Radio digitale. Del. Agcom 577/15/CONS: consultazione su modifiche Reg. DAB-T

Attraverso la delibera n. 577/15/CONS del 16/10/2015 l’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni ha sottoposto a consultazione pubblica il documento relativo alle “modifiche e le integrazioni al Regolamento recante la nuova disciplina della fase di avvio delle trasmissioni radiofoniche terrestri in tecnica digitale, di cui alla Delibera N. 664/09/CONS, come modificata dalla Delibera N. 567/13/CONS”.

Il provvedimento prende le mosse dalla delibera n. 664/09/CONS , il cui Regolamento definisce la “fase di avvio dei mercati” come il periodo intercorrente tra la data di entrata in vigore del Regolamento stesso e: 1) il raggiungimento della copertura di cui all’art. 13, comma 5, lettere c) e d); 2) la diffusione commerciale dei ricevitori per la ricezione dei programmi radiofonici numerici mediante ricevitori domestici non inferiore al 50% della popolazione e al 70% degli autoveicoli di nuova immatricolazione dotati di autoradio. La successiva delibera n. 465/15/CONS, nell’identificare i bacini di servizio sull’intero territorio nazionale per la radiodiffusione sonora in tecnica digitale, ha tuttavia preso atto che la limitata risorsa radioelettrica disponibile per l’emittenza locale di fatto rende superate le prospettive previste dall’articolo 13, comma 5, lettera d) di cui all’allegato A della delibera 664/09/CONS. Inoltre, nelle premesse della richiamata delibera n. 465/15/CONS l’Autorità ha rilevato “che è generalmente condivisa l’ipotesi di rivedere le disposizioni del Regolamento alla luce degli sviluppi successivamente intervenuti, soprattutto in tema di risorse di spettro. In particolare, trova consensi l’ipotesi di prevedere procedure concorsuali anche per gli operatori locali, laddove si verifichi uno sbilanciamento tra blocchi disponibili per l’assegnazione e numero di soggetti pretendenti. Ciò del resto, era già stato ipotizzato in occasione del procedimento che ha portato alla modifica del Regolamento che ha introdotto la procedura concorsuale per le reti nazionali. antenne%20radio%20tv%20Plan%20De%20Corones%20Bz - Radio digitale. Del. Agcom 577/15/CONS: consultazione su modifiche Reg. DAB-TPeraltro, va rammentato ancora una volta che il Regolamento è stato adottato per disciplinare la fase di avvio del mercato, pertanto è implicita sia la sua natura transitoria sia la sua rivedibilità via via che l’implementazione concreta ne mostra l’esigenza”. In ragione di quanto sopra, l’Autorità ha ritenuto opportuno procedere ad una revisione generale del Regolamento di cui all’allegato A della delibera 664/09/CONS, alla luce dell’esperienza acquisita in fase di applicazione e delle criticità emerse in sede di assegnazione dei diritti d’uso. In particolare, l’Agcom ha valutato conveniente, in tale prospettiva, prevedere una maggiore flessibilità nell’utilizzo delle 72 unità capacitive assegnate a ciascun fornitore di contenuti (nazionale e locale), al fine di favorire, da un lato, la diffusione di nuovi programmi nativi digitali e, dall’altro, la possibilità di trasporto di programmi da parte delle emittenti autorizzate che non partecipano al capitale delle società consortili assegnatarie dei diritti d’uso delle radiofrequenze. Con riferimento all’emittenza locale, l’Ente ha valutato di semplificare i requisiti di partecipazione necessari per la formazione dei consorzi assegnatari dei diritti d’uso delle radiofrequenze per le trasmissioni radiofoniche in tecnica digitale. Le attuali disposizioni del regolamento prevedono infatti che i consorzi locali per poter conseguire l’assegnazione dei diritti d’uso devono essere partecipati da almeno il 30% delle emittenti legittimamente esercenti, nello stesso bacino, l’attività di radiodiffusione sonora in tecnica analogica in ambito locale. Tuttavia, l’applicazione in concreto di tale disposizione, a causa dell’elevato numero di emittenti radiofoniche analogiche locali operanti nei vari bacini di utenza, ha fatto emergere numerose criticità sia nella fase di formazione dei consorzi sia sotto il profilo dell’uso efficiente della risorsa radioelettrica oggetto di assegnazione. Pertanto, poiché ogni blocco di frequenza è destinato a trasportare non più di n. 12 fornitori di contenuti, si ritiene che tale numero debba rappresentare la soglia minima di soci di cui un consorzio deve dotarsi ai fini dell’assegnazione dei diritti d’uso delle frequenze per le trasmissioni radiofoniche digitali. L’Autorità ha considerato altresì opportuno prevedere, sempre con riferimento all’emittenza locale, lo svolgimento di una procedura di selezione comparativa gestita dal Ministero, nel caso in cui il numero dei consorzi richiedenti i diritti d’uso sia superiore al numero di blocchi di frequenze pianificate per un determinato bacino. Infine è stato valutato conveniente introdurre per gli operatori di rete radiofonici in tecnica digitale, nazionali e locali, obblighi di copertura più stringenti allo scopo di assicurare che le risorse frequenziali assegnate siano impiegate in modo effettivo ed efficiente. In questo senso, per assicurare una concreta implementazione delle reti da parte degli operatori nazionali e locali, appare opportuno prevedere un obbligo di copertura del 70% della popolazione di ogni bacino di riferimento da raggiungere entro quattro anni dall’assegnazione dei diritti d’uso delle frequenze, in aggiunta all’obbligo di copertura attualmente previsto al comma 3, lettera a), per gli operatori di rete privati in ambito nazionale e al comma 4, lettera a), per gli operatori di rete privati in ambito locale, dell’articolo 14 del Regolamento. Col provvedimento in esame l’Autorità ha pertanto adottato lo schema di provvedimento recante “Modifiche e integrazioni al regolamento in materia di radiodiffusione terrestre in tecnica digitale, di cui alla delibera n. 664/09/CONS”, che di seguito riportiamo (grassetto, sottolineature, evidenziazioni nostre). All’Articolo 1, comma 1 la lettera j) e sostituita dalla seguente:  “j) “Capacità trasmissiva di ciascun fornitore di contenuti radiofonici” la quantità di CU attribuita a ciascun fornitore di contenuti pubblico e privato all’interno di un singolo blocco di diffusione"; All’Articolo 12, il comma 6 è sostituito dal seguente: “6. I diritti di uso di ciascun blocco di frequenze per le trasmissioni radiofoniche terrestri in tecnica digitale pianificato in ambito locale sono rilasciati, per ogni bacino o sub bacino di utenza previsto dal Piano di assegnazione delle frequenze per la radiodiffusione sonora in tecnica digitale di cui all’art. 13, alle società consortili partecipate da almeno 12 emittenti legittimamente esercenti nello stesso bacino di utenza o sub bacino di utenza l’attività di radiodiffusione sonora in tecnica analogica in ambito locale, che siano anche titolari di autorizzazione per la fornitura di programmi radiofonici in ambito locale ai sensi dell’art. 3, comma 14 del presente regolamento. In ogni caso, le emittenti autorizzate alla diffusione dei programmi ai sensi della predetta normativa, che non partecipano al capitale delle società consortili assegnatarie del diritto di uso delle frequenze, possono accedere alla capacità necessaria ad irradiare i propri programmi, con parità di trattamento rispetto alle emittenti che partecipano al capitale sociale, compatibilmente con la Allegato A alla disponibilità di capacità trasmissiva. Ai fini dell’applicazione del presente comma, per ogni bacino o sub bacino di utenza ciascuna emittente può partecipare al capitale sociale di una sola società consortile”. antenne%20paganella - Radio digitale. Del. Agcom 577/15/CONS: consultazione su modifiche Reg. DAB-TAll’Articolo 12, dopo il comma 6 è inserito il seguente: “6-bis. Qualora il numero delle società consortili che hanno i requisiti di cui al comma 6 è superiore al numero di blocchi di frequenze pianificate nel bacino o sub bacino per le trasmissioni radiofoniche terrestri in tecnica digitale in ambito locale, i diritti d’uso delle radiofrequenze sono assegnati mediante la procedura di selezione comparativa di cui al successivo articolo 12–ter tra le medesime società consortili”. Dopo l’articolo 12-bis è inserito il seguente: Articolo 12 -ter "Procedura di selezione comparativa per l’emittenza radiofonica locale 1. Ai fini dello svolgimento della selezione comparativa di cui all’articolo 12, comma 6-bis, il Ministero adotta i relativi bandi ogni qual volta, all’atto dell’assegnazione dei diritti d’uso delle radiofrequenze il numero delle società consortili che hanno i requisiti di cui al comma 6 è superiore al numero di blocchi di frequenze pianificate nel bacino o sub bacino di riferimento, prevedendo un termine non inferiore a 30 giorni per la presentazione delle domande. 2. La selezione comparativa avviene sulla base dei seguenti elementi e relativi punteggi massimi applicabili: a) piano tecnico dell’infrastruttura di rete. Idoneità ed esperienza della società consortile alla gestione ed allo sviluppo di reti radiofoniche in tecnica digitale. Innovazione tecnologica della rete ed uso efficiente della risorsa frequenziale (totale massimo 50 punti); b) potenzialità economica della società consortile, valutata anche sommando i capitali sociali dei soggetti operanti nel bacino o sub bacino di riferimento e di cui si compone la società consortile. A tal fine si considera il capitale sociale, interamente versato, al netto delle perdite risultanti dal bilancio, calcolato sulla media dei bilanci regolarmente depositati negli ultimi tre esercizi antecedenti a quello di presentazione della domanda (totale massimo 25 punti); c) esperienza maturata, nel settore radiofonico anche con riferimento ai singoli soggetti operanti nel bacino o sub bacino di riferimento e partecipanti alla società consortile, ed avuto specifico riguardo alle esperienze nel settore della radiodiffusione sonora terrestre in tecnica digitale (totale massimo 25 punti). 3. Al termine della valutazione comparativa il Ministero compila la graduatoria delle domande pervenute e provvede al rilascio dei diritti di uso delle radiofrequenze per le trasmissioni radiofoniche terrestri in tecnica digitale alla società consortile collocata utilmente in graduatoria. La graduatoria è resa pubblica”. All’Articolo 13, i commi 1, 2 e 5 sono sostituiti dai seguenti: “1. Le trasmissioni radiofoniche terrestri in tecnica digitale da parte degli operatori di rete nazionali e locali di cui al precedente articolo 12 sono effettuate sulle frequenze della banda VHF-III. L’uso delle frequenze di cui al presente comma deve essere effettuato nel rispetto degli accordi internazionali, della normativa dell’Unione Europea e di quella nazionale, nonché dei piani nazionali di ripartizione e di assegnazione delle frequenze e delle disposizioni in materia contenute nel presente regolamento”. “2. Ai fini della pianificazione delle frequenze e della connessa configurazione delle reti, l’Autorità, sentite la concessionaria del servizio pubblico radiotelevisivo e le associazioni maggiormente rappresentative delle imprese radiofoniche private suddivide il territorio nazionale in bacini di utenza e sub bacini di utenza per le diffusioni locali, individua le frequenze assegnabili e determina il numero e la configurazione delle reti radiofoniche digitali terrestri da attivare in ciascun bacino o sub bacino di utenza”. “5. L’Autorità, per l’individuazione delle reti di cui al comma 3, tiene conto, in particolare, dei seguenti criteri: a) garantire la trasmissione in tecnica digitale del massimo numero di programmi radiofonici delle emittenti nazionali e locali legittimamente irradiati in tecnica analogica, attraverso i blocchi di diffusione di cui alla lettere c) e d); b) riservare alla concessionaria del servizio pubblico radiotelevisivo un blocco di diffusione, secondo quanto previsto dal precedente articolo 11, con cui assolvere gli obblighi di copertura e fornitura del servizio pubblico radiofonico di cui al Testo Unico e al contratto di servizio; c) garantire agli operatori di rete nazionali privati almeno due blocchi di diffusione in grado di raggiungere, con copertura portatile outdoor, la più elevata percentuale della popolazione; d) garantire agli operatori di rete locali il massimo numero disponibile di blocchi di diffusione, in ogni caso non superando l’impiego complessivo per la radiofonia digitale di tre canali televisivi, in modo proporzionato e tenendo conto del numero di fornitori di contenuti di cui all’articolo 3, comma 14, del presente regolamento per la diffusione in tecnica digitale terrestre del programma di cui al medesimo articolo 3, comma 13 lettera b); detti blocchi dovranno essere idonei a realizzare reti con copertura portatile outdoor con la più elevata percentuale della popolazione di ciascun bacino servito, fermo il rispetto del limite di cui all’articolo 24, comma 3, del Testo Unico per ciascuno fornitore di contenuti in ambito locale”.  antenne%20postazione%20Valcava - Radio digitale. Del. Agcom 577/15/CONS: consultazione su modifiche Reg. DAB-TAll’Articolo 14, i commi 3 e 4 sono sostituiti dai seguenti:  “3. L’operatore di rete radiofonica privato in ambito nazionale è soggetto ai seguenti vincoli:  a) realizzare entro due anni dall’assegnazione dei diritti di uso delle frequenze, la copertura portatile outdoor di almeno il 40 % ed entro quattro anni di almeno il 70% della popolazione di ogni area oggetto dell’assegnazione stessa;  b) destinare ai fornitori di contenuti radiofonici in ambito nazionale autorizzati, partecipanti al capitale sociale delle società consortili di cui all’articolo 12, una capacità trasmissiva massima pari a 72 unità di capacità del blocco di diffusione. La capacità trasmissiva non utilizzata dai partecipanti alle società consortili è resa disponibile ai fornitori di contenuti radiofonici in ambito nazionale autorizzati non partecipanti al capitale sociale delle medesime società”. “4. L’operatore di rete radiofonica privato in ambito locale è soggetto ai seguenti vincoli:  a) realizzare entro due anni dall’assegnazione dei diritti di uso delle frequenze, la copertura portatile outdoor di almeno il 40 % ed entro quattro anni di almeno il 70% della popolazione di ogni bacino o sub bacino oggetto dell’assegnazione stessa; b) destinare ai fornitori di contenuti radiofonici in ambito locale autorizzati, partecipanti al capitale sociale delle società consortili di cui all’articolo 12, una capacità trasmissiva massima pari a 72 unità di capacità del blocco di diffusione. La capacità trasmissiva non utilizzata dai partecipanti alle società consortili è resa disponibile ai fornitori di contenuti radiofonici in ambito locale autorizzati non partecipanti al capitale sociale delle medesime società”. Le parti interessate a far pervenire le proprie osservazioni e le eventuali proposte di modifica in merito ai temi ed alle relative proposte oggetto dell’Allegato A. Le comunicazioni, recanti la dicitura "Consultazione pubblica relativa alle modifiche ed integrazioni al regolamento recante la nuova disciplina della fase di avvio delle trasmissioni radiofoniche terrestri in tecnica digitale, di cui alla delibera n. 664/09/CONS come modificata dalla delibera n. 567/13/CONS” nonché l’indicazione della denominazione del soggetto rispondente, potranno essere inviate, entro il termine tassativo di 30 giorni dalla pubblicazione della delibera di avvio del procedimento nel sito web dell’Autorità, tramite PEC (posta elettronica certificata) all’indirizzo [email protected] al seguente indirizzo : Autorità per le garanzie nelle comunicazioni Direzione Infrastrutture e Servizi di Media Via Isonzo 21/b, 00198 Roma. Ai fini organizzativi, le eventuali richieste di audizione dovranno essere fatte pervenire entro dieci giorni dalla scadenza della consultazione. Ogni comunicazione all’Autorità da parte dei soggetti partecipanti deve essere accompagnata dalla dichiarazione di cui all’art. 3 del Regolamento in materia di accesso agli atti dell’Autorità, approvato con delibera n. 217/01/CONS, come modificata dalla delibera n. 335/03/CONS, contenente l’indicazione dei documenti o le parti di documento da sottrarre alla pubblicazione e/o all’accesso. (M.L. per NL)

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