Radio digitale. Delibera Agcom 465/15/CONS: estensione a ulteriori bacini della pianificazione provvisoria già adottata con delibere precedenti

L’art 13, comma 2 del Regolamento adottato con la delibera n.664/09/CONS, stabilisce che l’Autorità suddivida il territorio nazionale in bacini di servizio per le diffusioni locali, individui le frequenze assegnabili e determini il numero e la configurazione delle reti radiofoniche digitali terrestri da attivare.

La delibera in titolo identifica e definisce i bacini di servizio dell’intero territorio nazionale e procede alla pianificazione di risorse frequenziali per il servizio radiofonico digitale in ulteriori tre bacini (Toscana centrale, Provincia de L’Aquila e Sardegna sud-orientale) integrando ed estendendo la pianificazione già attuata in alcuni bacini con le delibere nn. 180/12/CONS, 383/13/CONS e 602/14/CONS”. In calce riportiamo il testo del provvedimento unitamente ai tre documenti annessi downloadabili in pdf (1) Definizione dei bacini per il servizio radiofonico digitale; 2) Piano provvisorio di assegnazione delle frequenze per il servizio radiofonico digitale; 3) PDV Italia DAB) (E.G. per NL)

Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

Delibera n. 465/15/CONS

DEFINIZIONE DEI BACINI DI SERVIZIO PER LA RADIODIFFUSIONE SONORA IN TECNICA DIGITALE ED ESTENSIONE A ULTERIORI BACINI DELLA PIANIFICAZIONE PROVVISORIA GIÀ ADOTTATA CON DELIBERE N. 180/12/CONS, N. 383/13/CONS E N. 602/14/CONS

L’AUTORITÀ

NELLA riunione di Consiglio del 28 luglio 2015;
VISTA la legge 31 luglio 1997, n. 249, “Istituzione dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo”;
VISTO il decreto legislativo 1 agosto 2003, n. 259, “Codice delle comunicazioni elettroniche”;
VISTO il decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, “Testo unico dei servizi di media audiovisivi e radiofonici”, come modificato dal decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 44;
VISTO il decreto del Ministro dello sviluppo economico del 27 maggio 2015 con il quale è stato approvato il “Piano nazionale di ripartizione delle frequenze”;
VISTI gli Atti Finali della conferenza “Regional Radiocommunication Conference for planning of the digital terrestrial broadcasting service in parts of Regions 1 and 3, in the frequency bands 174-230 MHz and 470-862 MHz (RRC-06)”, svoltasi a Ginevra dal 15 maggio al 16 giugno 2006, nell’ambito dell’International Telecommunication Union (ITU), recanti l’Accordo regionale di pianificazione per il servizio di radiodiffusione digitale (Accordo GE06), nonché il Piano delle frequenze di cui all’art. 3 del suddetto Accordo;
VISTA la delibera n. 249/02/CONS, del 31 luglio 2002, recante “Approvazione del piano nazionale di assegnazione delle frequenze per la radiodiffusione sonora in tecnica digitale (PNAF DAB-T)”;
VISTA la delibera n. 149/05/CONS, del 9 marzo 2005, recante “Approvazione del regolamento recante la disciplina della fase di avvio delle trasmissioni radiofoniche terrestri in tecnica digitale”;
VISTA la delibera n. 664/09/CONS, del 26 novembre 2009, recante “Regolamento recante la nuova disciplina della fase di avvio delle trasmissioni radiofoniche terrestri in tecnica digitale”, come modificata dalla delibera n. 567/13/CONS (nel seguito il Regolamento);
VISTA la delibera n. 300/10/CONS, del 15 giugno 2010, recante “Piano nazionale di assegnazione delle frequenze per il servizio di radiodiffusione televisiva terrestre in tecnica digitale: criteri generali”;
VISTA la delibera n. 353/11/CONS, del 23 giugno 2011, recante “Nuovo regolamento relativo alla radiodiffusione televisiva terrestre in tecnica digitale” come modificata dalla delibera n. 350/12/CONS;
VISTA la delibera n. 180/12/CONS, del 4 aprile 2012, recante “Piano provvisorio di assegnazione delle frequenze per il servizio radiofonico digitale nella regione del Trentino Alto Adige progetto pilota nella Provincia Autonoma di Trento”;
VISTA la delibera n. 277/13/CONS, del 11 aprile 2013, recante “Procedura per l’assegnazione delle frequenze disponibili in banda televisiva per sistemi di radiodiffusione digitale terrestre e misure atte a garantire condizioni di effettiva concorrenza e a tutela del pluralismo ai sensi dell’art. 3-quinquies del decreto-legge 2 marzo 2012, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 44 del 26 aprile 2012”;
VISTA la delibera n. 383/13/CONS, del 20 giugno 2013, recante “Piano provvisorio di assegnazione delle frequenze per il servizio radiofonico digitale nella regione del Trentino Alto Adige progetto pilota nella Provincia Autonoma di Bolzano”;
VISTA la delibera n. 451/13/CONS, del 18 luglio 2013, recante “Revisione del Piano di Assegnazione delle frequenze per il servizio televisivo terrestre in tecnica digitale per le reti nazionali, di cui alla delibera n. 300/10/CONS” come modificata dalla delibera n. 539/13/CONS e dalla delibera n. 631/13/CONS;
VISTA la delibera n. 149/14/CONS, del 9 aprile 2014, recante “Modifica della delibera n. 451/13/CONS “Revisione del piano di assegnazione delle frequenze per il servizio televisivo terrestre in tecnica digitale per le reti nazionali, di cui alla delibera n. 300/10/CONS”;
VISTA la delibera n. 480/14/CONS, del 23 settembre 2014, recante “Modifica del Piano Nazionale di assegnazione delle frequenze per la radiodiffusione televisiva in tecnica digitale DVB-T in attuazione dell’art. 6, comma 8, della legge 21 febbraio 2014, n. 9”;
VISTA la delibera n. 602/14/CONS, del 28 novembre 2014, recante “Piano provvisorio di assegnazione delle frequenze per il servizio radiofonico digitale nelle regioni Valle d’Aosta e Umbria e nelle province di Torino e Cuneo.”;
VISTA la delibera n. 264/15/CONS, del 28 maggio 2015, recante “Avvio del procedimento per l’identificazione a livello nazionale dei bacini di servizio per la radiodiffusione sonora in tecnica digitale ed estensione della pianificazione già attuata con le delibere nn. 180/12/CONS, 383/13/CONS e 602/14/CONS”;
VISTA la delibera n. 402/15/CONS, del 25 giugno 2015, recante “Modifica del Piano nazionale di assegnazione delle frequenze per la radiodiffusione televisiva in tecnica digitale DVB-T in attuazione dell’art. 6, comma 8, della legge 21 febbraio 2014, n. 9 e successive modificazioni, come modificato dall’art. 1, comma 147, della legge 23 dicembre 2014, n. 190”;
CONSIDERATO che il Regolamento, all’art 13, comma 2, stabilisce che “Ai fini della pianificazione delle frequenze e della connessa configurazione delle reti, l’Autorità, sentite la concessionaria del servizio pubblico radiotelevisivo e le associazioni maggiormente rappresentative delle imprese radiofoniche private suddivide il territorio nazionale in bacini di utenza e sub bacini di utenza per le diffusioni locali, individua le frequenze assegnabili nelle aree territoriali nelle quali si è concluso il passaggio definitivo alla trasmissione televisiva digitale terrestre e determina il numero e la configurazione delle reti radiofoniche digitali terrestri da attivare nelle medesime aree.”;
CONSIDERATO che, nei giorni 9 e 10 giugno 2015 si sono tenute le audizioni della concessionaria del servizio pubblico Rai-Radiotelevisione italiana Spa e delle associazioni Aeranti Corallo, Confindustria Radio TV, REA e RNA, nonché della RAS Radiotelevisione Azienda Speciale, operatore di rete della Provincia autonoma di Bolzano, che ne aveva avanzato specifica richiesta, in merito al documento di consultazione, inviato in precedenza ai soggetti sopra elencati, nel quale era illustrata la situazione del coordinamento internazionale, una proposta di suddivisione del territorio nazionale in bacini di servizio e ipotesi riguardanti aspetti tecnici di pianificazione;
CONSIDERATO che con lo stesso documento, in particolare, sono state poste all’attenzione dei soggetti consultati i seguenti temi principali:
1. Definizione della suddivisione del territorio nazionale in bacini di servizio;
2. Identificazione dei bacini in cui può essere estesa la pianificazione, in relazione a:
2.1. Disponibilità di risorse di spettro;
2.2. Compatibilità con le utilizzazioni degli altri Paesi;
3. Criteri e parametri tecnici di pianificazione, e in particolare:
3.1. Tipo di servizio (mobile/portatile indoor);
3.2. Vincoli tecnici per la compatibilità in ambito nazionale;
3.3. Vincoli tecnici per la compatibilità con i Paesi esteri;
4. Distribuzione dei blocchi di frequenza disponibili tra i bacini da pianificare;
5. Ogni altro elemento conoscitivo o proposta ritenuti utili ai fini del procedimento in corso ovvero, più in generale, dello sviluppo del servizio di radiofonia digitale sul territorio nazionale.
CONSIDERATO altresì che è pervenuto un contributo da parte del Consorzio READAB Campania ed un contributo da parte del Consorzio EuroDab Italia;
CONSIDERATO che nelle suddette audizioni e nei contributi pervenuti sono state rappresentate le posizioni sinteticamente descritte nel seguito:
Sono state espresse valutazioni sostanzialmente positive sulla possibilità di proseguire nel processo di ulteriore implementazione del Regolamento sulla radiofonia digitale al fine di espandere concretamente il servizio. In particolare, è stato espresso apprezzamento per la proposta di provvedere alla definizione dei bacini di servizio sull’intero territorio, come peraltro richiesto dal mercato in occasione dei precedenti provvedimenti di pianificazione parziale. Sul tema, è stato altresì proposto di prendere in considerazione anche la possibilità di adottare schemi differenziati per gli ambiti nazionali, regionali e locali.
È stata sottolineata l’opportunità di dare ulteriore impulso ai risultati interessanti dell’avvio del mercato intraprendendo campagne istituzionali di informazione, accompagnate da attività di monitoraggio condotte attraverso un tavolo tecnico partecipato dall’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni (nel seguito anche AGCOM) dal Ministero dello sviluppo economico, dagli operatori nazionali e dalle Associazioni di categoria.
È stato proposto che l’Autorità, insieme alle associazioni di settore, metta in atto iniziative pubbliche finalizzate ad aumentare la conoscenza della tecnologia della radio digitale e a creare una massa critica di ricevitori. Tali iniziative dovrebbero coinvolgere anche soggetti estranei al mondo della radiodiffusione, come ad esempio l’associazione dei costruttori automobilistici e gli operatori di telecomunicazione.
È stata espressa la necessità di dare una prospettiva certa all’assetto a lungo termine del sistema radiofonico nazionale considerato che potrebbero non permanere ancora a lungo le condizioni economiche (correlate alla diminuzione della raccolta pubblicitaria e all’evoluzione degli assetti di mercato) necessarie per sostenere la prolungata e costosa coesistenza di due piattaforme tecnologiche (quella analogica in FM e quella digitale in DAB+) utilizzate per trasportare contenuti sostanzialmente identici.
Una esigenza prospettata riguarda la definizione di una disciplina regolatoria che porti nel più breve tempo possibile a un quadro giuridico certo e snello in grado di risolvere le contraddizioni che si sono create con i diversi interventi normativi.
Da parte di alcuni partecipanti alla consultazione, viceversa, è stato evidenziato che il DAB, anche nelle sue forme più evolute, non abbia un futuro tale da invogliare le emittenti locali a investire, ancor più in considerazione del fatto che il parco automobilistico italiano è privo di ricevitori per la radio digitale né risulta che sia emerso un particolare interesse da parte delle case automobilistiche nel sostituire il ricevitore analogico FM con il ricevitore DAB. Alla luce di tale realtà, è stato sostenuto che, per non creare ulteriori false aspettative, occorrerebbe orientare le eventuali disponibilità economiche delle società verso altri segmenti tecnologici più avanzati, meno costosi e che non richiedono complesse procedure amministrative.
Nel merito dell’individuazione dei bacini, è stato espresso sostanziale accordo con il numero dei bacini individuati, pur suggerendo l’opportunità di alcune modifiche, proposte da alcuni partecipanti alla consultazione, riguardanti le Regioni Lombardia, Veneto, Emilia-Romagna, Marche, Toscana, Lazio, Campania, Calabria e Sicilia. È stata rappresentata altresì l’opportunità di unificare i due bacini di Trento e Bolzano, già definiti dai precedenti provvedimenti di pianificazione, al fine di garantire un uso più efficiente della risorsa radioelettrica, nonché diminuire i costi derivanti dalla necessità di partecipazione a due distinti consorzi provinciali operanti su due multiplex differenti.
È stato richiamato, altresì, il rispetto delle procedure previste dall’art.13, comma 2, della delibera n. 664/09/CONS. Pertanto è stata ribadita la necessità di quantificare le risorse disponibili bacino per bacino. In esito a tale valutazione, una volta accerta l’insufficienza delle risorse rispetto alla domanda, si dovrebbe procedere al reperimento di eventuali risorse aggiuntive quali, ad esempio, i blocchi del canale 13 VHF.
È stato sottolineato che il nodo critico per il reale sviluppo del DAB+ è costituito dalla disponibilità delle frequenze rispetto a due elementi:
– il coordinamento internazionale;
– il numero degli operatori che hanno diritto a diffondere i propri programmi in tecnica digitale.
In particolare, è stata evidenziata la significativa riduzione della quantità di risorse di frequenze ipotizzate nella delibera n. 664/09/CONS a causa:
– della cessione agli operatori mobili delle frequenze in banda L (1452 – 1492 MHz) inizialmente previste per il completamento della rete DAB+ (delibera n. 259/15/CONS del 25.5.2015 “Procedure e regole per l’assegnazione e l’utilizzo delle frequenze disponibili nella banda 1452-1492 MHz per sistemi terrestri di comunicazioni elettroniche”);
– del mancato assenso, da parte del Ministero della Difesa, all’uso almeno parziale del canale 13-VHF;
– dell’impiego attuale dei canali 6, 7 e 10 VHF (inizialmente pianificati assieme al canale 12 VHF per la radiofonia digitale, in un massimo di due per area tecnica, dalla del. n. 300/10/CONS) per il servizio televisivo e il loro prevedibile ulteriore impegno, nel lungo termine, per il medesimo servizio in conseguenza della necessità di riallocare le reti locali attualmente operanti sulle frequenze assegnate a Paesi radioelettricamente confinanti (delibera n. 480/14/CONS);
– della futura liberazione della banda 700 MHz, anche se questa dovrebbe presumibilmente avvenire non prima del 2020.
In tema di coordinamento internazionale, è stata citata come critica, per gli impatti sul servizio nell’area, l’assegnazione prevista dall’Accordo GE06 di due blocchi di frequenze a San Marino.
Da parte della Concessionaria pubblica Rai è stato evidenziato come, dalla lettura della delibera n. 664/09/CONS (art. 11 comma 2 e art. 13 comma 5), la stessa potrebbe non essere in grado di garantire la regionalizzazione del servizio radiofonico, se non ottenendo risultati concreti dalla negoziazione con gli operatori di reti locali (trattativa peraltro incerta nell’esito o nei costi conseguenti). Tale prospettiva è resa ulteriormente critica dall’ipotesi di suddivisione in bacini del territorio nazionale in quanto i bacini proposti non coincidono con i confini regionali amministrativi e, in taluni casi, insistono su più di una Regione.
Sono state espresse da un soggetto valutazioni sostanzialmente negative sulla possibilità di sviluppare ulteriormente la radiofonia digitale, dal momento che in 20 anni la situazione non sembra aver fatto progressi significativi. In particolare, è stata lamentata la mancanza di iniziative del Governo che prevedano un adeguato sostegno allo sviluppo del servizio anche attraverso lo stanziamento di fondi da elargire alle emittenti.
È stato proposto di prendere in considerazione l’opportunità di pianificare la banda FM in tecnica analogica prevedendo che le emittenti nazionali irradino in isofrequenza così come le emittenti regionali (tecnica che razionalizzerebbe la distribuzione degli impianti sul territorio con un consistente risparmio di risorse radioelettriche e costi di gestione di rete).
È stato chiesto di poter praticare il progressivo e graduale spegnimento degli impianti FM nelle zone periferiche già dotate di copertura DAB al fine di contenere i costi di gestione corrente per la diffusione dei programmi radio in simulcast delle due reti radiofoniche con tecnologia FM e DAB+, in base ad una autorizzazione da parte del Ministero con la garanzia di non perdere i diritti d’uso delle frequenze interessate fino all’eventuale data di switch-off della diffusione in tecnica FM.
È stato auspicato che non vengano prese in considerazione ipotesi di switch-off degli impianti radiofonici analogici. A tale proposito è stato rammentato che la delibera n. 664/09/CONS contiene già delle indicazioni di massima sui parametri di cui tenere conto per valutare l’avvio del mercato e, conseguentemente, per aprire il confronto su eventuali riorganizzazioni del servizio analogico FM e non certo per il suo abbandono.
In relazione al settore locale, sono state espresse perplessità sulla numerosità dei soggetti presenti sul mercato, situazione che induce a ritenere che il rilascio dei diritti d’uso debba essere riservato a imprese effettivamente in grado di realizzare le reti di diffusione. Si ritiene che vi siano emittenti radiofoniche analogiche esistenti sulla carta ma non effettivamente operanti, ed è stato pertanto auspicato un intervento di “ripulitura” degli elenchi da parte della stessa Autorità. Tale intervento è ritenuto ancora più necessario alla luce della significativa progressiva riduzione di risorse pianificate per la radiofonia digitale e dell’estrema onerosità nel mantenere contemporaneamente attive le due piattaforme, analogica e digitale. A tal fine è stata inoltre auspicata l’imposizione (e la verifica) di obblighi di copertura più stringenti dal punto di vista dei tempi di realizzazione, fermo restando il limite di 15 milioni di abitanti per la diffusione di contenuti locali.
È stato proposto di pianificare senza indugio le risorse per le reti nazionali in ogni bacino in cui ciò sia possibile, in modo da estendere in tali bacini i diritti d’uso già rilasciati, senza dover attendere la disponibilità di risorse per le reti locali e l’espletamento delle più complesse procedure per il rilascio dei diritti d’uso per queste ultime. Ciò, si ritiene, avvantaggerebbe gli stessi operatori locali che sarebbero poi chiamati a effettuare investimenti per lo sviluppo delle loro reti in un mercato già maturo.
È stato sottolineato come debba ritenersi in ogni caso essenziale, per la rapidità dell’implementazione delle pianificazione, che le procedure di rilascio dei diritti d’uso per gli operatori nazionali siano separate da quelle per gli operatori locali e che vi sia assoluta identità dei criteri di pianificazione per operatori di rete nazionali e per servizio pubblico.
Sono state, con l’occasione, proposte anche alcune modifiche al Regolamento di cui alla delibera n. 664/09/CONS. In particolare, oltre al già menzionato irrigidimento degli obblighi di copertura, è stato chiesto di valutare:
– una maggiore flessibilità del limite di 72 CU;
– l’abolizione, o quanto meno l’ulteriore attenuazione, dell’obbligo di simulcast parziale (50%);
– l’abolizione del riferimento allo standard DMB, anche solo audio;
– l’obbligo di pubblicazione del bilancio societario e dei listini per la diffusione e i servizi;
– l’obbligo per l’operatore di rete di verificare preventivamente il rispetto del limite dei 15 milioni di abitanti per il fornitore di contenuti locale.
È stato richiesto che sia rispettata senza deroghe da parte del Ministero la norma che congela ogni autorizzazione alla sperimentazione nelle aree non pianificate.
È stato, infine, proposto che, nelle more dell’approvazione delle modifiche regolamentari di cui sta emergendo la necessità, le procedure di assegnazione in corso vengano sospese.
CONSIDERATO che, in relazione alle questioni sollevate, l’Autorità ritiene di esprimere le valutazioni di seguito riportate:
Nel fare doverosamente rinvio alle competenze di altri organismi, e in particolare al Ministero dello sviluppo economico, per quanto attiene a talune questioni sollevate dai soggetti auditi, quali, ad esempio, l’obbligo di non rilasciare ulteriori autorizzazioni sperimentali, l’Autorità esprime le valutazioni riportate nel seguito, in merito alle principali tematiche oggetto della consultazione.
Definizione della suddivisione del territorio nazionale in bacini di servizio.
Le posizioni espresse nelle audizioni hanno evidenziato una sostanziale condivisione della proposta di definizione dei bacini di servizio.
L’Autorità ritiene condivisibili, almeno in parte, alcune modifiche proposte da taluni soggetti auditi derivanti dalla conoscenza puntuale dei mercati locali nelle diverse aree, in quanto portano a un più razionale ed efficiente assetto della pianificazione. In particolare, si ritiene di poter concordare su alcune proposte riguardanti i bacini del Veneto, della Lombardia, dell’Emilia-Romagna, della Toscana e della Campania.
L’Autorità non ritiene accoglibile la proposta di riunificazione dei bacini di Trento e Bolzano, attualmente distinti, ancorché ciò andrebbe nella direzione di un uso dello spettro più efficiente, dal momento che l’operazione avrebbe implicazioni rilevanti di natura amministrativa sui diritti rilasciati. Inoltre, tale esigenza non pare condivisa da parte della totalità dei soggetti titolari di diritti d’uso delle frequenze nei due bacini.
Va riconosciuto che permangono notevoli incertezze, specialmente in alcune aree (quali ad esempio l’area veneta), e difficoltà oggettive nell’individuare il giusto compromesso tra situazione di fatto del mercato, anche sotto il profilo sociale, culturale, economico, e le esigenze di razionale uso delle risorse.
Occorre in ogni caso tenere presente che la definizione dei bacini deve essere considerata di natura provvisoria e rivedibile nel prosieguo dello sviluppo del mercato e dell’evoluzione delle attività di coordinamento internazionale. Inoltre, un’eventuale revisione di bacini non ancora oggetto di pianificazione (né, conseguentemente, di assegnazione dei diritti d’uso) oltre a essere sostanzialmente priva di effetti pratici significativi, potrà beneficiare delle esperienze relative ai bacini già pianificati.
In definitiva, l’Autorità ritiene di poter adottare provvisoriamente la suddivisione del territorio nazionale in 39 bacini di servizio per la radiofonia digitale, come riportata in allegato al presente provvedimento. La suddivisione in 39 bacini, corrispondente a una media di circa due bacini a Regione, è stata giudicata dai soggetti consultati come un ragionevole punto di equilibrio tra le diverse esigenze.
L’Autorità non ritiene praticabile l’ipotesi di una suddivisione territoriale su più livelli per tentare di conciliare le diverse esigenze di reti locali che si estendono anche oltre le dimensioni di una Regione rispetto a reti locali con ambito territoriale limitato a una singola Provincia. L’estrema diversificazione delle aree di servizio, tipica delle attuali reti radiofoniche analogiche suggerisce, come ragionevole soluzione, di strutturare i bacini in modo univoco, cercando il miglior compromesso tra le opposte esigenze. D’altro canto, va considerato che non si tratta di replicare in tecnologia digitale la situazione in essere nel servizio analogico. La radiodiffusione sonora digitale va invece vista come un nuovo servizio in fase di avvio il quale può ben essere strutturato su ambiti territoriali nuovi e più omogenei rispetto a quelli del servizio analogico che peraltro è destinato a continuare a operare parallelamente.
Identificazione dei bacini in cui può essere estesa la pianificazione, in relazione alla disponibilità di risorse di spettro e alla compatibilità con le utilizzazioni degli altri Paesi.
Alcune risorse in banda VHF risultano disponibili e possono essere pianificate per diffondere programmi radiofonici digitali in ulteriori aree del territorio nazionale. La delibera n. 451/13/CONS e successive integrazioni ha pianificato per il servizio di radiodiffusione sonora in tecnica digitale i canali 7, 10 e 12 della banda VHF-III, con un vincolo sui canali 7 e 10 che sono utilizzabili non più di uno per ciascuna area tecnica, in funzione della configurazione finale della banda VHF–III. Essendo il canale 7 VHF oggetto di pianificazione per il servizio televisivo in base alla disposizioni della legge 23 dicembre 2014, n.190 (legge di stabilità 2015), al momento si possono considerare generalmente disponibili per la radiofonia digitale i 4 blocchi del canale 12 VHF, di cui tre sono stati riservati dai precedenti provvedimenti di pianificazione per la radiofonia digitale agli operatori nazionali (1 blocco per la concessionaria pubblica Rai e 2 blocchi per le altre reti nazionali), e i 4 blocchi del canale 10 VHF, laddove non pianificato per il servizio televisivo.
In aggiunta, vanno considerati i blocchi del canale 11 VHF, alcuni dei quali assegnati all’Italia da dall’Accordo GE06, ma che nelle Regioni in cui il canale è interamente assegnato all’Italia è oggetto anch’esso di pianificazione per il servizio televisivo ai sensi della citata legge di stabilità 2015.
Entrambi i canali 7 e 11 VHF possono essere utilmente impiegati per la radiofonia digitale con le opportune cautele nelle aree in cui pur non essendo assegnati all’Italia non hanno rilevante impatto con le utilizzazioni estere e comunque entro precisi limiti volti ad assicurare la protezione delle utilizzazioni televisive come allo stato pianificate (ad esempio nella Regione Lombardia).
Tre le due possibilità, l’Autorità ritiene preferibile per il DAB la pianificazione del canale 11 VHF, sia per via delle assegnazioni DAB all’Italia previste dall’Accordo GE06 sul suddetto canale sia perché il canale 7 VHF risulta viceversa assegnato all’Italia per il servizio televisivo in aree ben più estese rispetto al canale 11 VHF.
Ciò premesso, in merito alle risorse di spettro che possono essere ragionevolmente prese in considerazione, è necessario al momento valutare ipotesi di estensione della pianificazione per la radiofonia digitale solo in aree nelle quali non si ravvisano criticità nei confronti della compatibilità con le utilizzazioni dei Paesi esteri. Infatti le attività di coordinamento bilaterale nella banda VHF non hanno ancora prodotto accordi definiti. È disponibile soltanto un’ipotesi preliminare di ripartizione delle risorse tra Francia e Italia, ma nessun accordo è stato raggiunto con le altre Amministrazioni. Pertanto in questa fase occorre necessariamente riferirsi, per quanto riguarda le risorse assegnate all’Italia, esclusivamente a quanto previsto dal Piano di Ginevra 2006. Conseguentemente, se da un lato non possono ovviamente essere pianificate risorse suscettibili di provocare interferenze nocive alle assegnazioni estere già contenute nel suddetto Piano, dall’altro non appare neanche opportuno, in questa fase, coinvolgere nella pianificazione aree suscettibili di avere impatti con eventuali ulteriori utilizzazioni estere, anche al fine di mantenere la flessibilità di manovra necessaria per il raggiungimento di futuri accordi bilaterali.
Inoltre, poiché le risorse assegnate all’Italia nel Piano GE06 per la radiofonia digitale consistono complessivamente in poco più di un blocco per ciascuna area del territorio italiano, insufficienti, quindi, per le esigenze del servizio, occorrerebbe attingere anche ai canali in banda VHF-III assegnati all’Italia dal Piano GE06 per il servizio televisivo e non attualmente utilizzati da reti televisive nazionali o locali. Tali risorse tuttavia, come già ricordato, ove disponibili sarebbero da destinare alla pianificazione di reti televisive locali, come stabilito dalla legge n. 190/2014. Di conseguenza, allo stato, ulteriori risorse per la radiofonia digitale possono essere costituite solo da risorse non assegnate all’Italia le quali, per tale motivo, possono essere impiegate solo in determinate aree e con vincoli tecnici tali da assicurare la pressoché totale assenza di interferenze nocive alle assegnazioni estere. Il Ministero dello sviluppo economico dovrà comunque porre in essere le opportune iniziative di propria competenza finalizzate a conseguire il coordinamento di tali risorse.
Per individuare i bacini che possono essere oggetto dell’intervento di pianificazione, occorre anche mettere in relazione la quantità di risorsa frequenziale concretamente disponibile con il numero di soggetti fornitori di contenuti radiofonici locali presenti nell’area interessata, in modo da rispondere ai criteri di destinazione delle risorse per il soddisfacimento delle esigenze dei soggetti locali stabiliti dal Regolamento allegato alla delibera n. 664/09/CONS. Si rammenta infatti che un canale televisivo contiene 4 blocchi di frequenza per il trasporto di multiplex radiofonici digitali e ciascun blocco, secondo quanto indicato dallo stesso Regolamento, può trasportare 12 programmi.
In definitiva, alla luce dell’effetto combinato dei vincoli relativi alle risorse disponibili e al numero di fornitori di contenuti digitali presenti nel bacino, e assumendo di non pianificare in questa fase in nessun bacino un numero di blocchi di frequenze superiore a 5 per non ipotecare in modo significativo la disponibilità di risorse per la successiva pianificazione dei bacini adiacenti (come si dirà meglio nel seguito), l’Autorità ritiene di poter estendere la pianificazione in pochi bacini di servizio posizionati rispettivamente nella parte centrale della penisola (Toscana centrale e Abruzzo interno, che non si estendono fino al versante adriatico o tirrenico settentrionale) e nella Sardegna sud-orientale (che si assume sia compatibile con le utilizzazioni in Corsica).
Cinque blocchi di frequenze corrispondono a una capacità trasmissiva che consente la diffusione di 60 programmi radiofonici, capacità oggettivamente insufficiente a veicolare tutti i programmi radiofonici che formalmente risultano dalle autorizzazioni conseguite dai fornitori di contenuti digitali in gran parte dei bacini definiti. Tuttavia, tale numero di blocchi rappresenta comunque una capacità ragguardevole che può essere ritenuta sufficiente quantomeno a soddisfare una domanda iniziale da parte dei soggetti effettivamente disposti a investire nella nuova piattaforma in questa fase di sviluppo del mercato, e sufficiente, altresì, per costituire un’offerta al pubblico significativa, in grado di stimolare la crescita della diffusione dei ricevitori DAB.
L’Autorità ritiene che lo svolgimento delle procedure di assegnazione dei diritti d’uso fornirà indicazioni più precise sul concreto interesse dei soggetti potenzialmente destinatari delle risorse nelle diverse aree ad avviare il servizio digitale fin da queste prime fasi, mettendo in campo gli investimenti necessari.
Inoltre, in questo caso non si presenta il rischio che l’insufficienza di risorse provochi l’uscita di soggetti dal mercato dal momento che il servizio digitale si affianca, senza sostituirlo al servizio analogico nella banda FM che continua ad operare e di cui non è prevista la cessazione.
Criteri e parametri tecnici di pianificazione.
Pur non essendo emersi dalla consultazione particolari commenti o suggerimenti o prese di posizione in merito ai criteri e parametri tecnici di pianificazione, l’Autorità ritiene che, considerato l’obiettivo di espansione del servizio lungo le grandi vie di comunicazione, sia ragionevole assumere una configurazione di pianificazione orientata ad assicurare il servizio da ricezione mobile. Pertanto i criteri di compatibilità tra le reti locali che utilizzano il medesimo blocco in diversi bacini devono essere idonei ad assicurare la protezione da interferenze nel territorio e non solo nei centri abitati.
In base alle considerazioni che precedono, i vincoli tecnici posti con il presente provvedimento sono riferiti a punti di verifica (PDV) con distribuzione regolare sul territorio, caratterizzati da una altitudine s.l.m. non superiore a 1000 metri o, se a quota superiore, associati a una popolazione superiore a 1000 abitanti. Tali vincoli, che si introducono per la prima volta nella pianificazione della radiodiffusione sonora digitale, sono volti ad assicurare la compatibilità tra le diverse reti radiofoniche (e tra reti radiofoniche e televisive nel caso del canale 11 VHF) e la richiesta qualità del servizio, oltre che volti ad assicurare la compatibilità con le utilizzazioni estere.
I vincoli in questione saranno eventualmente rivisti, laddove dovessero rivelarsi inadeguati ad assicurare la compatibilità tra le diverse reti e la richiesta qualità del servizio.
Distribuzione dei blocchi di frequenza disponibili tra i bacini da pianificare.
Alla luce delle considerazioni che precedono, tenendo conto delle compatibilità con i Paesi esteri e assumendo di assicurare adeguate distanze di riuso del medesimo blocco, vale a dire di non pianificare gli stessi blocchi di frequenze in bacini contigui, perché risulterebbero ovviamente incompatibili, l’Autorità ritiene di poter adottare la pianificazione riportata in allegato al presente provvedimento, inclusiva della pianificazione già adottata con le precedenti delibere, che viene altresì modificata per il bacino dell’Umbria con la riduzione di un blocco di frequenze, e per i bacini di Trento e Bolzano con la riduzione di due blocchi di frequenze, poiché le procedure di assegnazione dei diritti d’uso ne hanno fatto emergere l’esuberanza rispetto alle esigenze e all’interesse mostrato dal mercato locale.
L’Autorità nota come risulti assolutamente indispensabile impiegare i quattro blocchi del canale 11 VHF per destinare risorse all’emittenza locale, alternando sul territorio tali blocchi con quelli del canale 10 VHF al fine di garantire adeguate distanze di riuso del medesimo blocco. Pur impiegando tale risorsa, non sarebbe comunque possibile pianificare in ciascun bacino un numero di blocchi superiore a cinque. D’altro canto, si è già osservato che se si pianificasse ora un numero di blocchi superiore a cinque in un bacino che nella presente fase risulta isolato rispetto ad altri bacini contestualmente pianificati, comprometterebbe di fatto la possibilità di disporre di una risorsa adeguata nelle successive pianificazioni dei bacini contigui.
Ogni altro elemento conoscitivo o proposta ritenuti utili ai fini del procedimento in corso ovvero, più in generale, dello sviluppo del servizio di radiofonia digitale sul territorio nazionale.
Tutti i soggetti auditi hanno osservato che l’esiguità delle risorse disponibili, suggerisce di prendere in considerazione l’opportunità di destinare alla radiofonia digitale anche la banda 230-240 MHz (c.d. canale 13 VHF), attualmente attribuita dal Piano Nazionale di Ripartizione delle Frequenze (PNRF) al servizio fisso e mobile e gestita dal Ministero della difesa. Al riguardo l’Autorità può soltanto rinnovare la sollecitazione al Ministero dello sviluppo economico, affinché si faccia carico di interloquire con il Ministero della difesa per valutare ogni possibilità in tal senso, eventualmente limitando l’impiego di tale canale per la radiodiffusione sonora alle sole aree in cui maggiori sono le necessità.
L’Autorità rileva che è generalmente condivisa l’ipotesi di rivedere le disposizioni del Regolamento alla luce degli sviluppi successivamente intervenuti, soprattutto in tema di risorse di spettro. In particolare, trova consensi l’ipotesi di prevedere procedure concorsuali anche per gli operatori locali, laddove si verifichi uno sbilanciamento tra blocchi disponibili per l’assegnazione e numero di soggetti pretendenti. Ciò del resto, era già stato ipotizzato in occasione del procedimento che ha portato alla modifica del Regolamento che ha introdotto la procedura concorsuale per le reti nazionali. Peraltro, va rammentato ancora una volta che il Regolamento è stato adottato per disciplinare la fase di avvio del mercato, pertanto è implicita sia la sua natura transitoria sia la sua rivedibilità via via che l’implementazione concreta ne mostra l’esigenza.
In merito alla questione della “razionalizzazione” della radiofonia analogica nella c.d. banda FM, l’Autorità ha ripetutamente rilevato che lo sviluppo della radiofonia digitale, cioè l’apertura di un nuovo mercato per il servizio di radiodiffusione sonora, favorirà altresì un riassetto del settore che potrà interessare anche la banda FM, in cui si riscontra una situazione sostanzialmente “congelata”. Infatti ai sensi dell’art. 42 comma 10 del decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, come modificato dal decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 44, “l’Autorità adotta il piano nazionale di assegnazione delle frequenze radiofoniche in tecnica analogica successivamente all’effettiva introduzione della radiodiffusione sonora in tecnica digitale e allo sviluppo del relativo mercato”. Come noto, la banda FM è affetta da notevoli problemi di qualità del servizio dovuti alla congestione di utilizzazioni ed è causa di numerose interferenze arrecate agli altri Paesi, oggetto da lungo tempo di contestazioni in ambito UIT e più di recente in ambito comunitario. Pertanto una eventuale pianificazione di detta banda, come da più parti invocata, potrà essere valutata con maggiore concretezza, salvo che un intervento legislativo non modifichi le disposizioni sopra richiamate, una volta che si realizzi lo sviluppo concreto del relativo mercato della radiofonia digitale. Allo stato, non è comunque nella sfera di competenze dell’Autorità valutare ipotesi di una chiusura, sebbene a lungo termine, della radiofonia analogica.
Da ultimo, l’Autorità ritiene opportuno ribadire quanto già asserito in occasione del precedente provvedimento di pianificazione relativo ai bacini Valle d’Aosta, Piemonte occidentale e Umbria (delibera n. 602/14/CONS) , circa la non accoglibilità della tesi di non procedere alla pianificazione graduale del territorio per attendere la disponibilità in ogni bacino di risorse adeguate, attesa che sarebbe subordinata anche alla disponibilità del c.d. canale 13 VHF (come detto, attualmente non attribuito dal PNRF alla radiodiffusione). Il Regolamento non esplicita alcun obbligo a procedere in tal senso, anzi, al contrario, facendosi carico di promuovere lo sviluppo della radiofonia digitale si esprime in termini di gradualità, laddove al comma 2 dell’art. 13 dispone che l’Autorità individui “le frequenze assegnabili nelle aree territoriali nelle quali si è concluso il passaggio definitivo alla trasmissione televisiva digitale”, processo che, come noto, si è svolto gradualmente sul territorio, sulla base di un calendario stabilito con decreto ministeriale.
Ingiustificata e invero in contrasto con una delle missioni più importanti dell’Autorità (cioè quella di favorire l’apertura dei mercati) sarebbe la scelta di bloccare le iniziative delle imprese di radiodiffusione e manifatturiere in attesa di un quadro stabile e certo che allo stato non è ancora possibile delineare compiutamente, anche alla luce degli sviluppi regolamentari a livello internazionale. Occorre, altresì, soffermarsi su un ulteriore rilevante aspetto del Regolamento. L’Autorità ha già chiarito nel sopra citato provvedimento che la disposizione di cui all’art. 13, comma 5, lettera d), che indica di “garantire agli operatori di rete locali privati fino a 11 blocchi di diffusione al fine di soddisfare le esigenze dei fornitori di contenuti”, non può certo interpretarsi in senso perentorio, quanto piuttosto come una disposizione di carattere programmatico, di stima della quantità massima di risorse di spettro che in talune aree potrebbe essere necessaria per la diffusione in tecnica digitale dell’intero ammontare dei programmi locali diffusi in tecnica analogica nelle medesime aree. Significativo, da questo punto di vista, è l’uso dell’espressione “fino a” che indica evidentemente un tetto massimo e non certo un requisito minimo. Costituirebbe d’altro canto una singolare inversione di logica stabilire a priori la quantità da “garantire” di una risorsa scarsa. Nella gestione dello spetto, invero, la quantità di risorsa disponibile per un determinato servizio è un dato di partenza, derivato da un bilanciamento complessivo, anche a livello internazionale, di diverse esigenze, nel quale vanno ricondotte le richieste del mercato per l’effettivo uso di tale risorsa per quel servizio. Si rammenta che il Codice delle comunicazioni elettroniche prevede la possibilità di limitare il numero dei diritti d’uso delle frequenze, qualora ciò sia necessario (art. 27) e stabilisce le procedure da adottare in tale evenienza (art.29).
Ulteriore e non certo secondario aspetto da prendere in considerazione è il fatto che per assicurare la compatibilità tra le reti di bacini adiacenti occorre, nella maggior parte dei casi, tranne che in particolari situazioni orografiche che vedono uno schermaggio naturale da catene montuose, utilizzare frequenze differenti, ripetendo la medesima frequenza soltanto a una certa distanza. Ciò implica che per pianificare mediamente in un bacino una data quantità di risorse occorre disporre di una risorsa complessiva ben superiore, quantificabile in linea di massima in almeno il doppio se non, come normalmente avviene, nel triplo (c.d. tasso di ripetizione 3 nella pianificazione delle frequenze sul territorio). E’ evidente che una risorsa di tale entità difficilmente risulterà disponibile per la piattaforma DAB.
CONSIDERATA la situazione complessiva della banda VHF, sulla quale insistono ulteriori servizi oltre alla radiodiffusione sonora in tecnica digitale, anche in relazione al coordinamento internazionale e alla situazione del mercato nelle diverse aree;
CONSIDERATO che a seguito dell’approvazione della delibera n.259/15/CONS, riguardante l’utilizzo della banda L, la banda VHF è rimasta l’unica sulla quale si svilupperà il servizio di radiodiffusione sonora in tecnica digitale, che è entrato nella fase decisiva per la commercializzazione del servizio a livello mass market;
CONSIDERATA, altresì, la necessità di favorire l’ulteriore sviluppo del servizio di radiodiffusione sonora digitale estendendo, nei bacini in cui la disponibilità di risorse di frequenze lo consente, avuto riguardo delle interazioni con le utilizzazioni estere, la pianificazione delle frequenze già attuata con le delibere n. 180/12/CONS, n. 383/13/CONS e n. 602/14/CONS, tenendo anche conto degli sviluppi delle procedure di assegnazione delle risorse di frequenze pianificate con tali delibere;
CONSIDERATO che lo svolgimento delle procedure di assegnazione di assegnazione dei diritti d’uso delle frequenze per i bacini di Trento e Bolzano e per il bacino costituito dalla Regione Umbria hanno evidenziato che il mercato locale è soddisfatto dalla disponibilità di un numero di blocchi di frequenze inferiori al numero di blocchi pianificato con le delibera n. 180/12/CONS e n. 383/13/CONS e con la delibera n.602/14/CONS;
UDITA la relazione del Commissario Antonio Martusciello, relatore ai sensi dell’articolo 31 del Regolamento concernente l’organizzazione e il funzionamento dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni;

DELIBERA

Art. 1

(Definizione dei bacini di servizio)

1. Ai sensi dell’articolo 13, comma 2, del Regolamento adottato con la delibera n. 664/09/CONS, come modificato dalla delibera n. 567/13/CONS, è adottata la suddivisione del territorio nazionale in bacini di servizio costituiti da aggregazioni di Provincie, per la radiodiffusione sonora in tecnica digitale con standard DAB+, riportata in Allegato 1.

Art.2
(Estensione del piano provvisorio di assegnazione delle frequenze per il servizio radiofonico digitale)

1. Il piano provvisorio già adottato con delibere n. 180/12/CONS, n. 383/13/CONS e n. 602/14/CONS è esteso ad ulteriori bacini, come riportato in Allegato 2.
2. Le reti sono realizzate in tecnica isofrequenziale. I blocchi di frequenze di cui all’Allegato 2 sono utilizzati nel rispetto dei vincoli tecnici stabiliti nel medesimo Allegato 2, che assicurano la compatibilità con le utilizzazioni dei Paesi confinanti in conformità dell’Accordo di Ginevra 2006 e assicurano, altresì, la compatibilità con le utilizzazioni degli altri bacini. I vincoli tecnici per l’utilizzo dei blocchi di frequenze in ciascun bacino sono rivedibili a seguito della successiva pianificazione di altri bacini e degli sviluppi dell’attività di coordinamento internazionale.

Art. 3 (Concessione dei diritti d’uso delle frequenze)

1. La concessione dei diritti d’uso delle frequenze negli ulteriori bacini pianificati con il presente provvedimento è disposta dal Ministero dello sviluppo economico attraverso procedure eque, trasparenti e non discriminatorie, in via temporanea e fino all’assegnazione definitiva a seguito dell’adozione del piano nazionale di assegnazione delle frequenze per il servizio di radiodiffusione sonora terrestre in tecnica digitale sull’intero territorio nazionale, che avverrà al termine, disciplinato dal Regolamento, della fase di avvio del relativo mercato.
2. Ai fini di cui al comma 1, il Ministero dello sviluppo economico, entro 60 giorni dalla pubblicazione del presente provvedimento sul sito web dell’Autorità, concede a tutti i soggetti aventi titolo i diritti di uso, corredati dei vincoli tecnici di cui all’Allegato 2, per i bacini di servizio di cui al comma 1, secondo i criteri e le procedure previste dagli artt. 12 e 13 del Regolamento.
3. I titolari dei diritti d’uso già concessi per i bacini pianificati con le delibere n. 180/12/CONS, n. 383/13/CONS e n. 602/14/CONS rispettano i vincoli tecnici di cui all’Allegato 2.
4. Il Ministero dello sviluppo economico vigila sul rispetto da parte degli operatori di rete degli obblighi di copertura stabiliti dall’art.14 del Regolamento.

Art. 4
(Disposizioni finali)

1. La configurazione dei bacini di servizi e la pianificazione adottati con il presente provvedimento sono rivedibili alla luce dell’evoluzione delle trattative di coordinamento internazionale, di eventuali modifiche del Piano nazionale di ripartizione delle frequenze e di eventuali necessità di compatibilizzazione tra aree limitrofe, della limitazione delle risorse disponibili nonché degli sviluppi del mercato della radiofonia digitale.
2. In caso di controversie in merito all’applicazione del presente provvedimento l’Autorità, ai sensi di quanto previsto dall’articolo 1, comma 11, della legge n. 249 del 1997, dall’art. 23 del Codice delle comunicazioni elettroniche e dall’articolo 42, comma 14, del decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, come modificato dal decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 44, si pronuncia secondo le procedure di cui al regolamento approvato con la delibera n. 352/08/CONS.
Il presente provvedimento può essere impugnato davanti al Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio entro 60 giorni dalla pubblicazione dello stesso.

La presente delibera è pubblicata nel sito web dell’Autorità.

Roma, 28 luglio 2015

IL PRESIDENTE
Angelo Marcello Cardani

IL COMMISSARIO RELATORE
Antonio Martusciello

Per conformità a quanto deliberato

IL SEGRETARIO GENERALE
Francesco Sclafani

Allegato 1 alla delibera 465/15/CONS: Definizione dei bacini per il servizio radiofonico digitale
Allegato 2 alla delibera 465/15/CONS: Piano provvisorio di assegnazione delle frequenze per il servizio radiofonico digitale
Annesso all’allegato 2: PDV Italia DAB
 

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