Con ordinanza in data 04/04/2023, il TAR Lazio ha confermato un proprio precedente decreto inaudita altera parte che aveva sospeso un’ordinanza di disattivazione di un impianto di diffusione DAB+ su Roma. Interessanti sul piano giuridico le riflessioni del collegio del Tribunale Amministrativo Regionale.
Il motivo del ricorso
Un consorzio DAB locale aveva impugnato una nota del Ministero delle Imprese e del Made in Italy del gennaio 2023 con la quale il dicastero aveva dichiarato “che l’istanza (…) di richiesta di autorizzazione alla sperimentazione è stata viziata da irregolarità che pregiudicano il rilascio dell’autorizzazione, e la sola semplice sostituzione dell’emittenti che compongono il consorzio non può essere accettata poiché de facto risulterebbe sia come numero di emittenti (da 9 sono passate a sei) che come componenti un consorzio diverso da chi ha presentato l’istanza”.
Gli effetti della decisione ministeriale
Successivamente, il Ministero aveva disposto la disattivazione dell’impianto sperimentale. Ordinanza anch’essa impugnata dal consorzio ricorrente.
DAB ad opponendum
Instaurato il giudizio, si era costituito ad opponendum un altro consorzio DAB locale.
Dopo aver sospeso, con decreto inaudita altera parte il provvedimento di disattivazione, il TAR aveva fissato l’udienza per la discussione per il giorno 4 aprile, all’esito del quale aveva confermato l’ordinanza sospensiva resa nella prima fase, respingendo le tesi sia dell’avvocatura dello Stato che dell’altro consorzio.
La 1^ motivazione
Spiega sul punto l’avvocato Stefano Cionini di MCL Avvocati Associati, parte del collegio difensivo del ricorrente insieme all’avvocato Mario Mossali, “Secondo i giudici amministrativi, l’affermazione secondo cui “la sola semplice sostituzione delle emittenti che compongono il consorzio” costituirebbe una “irregolarità che pregiudica il rilascio dell’autorizzazione”, non risultava accompagnata “dalla specifica indicazione delle disposizioni della delibera n. 664/09/CONS che risulterebbero violate“.
La 2^ motivazione
“Analogamente – continua l’avvocato Cionini – la generica considerazione secondo cui “nelle more dell’attuazione del suddetto Piano [Piano Nazionale di assegnazione delle frequenze in banda VHF-III per il servizio di radiodiffusione sonora in tecnica Digitale DAB+] non si ritiene opportuno rilasciare ulteriori autorizzazioni alla sperimentazione”, posto che il suddetto piano nazionale (adottato il 27 luglio 2022) era già stato emanato al momento del rilascio, alla ricorrente, dell’autorizzazione in discussione (il giorno 31 agosto 2022), sicché non rappresentava un elemento sopravvenuto rispetto al provvedimento oggetto di ritiro”.
Interesse legittimo a proseguire la sperimentazione
Conseguentemente, il TAR Lazio ha ritenuto, sotto il profilo del periculum in mora, apprezzabile l’interesse di parte ricorrente a proseguire l’attività di sperimentazione fino all’imminente definizione del calendario nazionale di attuazione del menzionato piano.
Udienza di merito dopo le attribuzioni delle frequenze
“Ora il TAR ha fissato l’udienza pubblica di trattazione nel merito della controversia alla data del 22 novembre 2023. Data entro la quale presumibilmente saranno state concluse le procedure di attribuzione dei diritti d’uso che supereranno l’attuale fase di sperimentazione“, conclude il legale. (E.G. per NL)