Attraverso la Delibera in oggetto l’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni ha disposto la “Estensione della pianificazione per il servizio di radiodiffusione sonora in tecnica digitale DAB+ nei bacini nn. 22, 28, 29, 30, 33, 34, 35 e 37 come definiti dalla Delibera n. 465/15/CONS”.
Nel merito, col provvedimento in parola l’Agcom ha ampliato il piano provvisorio già adottato con delibere n. 180/12/CONS, n. 383/13/CONS, n. 602/14/CONS e n. 465/15/CONS ai bacini nn. 22, 28, 29, 30, 33, 34, 35 e 37, come riportato nell’Allegato 1 alla Delibera. Le reti sono realizzate in tecnica isofrequenziale e i blocchi di frequenze di cui all’Allegato 1 sono utilizzati nel rispetto dei vincoli tecnici stabiliti nell’Allegato 2 della delibera n. 465/15/CONS che assicurano la compatibilità con le utilizzazioni degli altri bacini nonché dei Paesi esteri in conformità all’Accordo di Ginevra 2006. La concessione dei diritti d’uso delle frequenze negli ulteriori bacini pianificati con il provvedimento qui disaminato è disposta dal Ministero dello sviluppo economico attraverso procedure eque, trasparenti e non discriminatorie, in via temporanea e fino all’assegnazione definitiva a seguito dell’adozione del piano nazionale di assegnazione delle frequenze per il servizio di radiodiffusione sonora terrestre in tecnica digitale sull’intero territorio nazionale, che avverrà al termine della fase di avvio del relativo mercato come disciplinato dal Regolamento. Ai fini di quanto sopra, il Ministero dello sviluppo economico, entro 60 giorni dalla pubblicazione della delibera sul sito dell’Agcom (28/04/2016), concede a tutti i soggetti aventi titolo i diritti di uso, corredati dei vincoli tecnici di cui all’Allegato 1, per i bacini di servizio di cui al comma 1, secondo i criteri e le procedure previste dagli artt. 12, 12-ter e 13 del Regolamento. I titolari dei diritti d’uso già concessi per i bacini pianificati con le delibere n. 180/12/CONS, n. 383/13/CONS e n. 602/14/CONS rispettano i vincoli tecnici di cui all’Allegato 2 della delibera n. 465/15/CONS. Il Ministero dello sviluppo economico vigila sul rispetto da parte degli operatori di rete degli obblighi di copertura stabiliti dall’art. 14 del Regolamento. L’utilizzo dei blocchi di frequenze 12C e 12D, pianificati nel bacino n. 37, è subordinato al coordinamento internazionale delle utilizzazioni che si intendono mettere in servizio e comunque, nelle more del suddetto coordinamento, il campo interferente totale su ciascuno dei due blocchi non deve superare il valore di 27 dBμV/m nelle aree del territorio tunisino corrispondenti agli allotment dove è previsto l’uso dei medesimi blocchi. Fino alla data del 17/06/2020, l’utilizzo dei blocchi 11A, 11B e 11C pianificati nel bacino n. 37 è subordinato al coordinamento internazionale delle utilizzazioni che si intendono mettere in servizio le quali devono assicurare la protezione degli assignment televisivi analogici della Tunisia operanti sul canale 11 VHF. Il campo interferente totale prodotto dalle utilizzazioni italiane su ciascuno dei tre blocchi 11A, 11B e 11C non può pertanto superare il valore di 23 dBμV/m sul territorio tunisino. Successivamente alla data del 17/06/2020, con la transizione al digitale delle utilizzazioni televisive analogiche tunisine, il campo interferente totale prodotto dagli impianti italiani su ciascuno dei blocchi di frequenze 11A, 11B e 11C non deve superare il valore di 27 dBμV/m nelle aree del territorio tunisino corrispondenti agli allotment dove è previsto l’uso dei medesimi blocchi. (M.L. per NL)