequenza disponibili tra i bacini da pianificare, alla luce delle considerazioni che precedono, tenendo conto delle compatibilità con i Paesi esteri e assumendo di assicurare adeguate distanze di riuso del medesimo blocco, l’Autorità ha ritenuto di poter adottare la pianificazione riportata in allegato alla delibera in trattazione, inclusiva della pianificazione già adottata con le precedenti delibere. L’Autorità ha considerato assolutamente indispensabile impiegare i quattro blocchi del canale 11 VHF per destinare risorse all’emittenza locale, alternando sul territorio tali blocchi con quelli del canale 10 VHF al fine di garantire adeguate distanze di riuso del medesimo blocco. Quanto all’opportunità di destinare alla radiofonia digitale anche la banda 230-240 MHz (c.d. canale 13 VHF), attualmente attribuita dal Piano Nazionale di Ripartizione delle Frequenze (PNRF) al servizio fisso e mobile e gestita dal Ministero della difesa, l’Agcom ha osservato come essa possa soltanto rinnovare la sollecitazione al Ministero dello sviluppo economico. L’Autorità ha rilevato poi come sia generalmente condivisa l’ipotesi di rivedere le disposizioni del Regolamento alla luce degli sviluppi successivamente intervenuti, soprattutto in tema di risorse di spettro. In particolare, trova consensi l’ipotesi di prevedere procedure concorsuali anche per gli operatori locali, laddove si verifichi uno sbilanciamento tra blocchi disponibili per l’assegnazione e numero di soggetti pretendenti. In merito alla questione della “razionalizzazione” della radiofonia analogica nella c.d. banda FM, l’Autorità ha ripetutamente rilevato che lo sviluppo della radiofonia digitale, cioè l’apertura di un nuovo mercato per il servizio di radiodiffusione sonora, favorirà altresì un riassetto del settore che potrà interessare anche la banda FM, in cui si riscontra una situazione sostanzialmente “congelata”. Infatti ai sensi dell’art. 42 comma 10 del D. Lgs. 177/2005, come modificato dal D. Lgs. 44/2010, “l’Autorità adotta il piano nazionale di assegnazione delle frequenze radiofoniche in tecnica analogica successivamente all’effettiva introduzione della radiodiffusione sonora in tecnica digitale e allo sviluppo del relativo mercato”. Per l’Agcom, essendo la banda FM affetta da notevoli problemi di qualità del servizio dovuti alla congestione di utilizzazioni ed essendo causa di numerose interferenze arrecate agli altri Paesi, oggetto da lungo tempo di contestazioni in ambito UIT e più di recente in ambito comunitario, un’eventuale pianificazione di detta banda, come da più parti invocata, potrà essere valutata con maggiore concretezza, salvo che un intervento legislativo non modifichi le disposizioni sopra richiamate, una volta che sia stato realizzato lo sviluppo concreto del relativo mercato della radiofonia digitale. Allo stato, l’Autorità ha ribadito come non sia nella propria sfera di competenze valutare ipotesi di una chiusura, sebbene a lungo termine, della radiofonia analogica. Da ultimo, l’Autorità ha ritenuto opportuno ribadire quanto già asserito in occasione del precedente provvedimento di pianificazione relativo ai bacini Valle d’Aosta, Piemonte occidentale e Umbria , circa la non accoglibilità della tesi di non procedere alla pianificazione graduale del territorio per attendere la disponibilità in ogni bacino di risorse adeguate, attesa che sarebbe subordinata anche alla disponibilità del c.d. canale 13 VHF. Il Regolamento non esplicita alcun obbligo a procedere in tal senso, anzi, al contrario, facendosi carico di promuovere lo sviluppo della radiofonia digitale si esprime in termini di gradualità, laddove al comma 2 dell’art. 13 dispone che l’Autorità individui “le frequenze assegnabili nelle aree territoriali nelle quali si è concluso il passaggio definitivo alla trasmissione televisiva digitale”, processo che, come noto, si è svolto gradualmente sul territorio, sulla base di un calendario stabilito con decreto ministeriale. Secondo l’Autorità, occorre, altresì, soffermarsi su un ulteriore rilevante aspetto del Regolamento: l’Ente aveva già chiarito nel sopra citato provvedimento che la disposizione di cui all’art. 13, comma 5, lettera d), che indica di “garantire agli operatori di rete locali privati fino a 11 blocchi di diffusione al fine di soddisfare le esigenze dei fornitori di contenuti”, non può certo interpretarsi in senso perentorio, quanto piuttosto come una disposizione di carattere programmatico, di stima della quantità massima di risorse di spettro che in talune aree potrebbe essere necessaria per la diffusione in tecnica digitale dell’intero ammontare dei programmi locali diffusi in tecnica analogica nelle medesime aree. Significativo, da questo punto di vista, è l’uso dell’espressione “fino a” che indica evidentemente un tetto massimo e non certo un requisito minimo. Nella gestione dello spetto, invero, la quantità di risorsa disponibile per un determinato servizio è un dato di partenza, derivato da un bilanciamento complessivo, anche a livello internazionale, di diverse esigenze, nel quale vanno ricondotte le richieste del mercato per l’effettivo uso di tale risorsa per quel servizio. Ulteriore e non certo secondario aspetto preso in considerazione è poi il fatto che per assicurare la compatibilità tra le reti di bacini adiacenti occorre, nella maggior parte dei casi, tranne che in particolari situazioni orografiche che vedono uno schermaggio naturale da catene montuose, utilizzare frequenze differenti, ripetendo la medesima frequenza soltanto a una certa distanza. Ciò implica che per pianificare mediamente in un bacino una data quantità di risorse occorre disporre di una risorsa complessiva ben superiore, quantificabile in linea di massima in almeno il doppio se non, come normalmente avviene, nel triplo. E’ evidente che una risorsa di tale entità difficilmente risulterà disponibile per la piattaforma DAB. (M.L. per NL)