Radio. DAB, MIMIT pubblica avviso per assegnazione diritti d’uso reti nazionali 1 e 3. Avvio alla procedura competitiva tra due soggetti

reti nazionali 1 e 3

Partecipazione alla procedura per l’assegnazione delle reti nazionali 1 e 3

La domanda di partecipazione, redatta secondo il modello fornito, deve essere trasmessa tramite posta elettronica certificata all’indirizzo: [email protected] entro il termine perentorio delle ore 23.59 del giorno 08/03/2024. La domanda può essere, alternativamente, trasmessa a mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno o a mano, da inviare alla Direzione Generale per il Digitale e le Telecomunicazioni – Istituto Superiore delle Comunicazioni e delle Tecnologie dell’Informazione, Viale America 201, 00144 Roma, entro e non oltre le ore 23.59 del giorno 08/03/2024.

Chiarimenti e informazioni generali

Eventuali informazioni o chiarimenti sulla procedura potranno essere formulati all’indirizzo pec: [email protected] entro e non oltre il 12/02/2024. Le risposte alle richieste di chiarimenti saranno rese pubbliche sul sito istituzionale del Ministero entro il 19/02/2024.

Allegati

Normativa

Delibera n. 286/22/CONS (pdf)
Piano nazionale provvisorio di assegnazione delle frequenze in banda VHF-III per il servizio di radiodiffusione sonora in tecnica digitale DAB+ (PNAF-DAB).

DAB senza pace

Per comprendere la ratio del nuovo provvedimento facciamo un passo indietro, fino alla procedura di attribuzione dei diritti d’uso nazionali che aveva condotto all’attribuzione delle suddette risorse ai consorzi DAB Italia (rete 2), Eurodab Italia (rete 3) e RAI (rete 1).

Eurodab e RAI per le reti nazionali 1 e 3

Procedura finita sotto i riflettori del TAR Lazio a seguito del ricorso introdotto dalla concessionaria pubblica.

Attribuzioni dirette…

Si ricorderà, infatti, che la procedura di assegnazione dei diritti d’uso ai consorzi nazionali si era conclusa con attribuzioni dirette, senza beauty contest, in quanto tre erano i titoli e tre i richiedenti.
Alla società consortile Eurodab Italia era quindi stato attribuito il diritto d’uso della rete 3, mentre alla RAI la rete 1 e a DAB Italia la rete 2.

… ma non condivise

RAI, tuttavia, aveva contestato l’intero procedimento amministrativo, lamentando il fatto che la sua preferenza era per la rete 3, che quindi avrebbe dovuto essere assegnata dopo una procedura competitiva con Eurodab Italia, che pure l’aveva domandata per prima.

Eurodab e RAI: la decisione sulla rete 3

Il TAR Lazio aveva accolto il ricorso di RAI, limitatamente ai provvedimenti di attribuzione della rete 1 e della rete 3 (attuata attraverso il parametro cronologico della presentazione della domanda), mentre non aveva ritenuto ammissibile la richiesta di annullare l’assegnazione della rete 2 (DAB Italia), in quanto non controversa.

Le motivazioni

Interessanti le motivazioni dei giudici amministrativi di primo grado con la sentenza pubblicata il 20/07/2023, che formano un precedente importante anche per le procedure relative alle attribuzioni dei diritti d’uso ai consorzi locali, che commentiamo insieme all’avvocato Stefano Cionini di MCL Avvocati Associati, partner esclusivo per l’Area Affari Legali di Consultmedia.

Riassunto della vicenda

Nel merito, il TAR nella sentenza 12281/2023 ha ritenuto che l’argomento di doglianza con il quale era dedotta la violazione dell’art. 50, comma 2, del d.lgs. 8 novembre 2021 n. 208 – che, con specifico riferimento alla assegnazione delle frequenze radiofoniche, prevede che ‘l’assegnazione delle radiofrequenze avviene secondo criteri pubblici, obiettivi, trasparenti, non discriminatori e proporzionati’ – fosse fondato”, spiega l’avvocato.

I criteri pubblici

Secondo il TAR, infatti, “il menzionato art. 50, comma 2, nel prevedere, in ossequio alle esigenze di trasparenza e imparzialità, la previa pubblicità dei criteri di assegnazione (“criteri pubblici”), fissa il principio secondo il quale l’attribuzione delle frequenze è subordinata alla predeterminazione ed alla pubblicità, da parte dell’amministrazione procedente, dei criteri (obiettivi, trasparenti, non discriminatori e proporzionati) cui la medesima intenda attenersi ai fini dell’attribuzione delle “radiofrequenze” – e, quindi, delle reti trasmissive – a favore degli operatori del settore.

Prima, non dopo

Ne derivava quindi “che, nel caso di specie, a garanzia dei principi di trasparenza e di imparzialità dell’azione amministrativa, l’Amministrazione avrebbe dovuto fissare e rendere noti – in un momento antecedente all’adozione dei provvedimenti di assegnazione – i criteri in base ai quali sarebbe stata effettuata l’associazione delle tre reti pianificate dall’Autorità”.

Il difetto del Ministero

“Viceversa – spiega il TAR nella sentenza esaminata –  il Ministero resistente è venuto meno a tale obbligo, posto che il criterio seguito ai fini dell’assegnazione delle reti in questione è stato esplicitato solo in occasione dell’emanazione del secondo provvedimento di assegnazione, nella cui parte motiva il Ministero ha chiarito, per la prima volta, di avere utilizzato il “criterio oggettivo della priorità temporale della domanda presentata dall’operatore di rete”.

Eurodab e RAI: l’attribuzione della rete 3

Né poteva “ritenersi che il menzionato art. 50, comma 2, si limiti a prevedere l’indicazione ex post del criterio seguito, come sostenuto dalla controinteressata Eurodab (“l’art.50, comma 2, del D.Lgs.n.208/2021, a ben vedere, non prescrive un obbligo di predeterminazione dei criteri, bensì stabilisce unicamente l’obbligo per l’amministrazione di disporre l’assegnazione delle reti evidenziando i criteri utilizzati nella scelta e questi devono risultare come obiettivi, trasparenti e non discriminatori. Ebbene, questa individuazione di criteri obiettivi, trasparenti e non discriminatori emerge chiaramente dalla motivazione del provvedimento impugnato”).

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