Radio. DAB+: tutto pronto per le manifestazioni d’interesse per Lombardia, Piemonte, VdA, Liguria, Toscana, Umbria, Campania, Sicilia

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Fra una decina di giorni il Ministero delle imprese e del made in Italy pubblicherà i bandi DAB (per le manifestazioni d’interesse all’ottenimento di diritto d’uso disponibili) per Lombardia, Piemonte, VdA, Liguria, Toscana, Umbria, Campania, Sicilia.

Manifestazioni d’interesse e beauty contest

Molto probabile che in alcune aree critiche come la Lombardia, alla procedura di manifestazione d’interesse segua quella competitiva posto che i diritti d’uso previsti dal Piano nazionale di assegnazione delle frequenze (provvisorio) approvato da Agcom sono inferiori ai consorzi che li richiederanno.

L’avviso del MIMIT

Il Ministero delle Imprese e del Made in Italy (MIMIT) ha reso noto il 02/08/2023 che, nel corso della quinta settimana del mese di agosto 2023, procederà alla pubblicazione dei bandi relativi alle procedure di manifestazioni d’interesse per l’aggiudicazione dei diritti d’uso sulle reti locali – oggetto di pianificazione della delibera n. 286/22/CONS – con riguardo ad una serie di bacini di utenza.

I bacini a bando

I bacini interessati sono i seguenti:
Bacino d’utenza n. 1 – Regione Piemonte;
Bacino d’utenza n. 2 – Regione Valle d’Aosta;
Bacino d’utenza n. 3 – Regione Lombardia;
Bacino d’utenza n. 7 – Regione Liguria;
Bacino d’utenza n. 9 – Regione Toscana;
Bacino d’utenza n. 10 – Regione Umbria;
Bacino d’utenza n. 15 – Regione Campania;
Bacino d’utenza n. 19 – Regione Sicilia.

Contenuti dei bandi

Le modalità di svolgimento delle relative procedure saranno definite nei singoli bandi per le manifestazioni d’interesse, che verranno pubblicati.

Riserva di modifica

Il MIMIT si riserva di modificare in ogni momento il contenuto dell’avviso.

I bandi precedenti

Nelle more sarà pubblicato nelle prossime settimane l’elenco dei consorzi partecipanti al bando per le manifestazioni d’interesse ai diritti d’uso per i bacini di utenza pianificati in Emilia Romagna, Marche, Lazio e Sardegna, con domande scadute il 4 agosto scorso.

Recap

Ma cosa prevederanno i prossimi bandi?

Manifestazioni d’interesse. Requisiti per la partecipazione e per l’assegnazione del diritto d’uso

Sono ammesse a presentare domanda di partecipazione alla procedura per le manifestazioni d’interesse le società consortili:
a) partecipate da almeno 12 emittenti legittimamente esercenti nello stesso bacino di utenza o sub bacino di utenza l’attività di radiodiffusione sonora in tecnica analogica in ambito locale e che siano altresì titolari di autorizzazione per la fornitura di programmi radiofonici in ambito locale ai sensi dell’art. 3, comma 14 del Regolamento;
b) titolari di autorizzazione generale, di cui all’art. 11 del D.lgs. 207/2021, ex art. 25 del D.lgs. 259/03 e ss. mm., in corso di validità;
c) che indichino un numero minimo di 12 emittenti, in possesso dei requisiti, per ogni rete oggetto di manifestazioni d’interesse.

Soglie di partecipazione

La soglia di partecipazione, può essere conseguita attraverso fusioni o accordi tra società consortili locali, con data certa anteriore alla presentazione della domanda, ferma restando, in caso di assegnazione, l’unitarietà del titolo abilitativo per l’esercizio del diritto di uso delle frequenze.

Esclusività di partecipazione ad un consorzio per bacino o sub-bacino

Ogni emittente indicata ai fini delle manifestazion d’interesse può partecipare, per ogni bacino o sub bacino d’utenza locale, al capitale sociale di una sola società consortile.

Almeno un impianto FM nel bacino oggetto di manifestazioni d’interesse per ogni emittente partecipante

In coerenza con quanto che precede, l’emittente può partecipare al capitale sociale della società consortile, solo se titolare di un impianto operante nelle province ricomprese nel bacino o sub-bacino, risultante dalle schede tecniche B.

Requisiti manifestazioni d’interesse

I requisiti di partecipazione dovranno essere tutti posseduti alla data delle manifestazioni d’interesse, durante l’espletamento della procedura e fino al momento dell’assegnazione. Successivamente all’assegnazione del diritto d’uso, la mancanza dei requisiti indicati, comporterà decadenza dall’aggiudicazione.

Piano tecnico

La domanda di partecipazione deve essere corredata a pena di esclusione da un piano tecnico, contenente una descrizione dettagliata dei costi di realizzazione, compreso il costo totale degli investimenti che si intenderanno realizzare, finalizzato a dimostrare la capacità tecnica da parte del partecipante alla pianificazione e allo sviluppo della rete, nel rispetto dei vincoli di copertura e nel rispetto dei Punti Di Verifica (PDV) previsti dalle Delibere Agcom 664/09/CONS e 286/22/CONS.

Caso di più reti oggetto di manifestazioni d’interesse

Nel caso di manifestazioni d’interesse per più reti, è valida la domanda di partecipazione corredata dal solo piano tecnico relativo alla rete per la quale la società consortile ha espresso la propria migliore preferenza, fermo restando che nel caso di assegnazione diretta del diritto d’uso relativo ad una rete diversa da quella indicata come preferita, per la quale il partecipante non abbia presentato il piano tecnico, l’aggiudicatario dovrà presentare entro 10 giorni dalla data di pubblicazione degli esiti della procedura, il piano tecnico relativo alla rete aggiudicata. Il piano dovrà contenere una descrizione dettagliata dei costi di realizzazione, compreso il costo totale degli investimenti che si intenderanno realizzare, finalizzato a dimostrare la capacità tecnica da parte del partecipante alla pianificazione e allo sviluppo della rete, nel rispetto dei vincoli di copertura e nel rispetto dei PDV.

Nuove autorizzazioni generali

Le eventuali nuove autorizzazioni generali dovranno essere compilate in base al modello accluso al bando e trasmesse esclusivamente all’indirizzo PEC di riferimento.

Deposito cauzionale e manifestazioni d’interesse

La società consortile partecipante alla procedura dovrà costituire, a pena di esclusione, un deposito cauzionale, secondo le modalità indicate nei commi a seguire, pari ad una percentuale del 3% del costo degli investimenti previsti per la realizzazione del piano tecnico e per garantire la piena operatività della rete. Nel caso di manifestazioni d’interesse per più reti, la società consortile dovrà costituire a pena di esclusione un solo deposito cauzionale pari ad una percentuale del 3% del costo degli investimenti previsti per la realizzazione del piano tecnico relativo alla rete per la quale la società consortile ha espresso la propria migliore preferenza e per garantire la piena operatività della rete.

Destinazione deposito cauzionale

Il deposito tornerà nella disponibilità dei soggetti partecipanti entro tre mesi dalla conclusione della procedura, oppure al momento dell’esclusione per le società consortili non ammesse alla gara.

Condizioni di esclusione dalla procedura

Non possono partecipare alla procedura:
a) le società consortili e le emittenti che siano destinatarie di dichiarazione di fallimento, liquidazione giudiziale o che si trovino in stato di liquidazione coatta o di concordato preventivo o nei cui confronti sia in corso un procedimento per l’accesso a una di tali procedure, fermo restando quanto previsto dall’articolo 95 del codice della crisi di impresa e dell’insolvenza, di cui al decreto legislativo n. 14/2019, dall’articolo 186-bis, comma 5, del regio decreto n. 267/1942 e dall’articolo 124 del decreto legislativo n. 36/2023;
b) le società consortili e le emittenti che non siano in regola con la certificazione antimafia, ai sensi dell’art. 67 del D.Lgs n. 159/2011 e successive modifiche ed integrazioni;
c) le società consortili e le emittenti i cui amministratori e rappresentanti legali abbiano riportato condanna a pena detentiva superiore a sei mesi per delitto non colposo o che siano sottoposti alle misure di prevenzione previste dalla Legge n. 1423/1956, e successive modificazioni e integrazioni, o alle misure di sicurezza previste dagli articoli 199 e seguenti del codice penale;
d) le società consortili che non siano in possesso dei requisiti o le cui emittenti non rispettino i requisiti stabiliti;
e) le società consortili che, decorsi i termini di cui al bando, abbiano presentato una domanda di partecipazione non conforme a quanto richiesto, salvi i casi di mero errore materiale;
f) le società consortili che non si presentino alla convocazione in seduta pubblica nel caso previsto;
g) le società consortili che rinuncino alla procedura di manifestazione di interesse.

Comunicazione diniego

L’eventuale esclusione dalla procedura sarà comunicata alla società consortile interessata, entro 7 giorni, con provvedimento motivato emanato dal responsabile della procedura.

Nessuna sostituzione in corso di gara

La società consortile è esclusa in caso di mancanza di uno dei requisiti di partecipazione ovvero di esistenza di una causa di esclusione in capo ad una o più delle consorziate indicate ai fini della partecipazione, salvo il caso in cui la perdita dei requisiti sia sopravvenuta rispetto alla presentazione della domanda di partecipazione e il venir meno della impresa consorziata non incida sulla permanenza dei requisiti in capo alla società consortile. Non è ammessa la sostituzione in corso di gara.

Obblighi degli aggiudicatari

L’operatore di rete radiofonica privato in ambito locale è tenuto a:
a) garantire parità di trattamento rendendo disponibili le stesse informazioni tecniche con le medesime modalità e tempistiche a tutti i fornitori di contenuti radiofonici che hanno accesso alla capacità trasmissiva del blocco di diffusione gestito;
b) garantire identiche condizioni nelle negoziazioni degli accordi tecnici in materia di qualità trasmissiva e condizioni di accesso alla rete, a tutti i fornitori di contenuti radiofonici che hanno accesso alla capacità trasmissiva del blocco di diffusione gestito.

72 CU max pro socio

L’operatore di rete radiofonica privato in ambito locale può fornire servizi di trasmissione e diffusione esclusivamente a fornitori di contenuti radiofonici in ambito locale ed è soggetto al vincolo di destinare ai fornitori di contenuti radiofonici in ambito locale autorizzati, partecipanti al capitale sociale delle società consortili, una capacità trasmissiva massima pari a 72 unità di capacità del blocco di diffusione. La capacità trasmissiva non utilizzata dai partecipanti alle società consortili è resa disponibile ai fornitori di contenuti radiofonici in ambito locale autorizzati anche non partecipanti al capitale sociale delle medesime società.

Copertura mobile

L’operatore di rete è tenuto a realizzare entro due anni dall’assegnazione dei diritti di uso delle frequenze, la copertura di tipo mobile di almeno il 40 %, entro quattro anni di almeno il 60% ed entro cinque anni di almeno il 70% della popolazione, desunta dalla rilevazione ISTAT al 31/12/2022, di ogni bacino o sub bacino di riferimento, valutata sulla base dei medesimi criteri tecnici stabiliti nei provvedimenti di pianificazione. Costituisce requisito obbligatorio per l’assegnazione del diritto d’uso il rispetto dei vincoli radioelettrici e dei criteri generali di progettazione delle reti trasmissive di cui all’art. 2 e all’allegato 2 della Delibera Agcom 286/22/CONS.

Vincoli di copertura e PDV

Gli operatori di rete assegnatari dei diritti d’uso sono tenuti a garantire la possibilità da parte del Ministero di verificare e replicare i risultati riguardanti la copertura e il rispetto dei PDV dichiarati nel piano tecnico in sede presentazione della domanda.

Rete impiantistica

In virtù del principio di equivalenza del bacino di servizio effettivo con quello assegnato/pianificato le reti di diffusione messe in esercizio dagli operatori, oltre a risultare conformi alle regole della pianificazione radioelettrica in relazione ai PDV, devono rispettare i criteri di seguito elencati:
a) gli impianti trasmissivi devono essere ubicati, salvo casi eccezionali, all’interno del bacino assegnato;
b) i debordamenti di segnale, in una certa misura inevitabili, devono essere minimizzati. In particolare, alle reti pluri-provinciali e provinciali, in quanto reti pianificate per il servizio su un sottoinsieme di province del bacino d’utenza locale, possono essere anche imposte dal Ministero restrizioni all’uso di siti con copertura pluri-provinciale ove questa risultasse sovradimensionata rispetto alle reali esigenze di copertura del bacino assegnato;
c) nei casi eccezionali in cui gli impianti della rete di diffusione debbano essere ubicati all’esterno del bacino assegnato (per insormontabili ragioni tecniche o per la particolare configurazione geografica di un bacino), la scelta dei siti trasmissivi deve comunque seguire un criterio di ragionevole prossimità al bacino assegnato allo scopo di minimizzare l’inevitabile estensione del bacino di servizio effettivo rispetto a quello assegnato/pianificato;
d) in ogni caso, non sono ammissibili impianti fuori bacino su frequenze non pianificate (né pianificabili ai sensi della normativa vigente) in quanto oggetto di assegnazione ad altro Stato estero nella medesima area di coordinamento internazionale.

Impegni degli operatori assegnatari

Gli operatori di rete assegnatari dei diritti d’uso sono tenuti a rispettare, ai sensi dell’articolo 2 del PNAF-DAB:
a) l’insieme dei vincoli radioelettrici;
b) nel rispetto del principio di equivalenza di cui alla delibera n. 15/03/CONS, utilizzare siti ricompresi tra quelli assentiti dalle regioni interessate, ovvero altri siti, previo ottenimento delle necessarie autorizzazioni;
c) la configurazione più adatta al servizio, nel rispetto dei vincoli di coordinamento internazionale e nazionale, e nel rispetto del principio di uso efficiente della risorsa spettrale;
d) il rispetto dei requisiti dei codici identificativi.

Service tecnico

L’aggiudicatario che affidi a terzi la realizzazione e la gestione della rete dovrà produrre al Ministero una dichiarazione del soggetto terzo a che la rete sia realizzata e gestita in conformità agli impegni assunti dall’aggiudicatario nel piano tecnico.

Decadenza e revoca dall’assegnazione

La mancanza dei requisiti successiva all’intervenuta aggiudicazione del diritto d’uso e/o il mancato rispetto delle regole per l’aggiudicazione comporterà la dichiarazione di decadenza dall’assegnazione.

Alterazione consistenza soci in diminuzione del numero di 12

Nel caso in cui la società consortile aggiudicataria vari in diminuzione il numero dei componenti originari, scendendo al di sotto del numero minimo di 12 emittenti di cui all’art. 12, comma 6 del Regolamento, la stessa ne dà immediata comunicazione al Ministero, e può procedere, nel termine perentorio di 60 giorni, ad integrare la composizione del consorzio purché le emittenti subentranti garantiscano che la società consortile di nuova composizione abbia tutti i requisiti previsti e in assenza delle cause di esclusione del bando.

La procedura specifica

Il Ministero, ricevuta la comunicazione dell’integrazione, e verificato il mantenimento dei requisiti, conferma con apposito provvedimento l’aggiudicazione del diritto d’uso alla società consortile di nuova composizione. Qualora all’esito delle verifiche effettuate da parte del Ministero perduri la mancanza dei requisiti minimi di cui sopra, il Ministero procede alla immediata revoca dell’assegnazione del diritto d’uso.

Sospensione assegnazione

La violazione degli obblighi comporta la sospensione dell’assegnazione, fino a sei mesi; trascorso il periodo di sospensione, l’eventuale reiterazione della condotta nei tre anni successivi all’adozione del provvedimento di sospensione, determinerà la revoca, o la riduzione, del diritto d’uso.

Attivazione impianti non autorizzati

Le medesime misure sanzionatorie si applicano in caso di attivazione di impianti non preventivamente autorizzati dal Ministero, ferma restando la disattivazione degli impianti illecitamente attivati.

Altre sanzioni

Resta ferma, in ogni caso, l’applicabilità delle eventuali ulteriori sanzioni previste dal Codice delle comunicazioni elettroniche. La decadenza e la revoca dall’assegnazione sono disposte con provvedimento motivato.

Durata e trasferibilità del diritto d’uso

I diritti d’uso rilasciati ad esito della procedura sopra descritta decorreranno e diverranno operativi, nel bacino d’utenza locale oggetto della procedura, secondo il calendario nazionale di attuazione del PNAF DAB (refarming) che sarà successivamente definito dal Ministero.

Durata diritti d’uso

Tali diritti d’uso ai sensi di quanto stabilito dall’art. 18 del Regolamento avranno una durata massima pari a 20 anni, e potranno essere modificati ovvero inferiore, nel caso di variazioni della pianificazione secondo gli adeguamenti del PNAF-DAB che saranno previsti da Agcom, anche ovvero derivanti da accordi internazionali o a seguito del completamento della fase di avvio dei mercati allorquando l’Autorità individuerà le modalità concorrenziali di assegnazione delle relative frequenze.

Cessione diritto d’uso

Il diritto d’uso potrà essere ceduto a terzi, non prima che siano decorsi cinque anni dal rilascio e a condizione che il subentrante abbia gli stessi requisiti del cedente ai sensi della 664/09/CONS e rispetti gli obblighi del bando. (M.R. per NL)

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