E’ stato convertito in legge, con modificazioni il D.L. 32-2019 cd sblocca cantieri (qui il testo , il Decreto Legge n. 32/2019 (Sblocca cantieri), recante “Disposizioni urgenti per il rilancio del settore dei contratti pubblici, per l’accelerazione degli interventi infrastrutturali, di rigenerazione urbana e di ricostruzione a seguito di eventi sismici”, pubblicato nella G.U. n. 92 del 18/04/2019.
Per quanto attiene al settore radiofonico, di rilievo è l’art. 28 c. 5 della legge di conversione del D.L. 32/2019, che regola l’obbligo, fissato dalla L. 205/2017 di dotare i ricevitori radio di almeno un’interfaccia per la ricezione della radio digitale.
Quest’ultimo, nella sua nuova formulazione, dispone che: “Nelle more del recepimento della direttiva (UE) 2018/1972, del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’11 dicembre 2018, ai fini dell’attuazione dell’articolo 1, comma 1044, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, per « apparecchi atti alla ricezione della radiodiffusione sonora » si intendono i ricevitori autoradio venduti singolarmente o integrati in un veicolo nuovo della categoria M e N nonché i ricevitori con sintonizzatore radio che operino nelle bande destinate al servizio di radiodiffusione secondo il Piano nazionale di ripartizione delle frequenze di cui al decreto del Ministro dello sviluppo economico 5 ottobre 2018, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 244 del 19 ottobre 2018 ad esclusione delle apparecchiature utilizzate dai radioamatori e dei prodotti nei quali il ricevitore radio è puramente accessorio.
Per gli apparati di telefonia mobile e per i veicoli nuovi di categoria N gli obblighi di commercializzazione al consumatore, di cui all’articolo 1, comma 1044, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, decorrono dal 31 dicembre 2020. Per i veicoli nuovi della categoria M sono fatti salvi i veicoli prodotti in data antecedente al 1° gennaio 2020 e messi in circolazione sul mercato fino al 21 dicembre 2020, entro il limite del 10 per cento dei veicoli messi in circolazione nel 2019 per ciascun costruttore”.
Come previsto, nel cercare di contemperare gli interessi in ballo (dei radiofonici, dei produttori di device e delle case automobilistiche), il legislatore del 2019 ha generato la classica soluzione all’italiana. L’obbligo dell’interfaccia digitale è stato infatti sì esteso (come richiesto dai radiofonici) anche ai veicoli commerciali (categoria N), ma solo dal 2021 (come preteso dall’automotive).
Allo stesso tempo, la conversione del D.L. 32/2019 ha mitigato l’obbligo di dotazione sulle autovetture (categoria M) prodotte prima del 01/01/2020 e messe in circolazione fino al 21/12/2020, entro il limite del 10% di quelle messe su strada nel 2019 per ciascun costruttore.
La prescrizione ricomprende poi i ricevitori cd. stand-alone (radio da tavolo e sintonizzatori), di fatto in corso di estinzione, con la conseguenza che probabilmente molti produttori piuttosto che adeguarsi ne cesseranno la produzione.
Anche per gli smartphone il precetto ex L. 205/2017 slitta, con l’inevitabile prospettiva di un prossimo depennamento per sopravvenuta impossibilità tecnica di ospitarlo su device incompatibili, come gli iPhone (che non dispongo di antenna, anche a filo attraverso auricolare, utilizzando solo connessioni Bluetooh) e numerosi altri modelli di grande diffusione.
In definitiva, con le salvezze introdotte dalla conversione del D.L. 32/2019 e lo spostamento temporale, l’originario obbligo introdotto dalla L. 205/2017 ha perso gran parte della sua utilità per favorire l’affermazione del broadcasting digitale. (E.G. per NL)