Radio digitale, Agcom interviene sulla materia con due delibere, modificando la procedura ed estendendo la pianificazione

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Attraverso la delibera n. 35/16/CONS del 28/01/2016, l’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni ha introdotto modifiche ed integrazioni al regolamento recante la nuova disciplina della fase di avvio delle trasmissioni radiofoniche terrestri in tecnica digitale, di cui alla delibera n. 664/09/CONS, come modificata dalla delibera n. 567/13/CONS.

Di seguito esponiamo le modifiche riportate nell’Allegato A alla suddetta delibera. Il provvedimento, anzitutto, ha sostituito come segue la lettera j) del comma 1 dell’articolo 1 di cui alla delibera 664/09/CONS, come modificata dalla delibera 567/13/CONS: “j). “Capacità trasmissiva di ciascun fornitore di contenuti radiofonici” la quantità di CU attribuita a ciascun fornitore di contenuti pubblico e privato all’interno di un singolo blocco di diffusione".  All’Articolo 11, comma 1 è stato soppresso il periodo: “La concessionaria del servizio pubblico radiotelevisivo può utilizzare, previa richiesta, anche frequenze della banda UHF-L per integrare/ottimizzare la copertura della rete realizzata in banda VHF III”. All’Articolo 12, il comma 6 è stato sostituito dal seguente: “6. I diritti di uso di ciascun blocco di frequenze per le trasmissioni radiofoniche terrestri in tecnica digitale pianificato in ambito locale sono rilasciati, per ogni bacino o sub bacino di utenza previsto dal Piano di assegnazione delle frequenze per la radiodiffusione sonora in tecnica digitale di cui all’art. 13, alle società consortili partecipate da almeno 12 emittenti legittimamente esercenti nello stesso bacino di utenza o sub bacino di utenza l’attività di radiodiffusione sonora in tecnica analogica in ambito locale, che siano anche titolari di autorizzazione per la fornitura di programmi radiofonici in ambito locale ai sensi dell’art. 3, comma 14 del presente regolamento. Fermo restando il rispetto dei principi di uso efficiente dello spettro e di equa ripartizione delle risorse di frequenze, eventuali deroghe alla soglia di partecipazione di 12 soci potranno essere valutate, caso per caso, dal Ministero, tenendo conto del numero di blocchi di frequenza pianificati nel bacino di riferimento, del numero dei soggetti titolari di autorizzazione per la fornitura di programmi radiofonici in tecnica digitale presenti nel medesimo bacino nonché del numero di emittenti locali concretamente interessate ad avviare le trasmissioni radiofoniche in tecnica digitale. La soglia di partecipazione di 12 soci può comunque essere conseguita attraverso fusioni o accordi tra società consortili locali, ferma restando l’unitarietà del titolo abilitativo per l’esercizio del diritto di uso delle frequenze. In ogni caso, le emittenti autorizzate alla diffusione dei programmi ai sensi della predetta normativa, che non partecipano al capitale delle società consortili assegnatarie del diritto di uso delle frequenze, possono accedere alla capacità necessaria ad irradiare i propri programmi, con parità di trattamento rispetto alle emittenti che partecipano al capitale sociale, compatibilmente con la disponibilità di capacità trasmissiva. Ai fini dell’applicazione del presente comma, per ogni bacino o sub bacino di utenza ciascuna emittente può partecipare al capitale sociale di una sola società consortile.”. All’Articolo 12, dopo il comma 6 è stato inserito il seguente: “6- bis. Qualora il numero delle società consortili che hanno i requisiti di cui al comma 6 è superiore al numero di blocchi di frequenze pianificate nel bacino o sub bacino per le trasmissioni radiofoniche terrestri in tecnica digitale in ambito locale, i diritti d’uso delle radiofrequenze sono assegnati mediante la procedura di selezione comparativa di cui al successivo articolo 12 – ter tra le medesime società consortili”.antenne%20UHF%20Brunate%20Civiglio - Radio digitale, Agcom interviene sulla materia con due delibere, modificando la procedura ed estendendo la pianificazione Dopo l’articolo 12-bis è stato inserito il seguente: Articolo 12 -ter – Procedura di selezione comparativa per l’emittenza radiofonica locale – “1. Ai fini dello svolgimento della selezione comparativa di cui all’articolo 12, comma 6-bis, il Ministero adotta i relativi bandi ogni qual volta, all’atto dell’assegnazione dei diritti d’uso delle radiofrequenze, il numero delle società consortili che hanno i requisiti di cui al comma 6 è superiore al numero di blocchi di frequenze pianificate nel bacino o sub bacino di riferimento, prevedendo un termine non inferiore a 30 giorni per la presentazione delle domande. 2. La selezione comparativa avviene sulla base dei seguenti elementi e relativi punteggi massimi applicabili: a) progetto tecnico dell’infrastruttura di rete e piano di implementazione. Idoneità ed esperienza della società consortile alla gestione ed allo sviluppo di reti radiofoniche in tecnica digitale. Innovazione tecnologica della rete ed uso efficiente della risorsa frequenziale (totale massimo 50 punti); b) potenzialità economica della società consortile, valutata sommando le medie dei fatturati realizzati negli ultimi tre esercizi dai soggetti operanti nel bacino o sub bacino di riferimento e di cui si compone la società consortile. Per fatturato si intende il volume di affari conseguito ai sensi dell’art. 20 del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633 riferibile all’esercizio dell’attività radiofonica (totale massimo 23 punti); c) personale impiegato alla data della presentazione della domanda per il conseguimento del diritto d’uso dalla società consortile operante nel bacino o sub bacino di riferimento, in regola con le vigenti norme in materia previdenziale, valutato anche sommando il personale impiegato allo svolgimento dell’attività radiodiffusiva dai singoli soggetti di cui si compone la società consortile, operanti nel bacino o sub bacino di riferimento (totale massimo 25 punti). d) società consortili partecipate da almeno un concessionario per la radiodiffusione sonora in ambito locale a carattere comunitario (2 punti). 3. Al termine della valutazione comparativa il Ministero compila la graduatoria delle domande pervenute e provvede al rilascio dei diritti di uso delle radiofrequenze per le trasmissioni radiofoniche terrestri in tecnica digitale alla società consortile collocata utilmente in graduatoria. La graduatoria è resa pubblica”. All’Articolo 13, i commi 1, 2 e 5 sono stati sostituiti dai seguenti: “1. Le trasmissioni radiofoniche terrestri in tecnica digitale da parte degli operatori di rete nazionali e locali di cui al precedente articolo 12 sono effettuate sulle frequenze della banda VHF-III. L’uso delle frequenze di cui al presente comma deve essere effettuato nel rispetto degli accordi internazionali, della normativa dell’Unione Europea e di quella nazionale, nonché dei piani nazionali di ripartizione e di assegnazione delle frequenze e delle disposizioni in materia contenute nel presente regolamento.”. “2. Ai fini della pianificazione delle frequenze e della connessa configurazione delle reti, l’Autorità, sentite la concessionaria del servizio pubblico radiotelevisivo e le associazioni maggiormente rappresentative delle imprese radiofoniche private, suddivide il territorio nazionale in bacini di utenza e sub bacini di utenza per le diffusioni locali, individua le frequenze assegnabili e determina il numero e la configurazione delle reti radiofoniche digitali terrestri da attivare in ciascun bacino o sub bacino di utenza.”. “5. L’Autorità, per l’individuazione delle reti di cui al comma 3, tiene conto, in particolare, dei seguenti criteri: a) garantire la trasmissione in tecnica digitale del massimo numero di programmi radiofonici delle emittenti nazionali e locali legittimamente irradiati in tecnica analogica, attraverso i blocchi di diffusione di cui alla lettere c) e d); b) riservare alla concessionaria del servizio pubblico radiotelevisivo un blocco di diffusione, secondo quanto previsto dal precedente articolo 11, con cui assolvere gli obblighi di servizio pubblico radiofonico di cui al Testo Unico e al contratto di servizio; c) garantire agli operatori di rete nazionali privati almeno due blocchi di diffusione in grado di raggiungere, con copertura portatile outdoor, la più elevata percentuale della popolazione; d) garantire agli operatori di rete locali il massimo numero disponibile di blocchi di diffusione, in ogni caso non superando l’impiego complessivo per la radiofonia digitale di tre canali televisivi, in modo proporzionato e tenendo conto del numero di fornitori di contenuti di cui all’articolo 3, comma 14, del presente regolamento per la diffusione in tecnica digitale terrestre del programma di cui al medesimo articolo 3, comma 13, lettera b); detti blocchi dovranno essere idonei a realizzare reti con copertura portatile outdoor con la più elevata percentuale della popolazione di ciascun bacino servito, fermo il rispetto del limite di cui all’articolo 24, comma 3, del Testo Unico per ciascuno fornitore di contenuti in ambito locale.” All’Articolo 14, i commi 3 e 4 sono stati sostituiti dai seguenti: “3. L’operatore di rete radiofonica privato in ambito nazionale è soggetto ai seguenti vincoli: a) realizzare entro due anni dall’assegnazione dei diritti di uso delle frequenze, la copertura omogenea portatile outdoor di almeno il 40 %, entro quattro anni di almeno il 60% ed entro cinque anni di almeno il 70% della popolazione del bacino di riferimento, valutata sulla base dei medesimi criteri tecnici stabiliti nei provvedimenti di pianificazione; b) destinare antenne20FM20Milano20Breda 1 - Radio digitale, Agcom interviene sulla materia con due delibere, modificando la procedura ed estendendo la pianificazioneai fornitori di contenuti radiofonici in ambito nazionale autorizzati, partecipanti al capitale sociale delle società consortili di cui all’articolo 12, una capacità trasmissiva massima pari a 72 unità di capacità del blocco di diffusione. Fermo restando l’obbligo di riserva di cui all’articolo 12, comma 5 –bis, la capacità trasmissiva non utilizzata dai partecipanti alle società consortili è resa disponibile ai fornitori di contenuti radiofonici in ambito nazionale autorizzati anche non partecipanti al capitale sociale delle medesime società”. “4. L’operatore di rete radiofonica privato in ambito locale è soggetto ai seguenti vincoli: a) realizzare entro due anni dall’assegnazione dei diritti di uso delle frequenze, la copertura omogenea portatile outdoor di almeno il 40 %, entro quattro anni di almeno il 60% ed entro cinque anni di almeno il 70% della popolazione di ogni bacino o sub bacino di riferimento, valutata sulla base dei medesimi criteri tecnici stabiliti nei provvedimenti di pianificazione; b) destinare ai fornitori di contenuti radiofonici in ambito locale autorizzati, partecipanti al capitale sociale delle società consortili di cui all’articolo 12, una capacità trasmissiva massima pari a 72 unità di capacità del blocco di diffusione. La capacità trasmissiva non utilizzata dai partecipanti alle società consortili è resa disponibile ai fornitori di contenuti radiofonici in ambito locale autorizzati anche non partecipanti al capitale sociale delle medesime società”. Con la successiva Delibera 36/16/CONS, l’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni ha avviato, secondo quanto previsto dal regolamento della delibera 35/16/CONS, il procedimento per l’estensione della “pianificazione per il servizio di radiodiffusione sonora in tecnica digitale DAB+” ai bacini di servizio nei bacini nn. 22 (Roma, Frosinone, Latina, Rieti), 28 (Avellino, Benevento), 29 (Napoli, Caserta), 30 (Salerno), 33 (Potenza, Matera), 34 (Catanzaro, Cosenza, Crotone), 35 (Reggio Calabria, Vibo Valentia, Catania, Messina, Siracusa) e 37 (Palermo, Trapani). Il procedimento in questione dovrà concludersi entro 120 giorni dalla data della pubblicazione sul portale dell’Autorità della citata delibera (09/02/2016). (M.L. per NL)

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